NELLA PREQUALIFICA NON E’
NECESSARIO INDICARE LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
ALL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
(Consiglio
di Stato, sez. V, n. 6490 del 8/9/2010)
La necessità
di conoscere la suddivisione dei lavori tra le imprese associate sorge nel
momento in cui l’Amministrazione si trova a valutare l’offerta concretamente
presentata dal raggruppamento, mentre in sede di prequalificazione
tale necessità non sussiste, in quanto l’Amministrazione non esamina il
progetto offerto ma si limita soltanto a verificare se il soggetto che chiede
l’ammissione ha i relativi requisiti.
. . .
Omissis . . .
DIRITTO
1. L’appello
non è fondato.
Il primo
motivo , anche a prescindere dall’approfondimento della sua ammissibilità e
tempestività già in primo grado, va disatteso.
Osserva il
Collegio , infatti, che la corrispondenza delle quote di partecipazione, di
qualificazione e di esecuzione tra i vari soggetti che partecipano in
associazione temporanea di imprese ad una gara pubblica è vicenda che si
presenta come necessaria per far esattamente conoscere all’Amministrazione
procedente quale impresa eseguirà le varie parti dell’appalto e se la stessa ha
i relativi requisiti (soprattutto di qualificazione) per eseguirla a regola
d’arte; ma tale necessità sorge nel momento in cui l’Amministrazione si trova a
valutare l’offerta concretamente presentata dal raggruppamento, mentre in sede
di prequalificazione tale necessità non sussiste, in
quanto l’Amministrazione non esamina il progetto offerto ma si limita soltanto
a verificare se il soggetto che chiede l’ammissione ha i relativi requisiti.
Nelle
procedure di cui trattasi, in altre parole, la fase di prequalificazione
è volta a far conoscere all’amministrazione la disponibilità del mercato, per
cui il criterio interpretativo delle indicazioni di ammissione deve essere
volto a favorire la più ampia partecipazione alla gara Sotto il profilo
ontologico la fase (contrassegnata dalla domanda di ammissione alla gara ) più
precisamente si distingue da quella introdotta dalla offerta da parte delle
ditte ammesse(valutazione/comparazione delle offerte), in quanto mentre
quest’ultima è volta ad accertare la loro meritevolezza
ad aggiudicarsi la gara, la fase di prequalificazione
ha il compito di determinare i requisiti soggettivi di « partecipabilità
» , sotto l’aspetto della soglia minima di idoneità dei soggetti ad essere
valutati, tramite l’esame dei parametri obiettivi riportati nelle dichiarazioni
e nelle autocertificazioni allegate alla domanda, restringendo l’ambito dei
potenziali concorrenti, senza attribuzione di punteggi. Da ciò risulta preclusa
una commistione fra i criteri di prequalificazione e
quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini
dell’aggiudicazione. Detto canone operativo, che affonda le sue radici
nell’esigenza di aprire il mercato premiando le offerte più competitive ove
presentate da imprese comunque affidabili, unitamente al canone di “par
condicio” che osta ad asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo,
trova il suo sostanziale supporto logico nel bisogno di tenere separati i
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli che invece
attengono all’offerta e all’aggiudicazione. Di qui anche aperture a diverse
composizioni soggettive tra le due fasi e a più ampie integrazioni documentali
nella fase di prequalificazione (cfr su tali temi da
ultimo Consiglio Stato, VI, 29 maggio 2008 , n. 2555;
Consiglio Stato , VI, 20 febbraio 2008 , n. 588;
Consiglio Stato , . V, 28 agosto 2009 , n. 5105; Consiglio Stato , VI, 14 febbraio 2007 , n. 619).
Sembra
quindi doversi escludere (soprattutto in difetto, come nella specie, di una
esplicita indicazione nella lex specialis)
che già nella fase di prequalificazione debbano
essere indicate le quote di partecipazione, di qualificazione e di esecuzione
tra i vari soggetti che partecipano in associazione temporanea di imprese .
. . .
Omissis . . .