NELLA PREQUALIFICA NON E’ NECESSARIO INDICARE LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA

(Consiglio di Stato, sez. V, n. 6490 del 8/9/2010)

 

La necessità di conoscere la suddivisione dei lavori tra le imprese associate sorge nel momento in cui l’Amministrazione si trova a valutare l’offerta concretamente presentata dal raggruppamento, mentre in sede di prequalificazione tale necessità non sussiste, in quanto l’Amministrazione non esamina il progetto offerto ma si limita soltanto a verificare se il soggetto che chiede l’ammissione ha i relativi requisiti.

 

. . . Omissis . . .

DIRITTO

1. L’appello non è fondato.

Il primo motivo , anche a prescindere dall’approfondimento della sua ammissibilità e tempestività già in primo grado, va disatteso.

Osserva il Collegio , infatti, che la corrispondenza delle quote di partecipazione, di qualificazione e di esecuzione tra i vari soggetti che partecipano in associazione temporanea di imprese ad una gara pubblica è vicenda che si presenta come necessaria per far esattamente conoscere all’Amministrazione procedente quale impresa eseguirà le varie parti dell’appalto e se la stessa ha i relativi requisiti (soprattutto di qualificazione) per eseguirla a regola d’arte; ma tale necessità sorge nel momento in cui l’Amministrazione si trova a valutare l’offerta concretamente presentata dal raggruppamento, mentre in sede di prequalificazione tale necessità non sussiste, in quanto l’Amministrazione non esamina il progetto offerto ma si limita soltanto a verificare se il soggetto che chiede l’ammissione ha i relativi requisiti.

Nelle procedure di cui trattasi, in altre parole, la fase di prequalificazione è volta a far conoscere all’amministrazione la disponibilità del mercato, per cui il criterio interpretativo delle indicazioni di ammissione deve essere volto a favorire la più ampia partecipazione alla gara Sotto il profilo ontologico la fase (contrassegnata dalla domanda di ammissione alla gara ) più precisamente si distingue da quella introdotta dalla offerta da parte delle ditte ammesse(valutazione/comparazione delle offerte), in quanto mentre quest’ultima è volta ad accertare la loro meritevolezza ad aggiudicarsi la gara, la fase di prequalificazione ha il compito di determinare i requisiti soggettivi di « partecipabilità » , sotto l’aspetto della soglia minima di idoneità dei soggetti ad essere valutati, tramite l’esame dei parametri obiettivi riportati nelle dichiarazioni e nelle autocertificazioni allegate alla domanda, restringendo l’ambito dei potenziali concorrenti, senza attribuzione di punteggi. Da ciò risulta preclusa una commistione fra i criteri di prequalificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione. Detto canone operativo, che affonda le sue radici nell’esigenza di aprire il mercato premiando le offerte più competitive ove presentate da imprese comunque affidabili, unitamente al canone di “par condicio” che osta ad asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo, trova il suo sostanziale supporto logico nel bisogno di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli che invece attengono all’offerta e all’aggiudicazione. Di qui anche aperture a diverse composizioni soggettive tra le due fasi e a più ampie integrazioni documentali nella fase di prequalificazione (cfr su tali temi da ultimo Consiglio Stato, VI, 29 maggio 2008 , n. 2555; Consiglio Stato , VI, 20 febbraio 2008 , n. 588; Consiglio Stato , . V, 28 agosto 2009 , n. 5105; Consiglio Stato , VI, 14 febbraio 2007 , n. 619).

Sembra quindi doversi escludere (soprattutto in difetto, come nella specie, di una esplicita indicazione nella lex specialis) che già nella fase di prequalificazione debbano essere indicate le quote di partecipazione, di qualificazione e di esecuzione tra i vari soggetti che partecipano in associazione temporanea di imprese .

. . . Omissis . . .