TREMONTI-TER - ACCESSORI E
COMPONENTI - CHIARIMENTI
Ai fini
della “Tremonti-ter”, il beneficio è riconosciuto
anche ai componenti e accessori (non riconducibili alla divisione 28 della
Tabella Ateco) dei beni agevolabili, a condizione che
siano assolutamente necessari al funzionamento degli stessi e ne costituiscano
normale dotazione.
Questo il
principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate attraverso la
Risoluzione n.91/E del 17 settembre 2010.
L’art.5 del DL 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 3 agosto 2009, n.102, ha previsto l’esclusione da tassazione, ai
fini delle imposte sul reddito d’impresa (IRPEF/IRES), del 50% del valore degli
investimenti, aventi ad oggetto macchinari ed apparecchiature di nuova
costruzione, effettuati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 (c.d. “Tremonti-ter”).
Inoltre,
l’agevolazione, come chiarito dalla Circolare 44/E del 27 ottobre 2009, spetta
per l’acquisto di soli beni nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella
ATECO 2007, impiegati nel processo produttivo, a prescindere dalla loro entrata
in funzione, dalla destinazione e dalla modalità d’impiego all’interno del
medesimo.
In merito,
la RM 91/E/2010 conferma quanto già specificato dalla Circolare n.44/E in cui
l’Amministrazione finanziaria precisava che nella nozione di macchinari e
apparecchiature si intendono, altresì, compresi i componenti o parti indispensabili
per il loro funzionamento, che ne costituiscano dotazione, anche se non inclusi
nella divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a
far funzionare i macchinari e le apparecchiature).
Nella
fattispecie della RM 91/E/2010, l’Agenzia si occupa di investimenti in
misuratori fiscali e impianti di condizionamento e riscaldamento.
Per quanto
riguarda questi ultimi, l’Agenzia ha chiarito che risultano agevolabili anche
gli investimenti in tubi e canali necessari per far passare i fluidi, quadri, nonchè cablaggi elettrici e relativo sistema di controllo,
pur appartenendo alla Divisione 24 [1].
Infatti,
come specificato nella Risoluzione 91/E, i componenti accessori, “ancorchè non ricompresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 [...] appaiono indispensabili per
l’utilizzazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento oggetto di
agevolazione” e, quindi, possono rientrare nel beneficio della Tremonti-ter.
In tal
ambito, l’Agenzia specifica che il valore degli investimenti deve essere
determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni
rilevante ai fini fiscali, previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a e b
del D.P.R. 917/1986 - TUIR [2], includendo, altresì, “gli oneri accessori di
diretta imputazione che l’impresa deve sostenere affinchè
il bene possa essere utilizzato (ad es. spese di trasporto, installazione,
etc.)”.
In merito,
si segnala che tra gli investimenti agevolabili, non sembrano essere incluse le
spese di realizzazione di strutture edili per il sostegno delle macchine e
apparecchiature tecnologiche.
Si ricorda
che l’ANCE, nel corso del 2009, ha predisposto un elenco indicativo dei
macchinari per l’edilizia (pubblicato sul sito del Collegio all’indirizzo
www.ancebrescia.it) il cui acquisto consente di usufruire dell’agevolazione “Tremonti-ter”, utile per la corretta individuazione degli
investimenti agevolabili.
---------------
[1] Nello specifico, 24.20.20 “Fabbricazione
di tubi e condotti saldati e simili”.
[2]D.P.R. 22-12-1986
n. 917 - Art.110. Norme generali sulle valutazioni.
1. Agli
effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni
senza disporre diversamente:
a) il costo
è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte;
b) si
comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi
gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e
immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo
gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per
effetto di disposizioni di legge.
Nel costo di
fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi
diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla
cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si comprendono nel costo gli
interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o
ristrutturazione;
omissis