REGOLARITÀ FISCALE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI APPALTI PUBBLICI -
CHIARIMENTI MINISTERIALI
Ai fini
dell`attestazione della “regolarità fiscale” delle imprese partecipanti a gare
d`appalto pubblico di opere, forniture e servizi, la certificazione dei
“carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell`anagrafe tributaria”,
rilasciata dagli Uffici dell`Agenzia delle Entrate su richiesta della Stazione
appaltante, deve indicare esclusivamente le violazioni di obblighi tributari
che siano definitivamente accertate.
Così
puntualizza l`Agenzia delle Entrate con Circolare n.41/E del 3 agosto 2010, rettificando
il precedente orientamento, espresso nella Circolare n.34/E del 25 maggio 2007
[1], in tema di certificazione dei requisiti fiscali richiesti per la
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti
di lavori, forniture e servizi e relativi subappalti, di cui all`art.38 del D.Lgs. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici”).
Ripercorrendo
il dettato normativo, l`Amministrazione finanziaria innanzitutto ribadisce che,
ai sensi dell`art.38 comma 1, lett.g) del D.Lgs. 163/2006, i soggetti che abbiano commesso violazioni
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse,
definitivamente accertate, sono esclusi:
- dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi,
- dall`affidamento dei relativi subappalti,
con la
conseguenza che è preclusa la stipula dei relativi contratti.
A tal fine,
è la stessa impresa interessata che deve attestare la propria “regolarità
fiscale”, presentando alla Stazione appaltante una dichiarazione sostitutiva,
resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 (art.38,
comma 2, D.Lgs. 163/2006).
Nella
successiva fase di controllo sulla veridicità di tale autocertificazione, la
Stazione appaltante può quindi richiedere all`Ufficio locale dell`Agenzia delle
Entrate, competente in base al domicilio fiscale dell`impresa, il rilascio
dell`attestazione della “regolarità fiscale”di quest`ultima.
Al riguardo,
con la citata Circolare n.41/E/2010, l`Agenzia delle Entrate conferma, come già
chiarito nella precedente Circolare n.34/E/2007, che gli Uffici locali possono
certificare la regolarità fiscale dell`impresa quando, alternativamente:
- nei confronti della stessa, non risultino
contestate violazioni tributarie mediante atti che si sono resi oramai
definitivi per decorso del termine di impugnazione, ovvero, in caso di
impugnazione, qualora la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in
giudicato,
- in caso di violazioni tributarie accertate,
la pretesa dell`Amministrazione finanziaria risulti, alla data di richiesta
della certificazione, integralmente soddisfatta, anche attraverso definizione
agevolata.
A tal fine,
i medesimi Uffici amministrativi devono utilizzare il Modello di certificazione
dei “carichi pendenti”, approvato con Provvedimento del Direttore dell`Agenzia
delle Entrate del 25 giugno 2001, destinato alla “Certificazione dei carichi
pendenti risultanti al sistema informativo dell`anagrafe tributaria”.
In merito a
quest`ultima attestazione, con la Circolare 41/E/2010, l`Amministrazione
evidenzia che, l`indicazione separata delle violazioni tributarie che non
risultano ancora definitivamente accertate, ritenuta necessaria nella
precedente Circolare 34/E/2007 al fine di fornire alla Stazione appaltante
richiedente tutti i dati utili alle verifiche, viola le disposizioni contenute
nell`art.38 del D.Lgs. 163/2006, fornendo elementi
informativi non espressamente richiesti dal “Codice dei contratti pubblici”.
Tale
circostanza recherebbe poi, in via di principio, pregiudizio a danno di
soggetti partecipanti ad una gara per i quali, a fronte di una pretesa
dell`Amministrazione, non siano ancora decorsi i termini per l`impugnazione,
ovvero non sia ancora passata in giudicato alcuna pronuncia giurisdizionale.
A ciò si
aggiunga l`eventuale disparità di trattamento subita nell`ipotesi in cui alla
medesima gara partecipino anche soggetti non residenti nel territorio dello
Stato, per i quali tale certificazione non viene rilasciata.
Pertanto, a
rettifica di quanto precedentemente chiarito, l`Agenzia delle Entrate chiarisce
che il citato Modello di certificazione dei “carichi pendenti”, attualmente in
uso, deve contenere «esclusivamente le violazioni rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse che siano definitivamente
accertate».