NORME RELATIVE AL RILASCIO DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA - D.P.R. 150/2010

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre scorso è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010 n. 150, con il quale si adottano le norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e degli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all`esecuzione dei lavori pubblici.

Il Regolamento, adottato in recepimento dell`art. 5-bis del D. Lgs. N. 490 del 1994, e che è entrato in vigore il 25 settembre, interviene sui poteri del Prefetto in materia di lotta alla mafia nel settore dei lavori pubblici, in particolare su quello di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri, ora possibili anche in fase di esecuzione del contratto.

In precedenza, infatti, ai sensi del D.P.R. n. 252 del 1998, le informazioni e le certificazioni erano acquisite in fase antecedente all`esecuzione del contratto.

In particolare, con il D.P.R. n. 150/2010 viene previsto che:

• le informazioni, acquisite (su richiesta dell`amministrazione) a seguito degli accessi e degli accertamenti effettuati nei cantieri delle imprese interessate all`esecuzione dei lavori pubblici, anche durante l`esecuzione del contratto, concernono la sussistenza di una delle cause di decadenza previste dall`art. 10 della Legge n. 575 del 1965 (“Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere”), riguardanti le persone alle quali sia stata applicata una misura di prevenzione con provvedimento definitivo, nonchè dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all`10 del D.P.R. n. 252 del 1998 “`Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”);

• ai sensi del successivo comma 2 dell`art. 1, le imprese interessate all`esecuzione dei lavori pubblici sono individuate tra tutti i soggetti che, a qualunque titolo, intervengono nel ciclo di realizzazione dell`opera, anche con noli o forniture di beni e prestazioni di servizi. Pertanto, per espressa previsione del legislatore regolamentare, sono ricompresi tra tali soggetti anche i prestatori di servizi di natura intellettuale. Non riveste importanza l`importo dei relativi contratti o subcontratti;

• gli accertamenti e gli accessi, improntati, ai sensi dell`articolo 2, ai criteri di celerità ed efficacia dell`azione amministrativa, sono disposti dal Prefetto, coadiuvato da un gruppo interforze, a sua volta coordinato da un funzionario dell`Ufficio del Governo territorialmente competente, e composto da un funzionario della Polizia di Stato, da un ufficiale dell`Arma dei carabinieri, da un ufficiale della Guardia di finanza, da un rappresentante del Provveditorato alle opere pubbliche, da un rappresentante dell`Ispettorato del lavoro, nonchè da un funzionario delle articolazioni periferiche della Direzione investigativa antimafia.<

• il Gruppo interforze, chiamato a redigere una relazione a seguito degli accessi ed accertamenti effettuati, provvede entro 30 giorni e la trasmette al Prefetto che ha disposto l`accesso;

• questi, ove territorialmente competente, valuta, ai sensi del comma 2 dell`articolo 3 del Regolamento in oggetto, se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all`impresa oggetto di accertamento e nei confronti di tutti i soggetti che risultano in grado di determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell`impresa, elementi che facciano ritenere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa; ove, invece, non territorialmente competente, trasmette gli atti al Prefetto competente in ragione della sede dell`impresa;

• in caso affermativo, entro 15 giorni dal ricevimento della relazione, il Prefetto emette l`informazione antimafia;

• ai sensi dell`art. 5, ai fini della valutazione dei presupposti per l`adozione del provvedimento, il Prefetto può disporre l`audizione dei soggetti interessati e l`acquisizione di documentazione, ai fini dell`ottenimento di ogni ulteriore informazione;

• ove adottata, l`informazione, finalizzata all`eventuale revoca delle autorizzazioni ovvero al recesso dal contratto da parte dell`amministrazione (ai sensi dell`art. 11, comma 3, del citato Regolamento n. 252/1998), viene comunicata tempestivamente dal Prefetto, ai sensi dell`art. 4 del Regolamento n. 150/2010:

1. alla stazione appaltante;

2. alla Camera di Commercio competente;

3. al Prefetto che ha disposto l`accesso, ove differente (in ragione della sede dell`impresa in altra provincia);

4. all`Osservatorio centrale per gli appalti pubblici presso la DIA;

5. all`Osservatorio centrale per gli appalti pubblici presso l`AVCP;

6. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

7. al Ministero dello Sviluppo Economico.

• per espressa previsione dell`articolo 6, tutti i dati acquisiti nel corso della procedura devono essere conservati nel sistema informatico istituito presso la DIA;

• come già accennato, ai sensi dell`art. 7, norma di chiusura, il Regolamento è entrato in vigore il 25 settembre 2010.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010 , n. 150 

Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici. (10G0169)

(GU n. 212 del 10-9-2010 )

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l’allegato1, n. 86;

Visto l’articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575;

Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47;

Visto l’articolo 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, introdotto dall’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 1° aprile 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 26 aprile 2010;

Acquisiti i pareri della Commissione permanente Giustizia della Camera dei deputati in data 21 luglio 2010 e della Commissione permanente Affari costituzionali del Senato della Repubblica in data 29 giugno 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concertocon i Ministri dell’interno, il Ministro della giustizia, il Ministroper lo sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalita’ con le quali sono rilasciate le informazioni concernenti lasussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, a seguito degli accessi e degli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono aqualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresiquelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

 

Art. 2

Accessi ed accertamenti nei cantieri

1. Ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 8 agosto1994, n. 490, il prefetto avvalendosi del gruppo interforze di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2004, n. 54, dispone gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese indicate dall’articolo 1, comma 2.

2. Gli accessi e gli accertamenti di cui al comma 1 sono improntatiai criteri di celerita’ ed efficacia dell’azione amministrativa.

 

Art. 3

Informazioni antimafia

1. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto,il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimentodellattivita’ ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha dispostol’accesso.

2. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 1, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 3, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all’impresa oggetto di accertamento enei confronti di tutti i soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa stessa,elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno1998, n. 252. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giornidall’acquisizione della relazione del gruppo interforze,l’informazione prevista dal citato articolo 10, previa eventuale audizione dell’interessato secondo le modalita’ individuate dall’articolo 5.

3. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto che ha disposto l’accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le modalita’ stabilite nel comma 2.

 

Art. 4

Effetti delle informazioni rilasciate a seguitodegli accessi e degli accertamenti nei cantieri

1. Il rilascio dell’informazione prevista all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252,produce gli effetti di cui all’articolo 11, comma 3, del medesimo decreto.

2. Ai fini dell’adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza delle altre amministrazioni, dell’informazione di cui al comma 1 e’ data tempestiva comunicazione, a cura del prefetto, ai seguenti soggetti:

a) stazione appaltante;b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l’impresa oggetto diaccertamento;

 c) prefetto che ha disposto l’accesso;

d) Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;

e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizie forniture istituito presso l’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) Ministero dello sviluppo economico.

 

Art. 5

Procedimento per l’audizione degli interessati

1. Il prefetto competente al rilascio dell’informazione di cui all’articolo 3, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazionee delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegandoelementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.

2. All’audizione di cui al comma 1, si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legaledell’impresa, contenente l’indicazione della data e dell’ora e dell’Ufficio della prefettura ove dovra’ essere sentito l’interessatoovvero persona da lui delegata.

3.Dell’audizione viene redatto apposito verbale in dupliceoriginale, di cui uno consegnato nelle mani dell’interessato.

 

Art. 6

Acquisizione e gestione informatica dei dati

1. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui all’articolo 1 devono essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cuie’ stato effettuato l’accesso, nel sistema informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall’articolo 5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell’interno in data 14 marzo 2003.

2. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al precedente comma su tutto il territorio nazionale, il personaleincaricato di effettuare le attivita’ di accesso e accertamento nei cantieri si avvale di apposite schede informative predisposte dalla Direzione investigativa antimafia e da questa rese disponibiliattraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.

 

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giornosuccessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Dato a Roma, addi’ 2 agosto 2010