NORME RELATIVE AL RILASCIO DELLE
INFORMAZIONI ANTIMAFIA - D.P.R. 150/2010
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre scorso è stato pubblicato il Decreto
del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010 n. 150, con il quale si adottano
le norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli
accessi e degli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate
all`esecuzione dei lavori pubblici.
Il
Regolamento, adottato in recepimento dell`art. 5-bis
del D. Lgs. N. 490 del 1994, e che è entrato in
vigore il 25 settembre, interviene sui poteri del Prefetto in materia di lotta
alla mafia nel settore dei lavori pubblici, in particolare su quello di
disporre accessi ed accertamenti nei cantieri, ora possibili anche in fase di
esecuzione del contratto.
In precedenza,
infatti, ai sensi del D.P.R. n. 252 del 1998, le informazioni e le
certificazioni erano acquisite in fase antecedente all`esecuzione del
contratto.
In
particolare, con il D.P.R. n. 150/2010 viene previsto che:
• le
informazioni, acquisite (su richiesta dell`amministrazione) a seguito degli
accessi e degli accertamenti effettuati nei cantieri delle imprese interessate
all`esecuzione dei lavori pubblici, anche durante l`esecuzione del contratto,
concernono la sussistenza di una delle cause di decadenza previste dall`art. 10
della Legge n. 575 del 1965 (“Disposizioni contro le organizzazioni criminali
di tipo mafioso, anche straniere”), riguardanti le persone alle quali sia stata
applicata una misura di prevenzione con provvedimento definitivo, nonchè dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all`10
del D.P.R. n. 252 del 1998 “`Regolamento recante norme per la semplificazione
dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia”);
• ai sensi
del successivo comma 2 dell`art. 1, le imprese interessate all`esecuzione dei
lavori pubblici sono individuate tra tutti i soggetti che, a qualunque titolo,
intervengono nel ciclo di realizzazione dell`opera, anche con noli o forniture
di beni e prestazioni di servizi. Pertanto, per espressa previsione del
legislatore regolamentare, sono ricompresi tra tali soggetti anche i prestatori
di servizi di natura intellettuale. Non riveste importanza l`importo dei
relativi contratti o subcontratti;
• gli accertamenti
e gli accessi, improntati, ai sensi dell`articolo 2, ai criteri di celerità ed
efficacia dell`azione amministrativa, sono disposti dal Prefetto, coadiuvato da
un gruppo interforze, a sua volta coordinato da un funzionario dell`Ufficio del
Governo territorialmente competente, e composto da un funzionario della Polizia
di Stato, da un ufficiale dell`Arma dei carabinieri, da un ufficiale della
Guardia di finanza, da un rappresentante del Provveditorato alle opere
pubbliche, da un rappresentante dell`Ispettorato del lavoro, nonchè da un funzionario delle articolazioni periferiche
della Direzione investigativa antimafia.<
• il Gruppo
interforze, chiamato a redigere una relazione a seguito degli accessi ed
accertamenti effettuati, provvede entro 30 giorni e la trasmette al Prefetto
che ha disposto l`accesso;
• questi,
ove territorialmente competente, valuta, ai sensi del comma 2 dell`articolo 3
del Regolamento in oggetto, se dai dati raccolti possano desumersi, in
relazione all`impresa oggetto di accertamento e nei confronti di tutti i
soggetti che risultano in grado di determinare in qualsiasi modo le scelte o
gli indirizzi dell`impresa, elementi che facciano ritenere la sussistenza di
tentativi di infiltrazione mafiosa; ove, invece, non territorialmente
competente, trasmette gli atti al Prefetto competente in ragione della sede
dell`impresa;
• in caso
affermativo, entro 15 giorni dal ricevimento della relazione, il Prefetto
emette l`informazione antimafia;
• ai sensi
dell`art. 5, ai fini della valutazione dei presupposti per l`adozione del
provvedimento, il Prefetto può disporre l`audizione dei soggetti interessati e
l`acquisizione di documentazione, ai fini dell`ottenimento di ogni ulteriore
informazione;
• ove
adottata, l`informazione, finalizzata all`eventuale revoca delle autorizzazioni
ovvero al recesso dal contratto da parte dell`amministrazione (ai sensi
dell`art. 11, comma 3, del citato Regolamento n. 252/1998), viene comunicata
tempestivamente dal Prefetto, ai sensi dell`art. 4 del Regolamento n. 150/2010:
1. alla
stazione appaltante;
2. alla
Camera di Commercio competente;
3. al
Prefetto che ha disposto l`accesso, ove differente (in ragione della sede
dell`impresa in altra provincia);
4.
all`Osservatorio centrale per gli appalti pubblici presso la DIA;
5.
all`Osservatorio centrale per gli appalti pubblici presso l`AVCP;
6. al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
7. al
Ministero dello Sviluppo Economico.
• per
espressa previsione dell`articolo 6, tutti i dati acquisiti nel corso della procedura
devono essere conservati nel sistema informatico istituito presso la DIA;
• come già
accennato, ai sensi dell`art. 7, norma di chiusura, il Regolamento è entrato in
vigore il 25 settembre 2010.
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010 , n. 150
Regolamento
recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli
accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di
lavori pubblici. (10G0169)
(GU n. 212
del 10-9-2010 )
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l’articolo 87 della Costituzione;
Visto
l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l’allegato1,
n. 86;
Visto
l’articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
Vista la
legge 31 maggio 1965, n. 575;
Vista la
legge 17 gennaio 1994, n. 47;
Visto
l’articolo 5-bis del decreto legislativo 8 agosto
1994, n. 490, introdotto dall’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 15
luglio 2009, n. 94;
Visto l’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione
del 1° aprile 2010;
Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi, nell’adunanza del 26 aprile 2010;
Acquisiti i
pareri della Commissione permanente Giustizia della Camera dei deputati in data
21 luglio 2010 e della Commissione permanente Affari costituzionali del Senato
della Repubblica in data 29 giugno 2010;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio
2010;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di concertocon
i Ministri dell’interno, il Ministro della giustizia, il Ministroper
lo sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente
regolamento:
Art. 1
Oggetto e
ambito di applicazione
1. Le
disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalita’
con le quali sono rilasciate le informazioni concernenti lasussistenza
di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui
all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, a seguito degli accessi e degli accertamenti
effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori
pubblici.
2. Ai fini
di cui al comma 1 sono imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici
tutti i soggetti che intervengono aqualunque titolo
nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e
prestazioni di servizi, ivi compresiquelli di natura
intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei
subcontratti.
Art. 2
Accessi ed
accertamenti nei cantieri
1. Ai sensi
dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 8 agosto1994, n. 490, il prefetto avvalendosi del gruppo
interforze di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro
dell’interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5
marzo 2004, n. 54, dispone gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle
imprese indicate dall’articolo 1, comma 2.
2. Gli
accessi e gli accertamenti di cui al comma 1 sono improntatiai
criteri di celerita’ ed efficacia dell’azione
amministrativa.
Art. 3
Informazioni
antimafia
1. Al
termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto,il gruppo
interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le
informazioni acquisite nello svolgimentodell’attivita’ ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha dispostol’accesso.
2. Il
prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 1, fatta salva l’ipotesi di
cui al comma 3, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione
all’impresa oggetto di accertamento enei confronti di
tutti i soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o
gli indirizzi dell’impresa stessa,elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa di cui all’articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno1998, n. 252. In tal caso, il prefetto emette, entro
quindici giornidall’acquisizione della relazione del
gruppo interforze,l’informazione prevista dal citato articolo 10, previa
eventuale audizione dell’interessato secondo le modalita’
individuate dall’articolo 5.
3. Qualora
si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto che ha
disposto l’accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla relativa
documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le modalita’ stabilite nel comma 2.
Art. 4
Effetti
delle informazioni rilasciate a seguitodegli accessi
e degli accertamenti nei cantieri
1. Il
rilascio dell’informazione prevista all’articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252,produce gli effetti di cui all’articolo
11, comma 3, del medesimo decreto.
2. Ai fini
dell’adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza delle altre
amministrazioni, dell’informazione di cui al comma 1 e’ data tempestiva
comunicazione, a cura del prefetto, ai seguenti soggetti:
a) stazione
appaltante;b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l’impresa oggetto diaccertamento;
c) prefetto che ha disposto l’accesso;
d)
Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa
antimafia;
e)
Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizie
forniture istituito presso l’Autorita’ di vigilanza
sui contratti pubblici, ai fini dell’inserimento nel casellario informatico di
cui all’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
f) Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
g) Ministero
dello sviluppo economico.
Art. 5
Procedimento
per l’audizione degli interessati
1. Il
prefetto competente al rilascio dell’informazione di cui all’articolo 3, ove lo
ritenga utile, sulla base della documentazionee delle
informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti
interessati a produrre, anche allegandoelementi
documentali, ogni informazione ritenuta utile.
2.
All’audizione di cui al comma 1, si provvede mediante comunicazione formale da
inviarsi al responsabile legaledell’impresa,
contenente l’indicazione della data e dell’ora e dell’Ufficio della prefettura
ove dovra’ essere sentito l’interessatoovvero
persona da lui delegata.
3.Dell’audizione
viene redatto apposito verbale in dupliceoriginale,
di cui uno consegnato nelle mani dell’interessato.
Art. 6
Acquisizione
e gestione informatica dei dati
1. I dati
acquisiti nel corso degli accessi di cui all’articolo 1 devono essere inseriti
a cura della Prefettura della provincia in cuie’
stato effettuato l’accesso, nel sistema informatico, costituito presso la
Direzione investigativa antimafia, previsto dall’articolo 5, comma 4, del
citato decreto del Ministro dell’interno in data 14 marzo 2003.
2. Al fine
di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al precedente comma su tutto il
territorio nazionale, il personaleincaricato di
effettuare le attivita’ di accesso e accertamento nei
cantieri si avvale di apposite schede informative predisposte dalla Direzione
investigativa antimafia e da questa rese disponibiliattraverso
il collegamento telematico di interconnessione esistente con le Prefetture -
Uffici Territoriali del Governo.
Art. 7
Entrata in
vigore
1. Il
presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giornosuccessivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dato a Roma,
addi’ 2 agosto 2010