PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER GLI
INTERVENTI DI LIEVE ENTITA’
(dPR 9 luglio 20010, n. 139 – G.U. n. 199 del 26 agosto 2010)
(commento
del geom. Antonio Gnecchi)
Si tratta di
un Regolamento recante il procedimento semplificato di autorizzazione
paesaggistica per interventi di lieve entità, ai sensi dell’articolo 146, comma
9, del D. Lgs. n. 42 del 2004, che riguarda le aree e
gli immobili sottoposti a tutela dalla parte III del Codice.
Per
moltissimi interventi elencati nell’Allegato al dPR
139/2010 non è possibile applicare la procedura semplificata quando la tutela paesaggistica deriva da un
provvedimento di vincolo specifico e puntuale ed in particolare quelli che
riguardano l’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice, mentre è
applicabile a tutti gli interventi sottoposti
a vincolo soltanto “tipologico” (si tratta di quelli previsti dalla legge Galasso del 1985, poi riconfermati dall’articolo 142 del
Codice.
Lo stesso
decreto prevede che tali interventi
possano essere specificati e rettificati dallo stesso Ministero, per esigenze e
motivazioni di natura tecnica.
E’ composto
da sette articoli e un allegato che indica gli interventi ammessi alla
procedura semplificata.
Di seguito
vengono riassunti gli argomenti trattati dai singoli articoli
art. 1.
Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata
art. 2.
Semplificazione documentale
art. 3.
Termini per la conclusione del procedimento
art. 4.
Semplificazioni procedurali
art. 5.
Semplificazione organizzativa
art. 6.
Efficacia delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate
art. 7.
Clausola di invarianza finanziaria.
Le novità
sono sostanzialmente tre:
1) doppio
binario e cioè l’autorizzazione paesaggistica semplificata scatta il 10
settembre nelle regioni a statuto ordinario, mentre quelle “speciali” hanno sei
mesi di tempo per “recepirla” non propri provvedimenti,
2) gli
interventi lievi sono trentanove e sono indicati nell’allegato al dPR 139/2010
3) i tempi:
l’autorizzazione paesaggistica va rilasciata entro 60 giorni, 25 dei quali
spettano alla Soprintendenza per
esprimere la propria valutazione.
Preoccupazione
viene in primo luogo dalle Soprintendenze
che vengono chiamate, dal 10 settembre, a dare seguito
all’autorizzazione paesaggistica in breve tempo, rischiando di non eseguire al
meglio le istruttorie.
Non si
scarta neppure l’ipotesi che vi sia un successivo provvedimento correttivo che
preveda ulteriori interventi di snellimento delle procedure per
l’autorizzazione paesaggistica, dove potrebbe trovare posto anche un
allentamento del vincolo sulle sanatorie, che ora il Codice dei beni culturali
e del paesaggio esclude in modo categorico.
L’ipotesi è
quello di ammetterle per gli interventi minori.
La sostanza
del decreto è quella di un termine ultimativo di 60 giorni per ottenere una
risposta definitiva dalla pubblica amministrazione (per di più del comune, in
qualità di ente sub delegato), all’interno dei quali è contenuto anche il tempo
concesso alle Soprintendenze per dare il loro parere. La nuova tempistica non
prevede l’obbligo della conferenza di servizi
che veniva accusata di essere all’origine dei rallentamenti in quanto,
al momento della convocazione, mancavano spesso dei componenti.
Sono molti i
casi interessati dalla semplificazione, tra i quali gli interventi nelle aree
interessate dai piani paesistici, cioè almeno un terzo del territorio italiano.
Gli
interventi che non alterano luoghi e aspetto esteriore dei beni paesaggistici
sono elencati in una tabella che comprende 39 tipologie. Si tratta di una serie
di interventi simili a quelli che già il DL n. 40 del
2010 sull’attività edilizia libera e i piani casa regionali prevedevano per
aree e manufatti privi di vincoli.
Alcune delle
perplessità che solleva questa semplificazione riguardano:
- le
limitate persone addette al controllo del territorio e al settore urbanistico,
specialmente nei paesi con pochi abitanti,
- la brevità
del tempo concesso al rilascio delle autorizzazioni rischia di non entrare
adeguatamente nei particolari di merito degli interventi proposti,
- le
commissioni per il paesaggio rischiano di essere composte da persone poco
qualificate, a causa della gratuità della funzione, quando l’esame di una
pratica può, tranquillamente, portare via una mezza giornata di lavoro,
- diversi
interventi minori che vengono comunque ritenuti qualificanti, quali, serbatoi
di gpl, nuove finestre, modifiche alle falde, uso di altri materiali rispetto a
quelli originari per i tetti
-
l’impossibilità per la Soprintendenza di rispondere nei 25 giorni a lei
assegnati, con la conseguenza che gli enti competenti (molto spesso i comuni)
emetteranno il provvedimento di diniego o di accettazione, nei tempi previsto
ma, di fatto decidendo da soli.
Procedura
più snella per 39 interventi.
Il primo
elemento da tener presente è quello dell’assenza di un vincolo specifico che
può gravare, sotto l’aspetto paesaggistico, su singoli luoghi o manufatti: in
questo caso (art. 136, comma 1, lettere a), b) e c), D. Lgs
42/2004) numerose tipologie di
intervento non sono semplificate ma esigono pareri specifici e pratiche
professionalmente più complesse.
Limitando
l’esame dell’allegato agli interventi su manufatti residenziali, si osserva
che, in assenza di un vincolo specifico, sarà semplificato l’ampliamento
mantenuto entro il 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque
entro i 100 metri cubi. Si tratta di circa 30 metri quadrati in pianta, che
sembra possano aggiungersi agli interventi completamente interrati (con
ascensore o monta auto), che non incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi.
Nei centri storici la semplificazione procedurale non è mai ammessa, poiché si
ritiene che il relativo tessuto vada comunque tutelato.
Una serie di
interventi semplificati possono modificare in modo rilevante gli edifici
esistenti: il punto 2 dell’allegato consente la demolizione e ricostruzione con
il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. Se non si aumenta la
volumetria, questo tipo di intervento semplificato sembra ammissibile anche nei
centri storici. Manca, nella norma, l’aggettivo “fedele” accoppiato al termine
ricostruzione, sicché a parità di sagoma (linea continua esterna), vi sarà
libertà (ambientale) di intervento su
superfici e destinazioni.
Terrazze e
balconi già chiusi da tre lati (logge) potranno essere chiusi con infissi
nell’ultimo lato, generando in tal modo un nuovo volume. Tetti e coperture
potranno fruire di vantaggi analoghi, anche con modifiche alle inclinazioni di
falde e realizzazione di piccole terrazze a tasca (indispensabili per rendere abitabili i sottotetti sotto l’aspetto
igienico-sanitario). Per la norma sul contenimento dei consumi energetici,
potranno poi cumularsi i benefici connessi all’utilizzo di coperture ventilate,
ad esempio elevando l’altezza dei tetti. Le tettoie e porticati fino a 30 metri
quadrati, i manufatti accessori fino a 10 metri cubi, le autorimesse con volume
non superiore a 50 metri cubi (quanto basta per un’auto) sono considerati di
minimo peso paesaggistico e come tali andranno valutati con un giudizio semplificato
di compatibilità paesaggistica.
L’autorizzazione
è necessaria se si alterano i luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici. Ciò
significa che le opere interne (pavimenti, solai), quelle interrate (cantine,
lavanderie, etc.) e comunque quelle non visibili, non sono interessate dalla
semplificazione in quanto non ritenute rilevanti, salvo che interferiscano con
un vincolo storico.
Se la
tipologia di intervento è una delle 39 individuate dall’allegato e non si
alterano i luoghi, si può chiedere un’autorizzazione semplificata, utilizzando
uno schema tipo.
La
competenza professionale, per tali interventi minori, vedrà contrapposti
architetti e geometri e periti, in quanto la minor entità dei lavori potrebbe
essere confusa con una assoluta irrilevanza paesaggistica degli stessi.
L’articolo 2
parla solo di “tecnico abilitato” ed unifica la procedura edilizia a quella
paesaggistica semplificata, evitando duplicazioni. L’istanza va presentata
corredata unicamente da una relazione paesaggistica semplificata, redatta su
uno schema tipo di futura approvazione.
Non si
applica, dunque, il dpcm 12 dicembre 2005 che
individua la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità
paesaggistica degli interventi, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del
Codice.
Tra l’altro
si accorpa nella relazione anche l’attestazione di conformità dell’intervento
alla disciplina del paesaggio e alla disciplina edilizia e urbanistica.
Se possibile
l’istanza si presenta per via telematica e, se riguarda attività industriali o
artigianali, tramite lo Sportello Unico.
Il tecnico
si assume la responsabilità delle attestazione di conformità urbanistica.
Procedimento
di autorizzazione.
Il
procedimento autorizzatorio semplificato deve concludersi con un provvedimento
espresso nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, o anche prima,
in caso di provvedimento negativo.
Se
l’amministrazione competente (comune o, in qualche caso, provincia o regione)
esprime valutazione negativa la domanda viene direttamente rigettata, senza
investire la Soprintendenza.
La
semplificazione si coglie sui tempi, che vengono ridotti dai 105 previsti (40
presso l’ente, 45 per il parere vincolante del Soprintendente e 20 per il
provvedimento definitivo).
La prima
verifica che l’amministrazione deve effettuare riguarda l’effettiva fruibilità
della procedura semplificata. In caso positivo, l’amministrazione può chiedere
una sola volta documenti e chiarimenti indispensabili, evitando cioè richieste
inutili e dilatorie.
L’articolo 4
disciplina il procedimento di autorizzazione semplificata, prevedendo, in caso
di valutazione positiva di compatibilità paesaggistica dell’intervento, che
l’amministrazione locale invii la pratica al Soprintendente con motivata
proposta di accoglimento. Se anche la valutazione del Soprintendente è
positiva, questi esprime il suo parere vincolante al quale l’amministrazione
locale immediatamente si adegua rilasciando l’autorizzazione.
L’autorizzazione
paesaggistica è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.
Se la
valutazione del Soprintendente è negativa (in contrasto con quella positiva
dell’amministrazione locale), il Soprintendente rigetta direttamente e
motivatamente l’istanza, senza investire l’ente locale, dandone comunque
comunicazione allo stesso. Se l’amministrazione locale è sfavorevole, il privato può rivolgersi con un ricorso di tipo
gerarchico alla Soprintendenza, cui spetta la decisione definitiva (articolo 4,
comma 5). Il parere della Soprintendenza è vincolante (ma non obbligatorio) se
favorevole (articolo 4, comma 6), è obbligatorio e vincolante se non favorevole
(articolo 4, comma 8) e infine è obbligatorio ma non vincolante se l’intervento
è di lieve entità ed esistono già prescrizioni d’uso per l’area vincolata di
notevole interesse pubblico, nel piano paesistico o negli atti di integrazione
del vincolo adottati ai sensi dell’articolo 141-bis
del Codice.
Di rilievo
vi è l’esclusione del silenzio assenso, cui rimedia la tempistica stretta. I
tempi predefiniti del procedimento incidono
su specifiche sanzioni a carico dei funzionari e dirigenti, con
responsabilità che possono condurre al risarcimento del danno.
Inoltre, il
cittadino può adire immediatamente al giudice amministrativo ed ottenere, con
procedura accelerata (seppur onerosa) una pronuncia che accerti il proprio
diritto e gli eventuali danni, fruendo delle modifiche del processo
amministrativo di cui al D. Lgs 104/2010 che è
entrato in vigore il 16 settembre 2010.
Altre
valutazioni sul tema.
Da giovedì
10 settembre 2010 nelle regioni a statuto ordinario è diventato operativo il
regolamento sulle autorizzazioni paesaggistiche “semplificate” di cui al dPR 9 luglio 2010, n. 139, pubblicato sulla G.U. il 26
agosto 2010.
Oltre alla
novità riguardante la riduzione del termine massimo per il rilascio
dell’autorizzazione, si aggiunge quella dell’immediata efficacia della stessa,
mentre prima si doveva attendere 30 giorni.Il rilascio
dell’autorizzazione lascia inalterata la qualifica del parere e la competenza
delle Soprintendenze per tutti gli interventi in aree vincolate,
indipendentemente che siano di “lieve entità”, oltre ad essere obbligatorio e
vincolante
Una volta
che il Soprintendente si pronuncia, l’amministrazione competente deve emanare
un provvedimento finale conforme a tale parere; se, però, il parere non viene
espresso, l’amministrazione deve concludere il procedimento senza aspettare il
parere della Soprintendenza.
Purtroppo i
ritardi ci saranno ugualmente anche se la norma prevede sanzioni a carico dei
responsabili, ma obbligheranno i privati al ricorso alla giustizia
amministrativa, con spese a proprio carico.
La scheda
semplificata cui fa cenno il decreto 139 è quella già contenuta del DPCM 12
dicembre 2005. A questo riguardo vale quanto già detto a proposito della
documentazione a corredo delle normali pratiche paesaggistiche e cioè che la
scheda, correttamente compilata in tutte le sue parti, sostituisce la relazione
paesaggistica, ma è anche vero che essa richiede un insieme di dati e
valutazioni che presuppongono una conoscenza paesaggistica del territorio in
cui si opera.
La scheda,
inoltre, non solleva i professionisti dall’obbligo di presentare, a corredo della
domanda, la documentazione fotografica e, naturalmente il progetto, di valenza
paesistica, cioè attento all’inserimento delle opere nel contesto che
rappresenti in particolare, come dice la scheda stessa, “dimensioni, materiali,
colori, finiture, modalità di messa in opera”, ovvero gli elementi essenziali
per la valutazione di compatibilità.
La
semplificazione prevede che la domanda
di autorizzazione sia accompagnata obbligatoriamente dall’attestazione
di conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia.
Il
regolamento, antecedente la legge 122 del 2010 (che ha introdotto la SCIA)
distingue gli interventi soggetti a denuncia di inizio di attività, per i quali
la conformità è verificata dal professionista, da quelli soggetti a permesso di
costruire, per i quali la conformità è verificata d’ufficio dal comune o, se
l’amministrazione competente in materia paesaggistica è diversa dal comune, è
dichiarata da un’apposita attestazione del comune da acquisire e allegare alla
domanda.
L’introduzione
della SCIA in luogo della Dia ha inconsapevolmente semplificato il meccanismo, rendendo
sufficiente, in tutti i casi, l’asseverazione del professionista. Una lettura
che escludesse l’utilizzo della SCIA per i soli profili edilizi in presenza di
vincoli paesaggistici (e fermo restando che la SCIA non può sostituire
l’autorizzazione paesaggistica,ordinaria o semplificata, e non può produrre
effetti fino al rilascio dell’autorizzazione semplificata o prima che siano
trascorsi 30 giorni dal rilascio di quella ordinaria) sarebbe in contrasto con
le esigenze della semplificazione, riconducendo al permesso di costruire tutti
gli interventi da realizzare negli ambiti vincolati.
Interventi a
confronto.
L’autorizzazione
paesaggistica semplificata si rilascia solo se l’intervento rientra tra i 39
contenuti nell’elenco allegato al dPR 139/2010.
In diversi
casi, però, sono indicate condizioni delle quali è necessario tener conto,
poiché, diversamente, l’amministrazione procedente deve procedere con procedura
ordinaria e chiedere di integrare la documentazione.
Come sopra
detto, per moltissimi interventi elencati non è possibile la procedura
semplificata qualora la tutela paesaggistica deriva da un provvedimento di
vincolo specifico (art. 136, comma 1, lettera a), b) e c), del Codice), mentre
è applicabile per quello di cui all’articolo 142, D. Lgs.
n. 42 del 2004.
Per gli
interventi di ampliamento, l’iter semplificato è inoltre escluso nei centri
storici e di antica formazione.
Per gran
parte degli interventi, inoltre, l’autorizzazione semplificata è ammessa
soltanto al di sotto di soglie prefissate: gli ampliamenti fino al 10% della
volumetria originaria e al di sotto di 100 mc. (e non
gli ampliamenti successivi, sanati, o condonati); le autorimesse al di sotto di
50 mc (ma non le successive modifiche); le tettoie, i
porticati, i chioschi e i manufatti simili aperti su più lati al di sotto di 30
mq; i manufatti accessori e i volumi tecnici al di sotto di 10 mc; gli accessi pedonali e carrabili con larghezza non
superiore a 4 metri; i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari con superficie
inferiore a 8 mq; le parabole satellitari condominiali e gli impianti
centralizzati di condizionamento con superficie non superiore a un mq e
volume non superiore a un mc (nessuna limitazione, invece, per gli analoghi impianti
singoli); i pannelli solari, termici e fotovoltaici al di sotto di 25 mq;
i ricoveri per attrezzi agricoli al di
sotto di 10 mq.
Per qualche
intervento l’iter semplificato è ammesso soltanto in presenza di determinate
destinazioni d’uso: ad esempio, le tende solari per le attività commerciali e i
pubblici esercizi, non per la residenza.
Non si
capisce se un’unica domanda di autorizzazione semplificata possa essere
presentata anche per realizzare contemporaneamente due o più interventi diversi
dell’elenco. Il regolamento nulla dice
a tal proposito, ma è evidente
che un’eventuale richiesta dell’amministrazione competente di presentare più domande
semplificate o, addirittura, una domanda ordinaria costituirebbe un aggravamento
dei procedimenti non previsto dalle norme. In ogni caso, anche un’unica domanda
semplificata riferita a più interventi, la compatibilità viene valutata e
riguarderà, ovviamente, l’insieme
__________________________________
Note al
prospetto della procedura semplificata.
(1) L’amministrazione competente verifica
preliminarmente se l’intervento non sia esonerato dall’autorizzazione
paesaggistica ai sensi dell’art. 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al
regime ordinario.
(2) Qualora ne ricorrano i presupposti,
l’amministrazione competente, emette il provvedimento negativo di conclusione
anticipata, entro trenta giorni
(3) Il responsabile del procedimento, nel
caso di procedura semplificata, comunica all’interessato l’avvio del
procedimento, richiedendo, nel contempo, documenti e chiarimenti necessari, da
presentare entro il termine di quindici giorni, interrompendo il procedimento.
Decorsi inutilmente quindici giorni, l’amministrazione conclude il
procedimento.
(4) Entro trenta giorni, l’amministrazione
verifica la conformità dell’intervento
alla disciplina urbanistica ed edilizia; nel caso non sia competente
verifica l’attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal comune in cui
è localizzato l’intervento o l’asseverazione del professionista prescritta in
caso di intervento sottoposto a Dia (ora Scia). In caso di non compatibilità,
l’amministrazione competente dichiara l’improcedibilità della domanda, dandone immediata comunicazione al
richiedente.
(5) Dopo la verifica positiva della conformità
urbanistica ed edilizia, l’amministrazione competente valuta la conformità
dell’intervento proposto alle prescrizioni del piano paesistico o nella
dichiarazione di interesse pubblico o nel provvedimento di vincolo, nonché la
sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto.
(6) Il parere della commissione per il
paesaggio non è obbligatorio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla
legislazione regionale, e sempre fermo restando il rispetto del termine di
sessanta giorni.
(7) Se la valutazione di compatibilità
paesaggistica è negativa, l’amministrazione competente invia comunicazione
all’interessato ai sensi dell’art. 10-bis della legge
241/90, assegnando un termine di dieci giorni
per la presentazione di eventuali osservazioni. Ove persistano i motivi
ostativi all’accoglimento, l’amministrazione rigetta motivatamente la domanda
entro i successivi 10 giorni.
(8) In caso di rigetto della domanda
l’interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di diniego,
può chiedere al Soprintendente di
pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione semplificata. Copia di tale
istanza va inviata contestualmente all’amministrazione competente, la quale,
entro dieci giorni, può inviare le proprie deduzioni al Soprintendente. Questi,
entro i successivi trenta giorni, verifica la compatibilità paesaggistica e
decide in via definitiva, rilasciando o negando l’autorizzazione. Copia del
provvedimento è inviata all’amministrazione competente.
(9) La proposta di provvedimento deve essere
sempre motivata (anche se favorevole), come per le procedure ordinarie.
(10) L’amministrazione competente deve inviare
alla Soprintendenza, entro il termine di trenta giorni, unitamente alla domanda
ed alla documentazione in suo possesso, la motivata proposta di accoglimento
dell’istanza.
(11) Se la valutazione della Soprintendenza è
positiva, questa esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine
di venticinque giorni, dandone immediata comunicazione all’amministrazione
competente. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro tale
termine, l’amministrazione competente ne
prescinde e rilascia l’autorizzazione, senza indire la Conferenza di servizi.
(12) L’adozione del provvedimento da parte
dell’amministrazione competente, conforme al parere vincolante favorevole della
Soprintendenza, deve avvenire nei cinque giorni successivi alla ricezione del
parere stesso e ne deve dare immediata comunicazione al richiedente ed alla
Soprintendenza.
(13) Qualora l’amministrazione sia competente
anche sotto il profilo urbanistico ed
edilizio, rilascia, contestualmente, anche il titolo abilitativo (permesso di
costruire), se prescritto.
(14) Qualora l’amministrazione competente abbia
espresso una valutazione negativa
inviata al Soprintendente, questi
adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento della proposta
motivata, il provvedimento di rigetto dell’istanza, previa comunicazione
all’interessato dei motivi che ostano all’accoglimento. Il provvedimento di
diniego è immediatamente comunicato all’amministrazione competente ed
all’interessato
(15) Il parere del Soprintendente è obbligatorio
e non vincolante per le aree interessate dagli interventi di lieve entità
assoggettate ai sensi dell’articolo 141-bis del
Codice; in tal caso il provvedimento di rigetto è adottato dall’amministrazione
competente al rilascio dell’autorizzazione.
(16) Trascorsi i termini di cui all’articolo 3
senza che l’amministrazione competente o la Soprintendenza abbia comunicato la
propria determinazione conclusiva sull’istanza, si applicano le sanzioni
previste dalla legge 241 del 1990, sul risarcimento del danno.
(17) L’autorizzazione paesaggistica semplificata
vale cinque anni.