TRASFERIMENTO IMMOBILI IN PIANI
URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI - DECADENZA DAL REGIME FISCALE AGEVOLATO -
ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Il regime
fiscale agevolato per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici
particolareggiati (imposta di Registro all’1% ed Ipotecarie e Catastali in
misura fissa) si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga,
entro 5 anni dal trasferimento, ad opera dello stesso soggetto acquirente.
Pertanto, la
vendita dell’area ancora “inedificata” comporta la
decadenza dalle medesime agevolazioni fiscali.
Così si è
espressa la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n.18679 del 13 agosto 2010,
confermando l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate in base al quale soggetto
obbligato all’utilizzazione edificatoria diretta del terreno è il primo
acquirente dell’area, a pena di decadenza dai benefici [1].
Come noto,
il previgente art.33, comma 3, della legge 388/2000 (di fatto abrogato
dall’art.1, commi 25-27, della legge 244/2007) [2],
stabiliva che i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici
particolareggiati, comunque denominati e regolarmente approvati, fossero
soggetti ad imposta di Registro all’1% ed alle Ipotecarie e Catastali in misura
fissa (ciascuna pari a 168 euro), a condizione che entro 5 anni dall’acquisto
avvenisse l’utilizzazione edificatoria dell’area.
Al riguardo,
l’ANCE, così come la giurisprudenza di merito formatasi in materia [3], ha da
sempre sostenuto che il citato art.33 non prevedeva, come altre norme analoghe,
quale ad esempio l’art.5 della legge 168/1982, che l’intervento dovesse essere
eseguito direttamente dall’impresa acquirente.
Infatti,
l’unica condizione normativa risultava quella dell’utilizzazione edificatoria
entro 5 anni dall’acquisto agevolato, senza precludere la possibilità di
trasferire l’area totalmente o parzialmente inedificata,
ferma restando la necessità che l’utilizzazione edificatoria avvenisse entro il
quinquennio successivo al primo acquisto.
In sostanza,
si è sempre ritenuto che laddove il Legislatore abbia voluto introdurre
limitazioni ai benefici di carattere soggettivo, le ha espressamente previste.
Diversamente,
la Corte di Cassazione, nella recente pronuncia ed a conferma del restrittivo
orientamento dell’Agenzia delle Entrate, precisa che la vendita dell’area inedificata da parte del primo acquirente comporta la
decadenza dal regime fiscale ridotto, affermando altresì che «la disposizione agevolativa, ispirata alla ratio
di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione
connesso all’acquisto dell’area, appare .... di stretta interpretazione.... e
sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere
ricollegalo alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo
acquirente [4]».
Al fine di
superare in via definitiva tale controversa questione, l’ANCE continuerà a
sostenere presso le competenti sedi la necessità di un intervento normativo
diretto a chiarire la volontà del Legislatore di non introdurre limiti
soggettivi all’applicazione del regime agevolato.
Qualsiasi
altra soluzione (intervento presso l’Agenzia delle Entrate, come già effettuato
nel passato, o contenzioso tributario), infatti, appare destinata ad un esito
negativo, stante la chiusura della Corte di Cassazione in materia.
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[1] Cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate n. 40/E del 31 marzo 2005.
[2] La disciplina delle imposte d’atto
applicabili ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici,
originariamente disciplinata dall’art.33, comma 3, della legge 388/2000, è
stata oggetto, negli anni, di diverse modifiche, con la conseguenza che
l’imposta di Registro all’1% e le imposte Ipotecarie e Catastali in misura
fissa hanno trovato applicazione:
- dal 1°
gennaio 2001 al 3 luglio 2006, per tutti i trasferimenti di immobili compresi
in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati e regolarmente
approvati ai sensi della normativa statale o regionale (art.33, comma 3, legge
388/2000);
- dal 4
luglio 2006 al 31 dicembre 2006, per i trasferimenti di immobili nell’ambito
dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica
(art. 36, comma 15, legge 248/2006);
- dal 1°
gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, per i trasferimenti di immobili rientranti
nei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata sia
pubblica che privata (art.1, comma 306, legge 296/2006).
Dal 1°
gennaio 2008, tale regime fiscale è stato completamente abrogato e sostituito
dall’art.1, commi 25-27, della legge 244/2007, con la
conseguenza che, a decorrere da tale data, si applicano l’imposta di Registro
pari all’1% (art.1, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986) e le imposte
Ipotecarie e Catastali pari, complessivamente, al 4% (art.1-bis,
Tariffa, allegata al D.Lgs. 347/1990, e art.10 del
medesimo D.Lgs.), per i trasferimenti di immobili
compresi in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei
programmi di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che
l’intervento, cui è finalizzato il trasferimento, venga completato entro cinque
anni dalla stipula dell’atto.
[3] Al riguardo, vedasi
Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, Sentenza n. 222 del 14 dicembre
2005 (cfr. Commissione Tributaria Regionale di Venezia, Sentenza n.28/22 del 19
giugno 2008).
[4] In tal senso, la Corte di Cassazione si
era già espressa con l’Ordinanza n.7438/2009.