APPALTI PUBBLICI - OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI E ULTERIORI NOVITA’
TRACCIABILITA
DEI PAGAMENTI
È stata
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010 la legge 13
agosto 2010 n.136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia antimafia”`, che
prevede adempimenti di sensibile rilievo nella gestione degli appalti pubblici.
Si ritiene
opportuno in questa sede fornire un primo quadro degli aspetti di immediato
interesse per le imprese di costruzione, con indicazioni operative che potranno
poi, alla luce di futuri chiarimenti, essere soggette a rettifiche.
Al fine di
prevenire infiltrazioni criminali, la legge prevede (articolo 3) l`obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari a decorrere dal 7 settembre 2010.
Appaltatori, subappaltatori e subcontraenti appartenenti alla filiera delle
imprese (nonchè i concessionari di finanziamenti
pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e
alle forniture pubblici) dovranno impiegare unicamente conti correnti (bancari
o postali) dedicati e i relativi movimenti potranno essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Si ritiene utile trascrivere (in carattere
corsivo) uno stralcio dell’art. 3 della norma per le parti di interesse per le
imprese di costruzione, con le minime indicazioni di immediato interesse.
“1. Per
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari gli appaltatori, i subappaltatori
e i subcontraenti della filiera delle imprese
devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in
via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi
ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui
conti correnti dedicati, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale.”
Si
sottolinea che a fronte dell’obbligo di tracciabilità non sussiste l’obbligo di
avere un solo conto corrente bancario dedicato esclusivamente alle sole opere
pubbliche, o alla singola opera pubblica, potendosi utilizzare anche i normali
conti correnti bancari che l’impresa utilizza anche ad altri fini.
“2. I
pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi
rientranti tra le spese generali nonchè quelli
destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile
in via esclusiva alla realizzazione” di lavori pubblici.”
La norma
prevede anche che il singolo pagamento effettuato tramite il conto dedicato
possa essere “misto”, cioè relativo a pagamenti di prestazioni per lavori
pubblici e per prestazioni di altra natura, poste in essere dal medesimo
soggetto destinatario del pagamento.
Si
sottolinea pertanto che anche i pagamenti per le retribuzioni dei dipendenti
dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o in conto
corrente postale.
Dalla
lettura della norma non sembra che via sia dubbio circa il divieto di
effettuare permute per il pagamento dei subappaltatori.
“3. I
pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonchè quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici
servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o
uguale a 500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico
bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e
l’obbligo di documentazione della spesa.”
E’ opportuno
sottolineare come la deroga prevista per i pagamenti di importo non superiore a
500 euro sia vincolata a spese giornaliere e perciò non riferibili a
prestazioni rese in giorni diversi.
“4. Ove per
il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture sia
necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi
ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o
postale.”
Tale comma
sembra unicamente voler dire che i versamenti da effettuare su un conto
corrente dedicato devono essere eseguiti esclusivamente tramite bonifico, con
esclusione perciò di versamenti mediante contante.
“5. Il
bonifico deve riportare il codice unico di progetto (CUP) relativo
all’investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere
richiesto alla stazione appaltante.”
Si rammenta
che il CUP (necessario anche per appalti di importi superiori a 150.000 euro) è
una sorta di etichetta stabile che identifica e accompagna un progetto
d’investimento pubblico, sin dalla sua nascita, in tutte le fasi della sua
vita.
Corrisponde
a una sorta di “codice fiscale” del progetto e si presenta come una stringa
alfanumerica di 15 caratteri. Di norma è riportato nel contratto d’appalto o
nei suoi allegati.
“7. I soggetti economici di cui al comma 1 (cioè
le imprese) comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla
loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonchè, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi.”
Si pone il
problema per i lavori in corso. Nel silenzio della norma si ritiene comunque
opportuno comunicare, entro la data del 7 settembre 2010, ad ogni committente
pubblico gli estremi di un proprio conto corrente considerato dall’impresa come
“dedicato” per gli adempimenti connessi ad ogni appalto i cui lavori siano
ancora in corso (quelli per i quali non
è stato ancora emesso il certificato di regolare esecuzione o il collaudo) o
per i quali si debbano comunque effettuare ancora dei pagamenti.
“8. La
stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai
lavori, ai servizi e alle forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta,
un’apposita clausola con la quale essi (cioè gli appaltatori) assumono gli
obblighi di tracciabilità. Il contratto deve essere munito, altresì, della
clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni
sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane
Spa. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria di cui al presente articolo procede all’immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.”
SANZIONI
L’articolo 6
della legge prevede le seguenti sanzioni:
1) per i
pagamenti effettuati non tramite banca o società Poste italiane (ad esempio: in
contante, con permuta, ecc.): sanzione pecuniaria dal 5% al 20% del valore
della transazione stessa;
2) per
pagamenti effettuati con bonifico mediante conto non dedicato, ovvero senza
bonifico: sanzione pecuniaria dal 2% al 10% della transazione;
3) per
mancata indicazione del CUP: sanzione pecuniaria dal 2% al 10% della
transazione;
4) per il
reintegro del conto corrente dedicato effettuato con modalità diverse dal
bonifico: sanzione pecuniaria dal 2% al 5% del valore dell’accredito;
5) per
l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione alla stazione appaltante degli
estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché delle generalità
e/o del codice fiscale delle persone
delegate ad operare: sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
BOLLA DI CONSEGNA – TESSERA DI
RICONOSCIMENTO
Sempre a
partire dal 7 settembre è, inoltre, previsto, per una migliore individuazione
dei soggetti operanti in cantiere, l`obbligo di indicare:
1. nella
bolla di consegna del materiale, numero
di targa e nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto
dei materiali per l`attività dei cantieri (articolo 4);
2. nella tessera
di riconoscimento di cui all`articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in
caso di subappalto, la relativa autorizzazione (ovvero la data di richiesta
della stessa nel caso di silenzio-assenso dell’amministrazione). Per i
lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all`articolo 21, comma
1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere
anche l`indicazione del committente (articolo 5).
TURBATIVA
D’ASTA O DI SCELTA DEL CONTRAENTE
E’ stato
infine introdotto nel Codice Penale il nuovo art. 353-bis,
relativo al reato di “turbata libertà del procedimento di scelta del
contraente”, che punisce, già in fase pre-gara,
chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri
mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il
contenuto del bando o di altro atto equipollente (art. 9 della legge). Il reato
è punito con la reclusione fino a cinque anni, la stessa pena che è ora
prevista anche riguardo alla turbativa d`asta (art. 10 della legge). Si
è portati a ritenere che in tale ambito ricadano anche gli accordi tra imprese
volti a forzare l’individuazione dell’aggiudicatario (il fenomeno delle
cosiddette “cordate” tra imprese)
STAZIONI
UNICHE APPALTANTI
Per
completezza di informazione si ricorda anche che entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge in esame, e perciò entro il 7 febbraio 2011, il
Presidente del Consiglio dei ministri dovrà promuovere un decreto contenente le
modalità per l`istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti
(SUA), stabilendo gli enti, gli organismi e le società che potranno aderire
alla SUA nonchè le attività e i servizi svolti dalla
SUA (cfr. articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), incluse
le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti (articolo 13 della
legge), nonché gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che
aderiscono alla SUA. Sembra pertanto che
il nuovo strumento sarà non
obbligatorio per tutti gli enti pubblici, ma a disposizioni di quelli che se ne
vorranno servire.
La norma in
esame prevede inoltre un riordino della normativa antimafia.
LEGGE
13/8/2010 n. 136
(G.U.
23/8/2010 n. 196)
Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia
Articolo 1
Delega al
Governo per l’emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione
Articolo 2
Delega al
Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia
Articolo 3
Tracciabilità
dei flussi finanziari
1. Per
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti
della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici
anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle
forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati,
anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle
commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi
e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al
primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo
quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale.
2. I
pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi
rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di
immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente
dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in
via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. I pagamenti
in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti
tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per
le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli
interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal
bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante
e l’obbligo di documentazione della spesa.
4. Ove per
il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti
dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere
successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.
5. Ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di
cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento
pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione
appaltante.
6. La
stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa
presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. I
soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1
entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
8. La
stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto
deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in
tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di
banche o della società Poste italiane Spa. L’appaltatore, il subappaltatore o
il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede
all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.
9. La
stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno
di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
presente legge.
Articolo 4
Controllo
degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali
1. Al fine
di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la bolla di consegna del
materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli
automezzi medesimi.
Articolo 5
Identificazione
degli addetti nei cantieri
1. La
tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, lettera u), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi
ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la
relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di
riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.
Articolo 6
Sanzioni
1. Le
transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’articolo
3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate
senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a
carico del soggetto inadempiente, fatta salva l’applicazione della clausola
risolutiva espressa di cui all’articolo 3, comma 8, l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della
transazione stessa.
2. Le
transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’articolo
3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare
lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto
inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al
10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si
applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa
l’indicazione del CUP di cui all’articolo 3, comma 5.
3. Il
reintegro dei conti correnti di cui all’articolo 3, comma 1, effettuato con
modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del
soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.
4. L’omessa,
tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui
all’articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente,
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
5. Per il
procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al
presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni,
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Articolo 7
Modifiche
alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di accertamenti fiscali nei
confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione
Articolo 8
Modifiche
alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura
Articolo 9
Modifica
all’articolo 353 del codice penale, concernente il reato di turbata libertà
degli incanti
1.
All’articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni»
sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».
Articolo 10
Delitto di
turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
1. Dopo
l’articolo 353 del codice penale é inserito il seguente: «Art. 353-bis. - (Turbata libertà del procedimento di scelta del
contraente). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con
violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi
fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il
contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le
modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione é
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a
euro 1.032».
Articolo 11
Ulteriori
modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del medesimo codice
Articolo 12
Coordinamenti
interforze provinciali
Articolo 13
Stazione
unica appaltante
1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
dell’interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti,
del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere
l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti
(SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità
della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di
infiltrazioni mafiose.
2. Con il
decreto di cui al comma 1 sono determinati:
a) gli enti,
gli organismi e le società che possono aderire alla SUA;
b) le
attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell’articolo 33 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) gli
elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA;
d) le forme
di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni
vigenti in materia
Articolo 14
Modifica
della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca dei programmi di
protezione e ulteriori disposizioni concernenti le misure previste per i
testimoni di giustizia
Articolo 15
Modifica
della composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità
organizzata
Articolo 16
Clausola di
invarianza finanziaria
1.
Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato.