RIFIUTI - INTERVENTI DI
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PUBBLICI SERVIZI - CHIARIMENTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA SULLE PROCEDURE DA ADOTTARE PER UNA CORRETTA
GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO
A seguito di
numerose segnalazioni pervenute dalle imprese associate, il Collegio dei
Costruttori ha presentato alla Provincia di Brescia, Settore Ambiente, uno
specifico quesito al fine di chiarire quale debba essere il corretto
trattamento dei materiali di risulta che derivano dai lavori di manutenzione
e/o riparazione dei pubblici servizi.
Si pubblica
di seguito il testo del quesito presentato e la risposta della Provincia di
Brescia.
Si allegano,
inoltre, alcuni schemi riepilogativi delle procedure previste dal Codice
dell’ambiente adottabili nelle diverse situazioni.
Si segnala,
infine, che gli uffici del Collegio restano a disposizione per qualsiasi ulteriore
chiarimento si rendesse necessario.
Spett.le
Sportello Informativo Rifiuti
della Provincia di Brescia
Via Milano, 13
Brescia
Oggetto: Interventi
di manutenzione e riparazione pubblici servizi – quesito
Con
riferimento agli interventi di manutenzione e riparazione delle reti di
pubblica utilità (acqua, gas, teleriscaldamento ...) che si rendono necessari a
seguito di guasti e/o rotture improvvise, si chiede un parere in merito alla
procedura che viene suggerita alle imprese associate dallo scrivente Collegio
Costruttori.
Si precisa
che detti interventi vengono effettuati dalle imprese in base a contratti
stipulati con il gestore dei pubblici servizi.
In base alle
clausole contrattuali l’impresa deve garantire la reperibilità 24 ore su 24, in
qualsiasi giorno della settimana, anche festivo, ed effettuare la riparazione
entro un tempo molto breve (generalmente due ore) dalla segnalazione che il
gestore effettua mediante un ordine di servizio.
L’intervento
di manutenzione e/o riparazione del servizio viene eseguito in tempi molto
brevi e generalmente produce piccoli quantitativi di rifiuti speciali derivanti
principalmente dagli scavi necessari per individuare il guasto.
Il materiale
scavato è composto dalla terra e dalla ghiaia della massicciata stradale e
viene classificato generalmente come rifiuto speciale col codice europeo dei
rifiuti “CER” numero 170904 (materiali misti da costruzione e demolizione).
Nei casi in
cui non sia possibile applicare la normale procedura prevista dal Codice
dell’ambiente, in quanto gli interventi vengono effettuati dopo il normale
orario di lavoro, spesso di notte o in giorni o periodi festivi come il mese di
agosto, periodi nei quali le pubbliche discariche sono chiuse, si rende
necessario adottare la speciale procedura prevista dall’art. 266 del Codice
dell’ambiente per i lavori di manutenzione in base alla quale “I rifiuti
provenienti da attività di manutenzione ... si considerano prodotti presso la
sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività”.
In
particolare si suggerisce alle imprese:
1) di
compilare un formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) per spostare il
materiale scavato dal luogo in cui è stata effettuata la manutenzione e/o
riparazione fino alla sede o al magazzino della stessa che, come precisato
dall’art.266, comma 4, è considerata agli effetti di legge il “luogo di
produzione” del rifiuto. Nelle annotazioni del formulario viene specificato che
il rifiuto proviene da attività di manutenzione ed è trasportato presso la sede
o il magazzino dell’impresa ai sensi dell’art. 266, comma 4, D.Lgs 152/2006.
La
compilazione di questo formulario pur non essendo prevista dalla legge viene
consigliata al solo fine di evitare eventuali sanzioni nel caso di controlli
durante il trasporto dei rifiuti.
2) di
depositare temporaneamente il rifiuto presso la sede o il magazzino
dell’impresa in attesa di smaltirlo nelle pubbliche discariche entro i termini
previsti dalla legge;
3) di
compilare il formulario per il trasporto da magazzino a discarica ricordando
che la quarta copia dovrà essere firmata dalla discarica presso la quale
avverrà lo smaltimento del rifiuto.
La procedura
che il Collegio Costruttori suggerisce non ha preso in considerazione le
disposizioni previste dall’art. 230 del Codice dell’ambiente per i “Rifiuti
derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture”.
Ciò in
quanto negli interventi sopra illustrati non è possibile far coincidere il
luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture
con la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva o con la sede
locale del gestore della infrastruttura … ovvero con il luogo di concentramento
dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione
tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente,
direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun
trattamento.
Si precisa
infatti che:
1) non
essendoci una sede del cantiere, il luogo di produzione non può coincidere con
la stessa;
2) il
gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di
infrastruttura interessata dall’intervento di manutenzione e/o riparazione non
consente l’accesso alla propria sede locale;
3) il
materiale prodotto a seguito degli scavi è classificato rifiuto fin dalla sua
origine e, pertanto, non necessita di nessuna valutazione tecnica, finalizzata
all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente
riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
In attesa di
un cortese e sollecito riscontro alla presente si porgono cordiali saluti.
Al Collegio dei Costruttori Edili
di Brescia e provincia
Via Ugo Foscolo, 6
25128 Brescia
Brescia, 9
settembre 2010
Prot.
0101878/2010
Oggetto: Rifiuti da
manutenzione
Con
riferimento al quesito posto da codesto Collegio relativamente a piccoli
interventi di riparazione e manutenzione delle reti infrastrutturali di
pubblica utilità (acqua, gas, teleriscaldamento, ecc.) - resisi necessari a
seguito di guasti o rotture improvvise ed eseguiti da imprese all’uopo
incaricate in pronta reperibilità 24 ore su 24 in ogni giorno della settimana,
su ordine del gestore del pubblico servizio - interventi dai quali derivano
materiali residuali generalmente consistenti in piccoli quantitativi di rifiuti
speciali prodotti principalmente dagli scavi necessari per individuare il
guasto e per i quali si rende difficoltoso l’avvio immediato a smaltimento, si
ritiene di poter rappresentare quanto segue.
Con l’art.
230 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. il legislatore è
intervenuto per la prima volta a dettare una regolamentazione speciale per i
rifiuti da manutenzione di infrastrutture a rete ed impianti per l’erogazione
di forniture e servizi di interesse pubblico.
Tale
disciplina, considerata generalmente dai commentatori come derogatoria al
generale divieto di depositare tempora-neamente i propri rifiuti al di fuori
del luogo in cui gli stessi sono effettivamente prodotti, introduce, per
ragioni pratiche facilmente intuibili (peraltro analoghe a quelle sottese alla
soluzione normativa di cui all’art.266.4 del medesimo decreto, afferenti i
rifiuti da attività di manutenzione tout court), la possibilità per il
produttore dei rifiuti di far coincidere il luogo di produzione degli stessi
con il cantiere, con la sede locale del gestore della infrastruttura nella cui
competenza rientra il tratto di infrastruttura interessata dalla manutenzione o
con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene
trasportato per la successiva valutazione tecnica finalizzata
all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente
riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
La norma -
che in effetti sembra meglio attagliarsi a manutenzioni di una certa
consistenza ed assegna un ruolo significativo al gestore dell’infrastruttura -
nel porsi in termini di eccezione alla
regola generale sul luogo di produzione dei rifiuti di cui all’art.183.1 letto
i) d.lgs.152/2006 e s.m.i. (con particolare
riferimento alla seconda ed alla terza ipotesi sopra ricordate, mentre tale
regola viene in sostanza riaffermata dalla disposizione di cui al primo comma
dell’art. 230, laddove il luogo di produzione scelto coincida con la sede del
cantiere), ha un contenuto permissivo teso a facilitare la gestione dei rifiuti
da manutenzione di infrastrutture, con particolare riferimento agli obblighi
sul deposito temporaneo e sulla tenuta dei registri di carico e scarico.
Si ritiene
di poter inoltre affermare che il luogo di concentramento dei rifiuti di cui
all’art.230 può anche coincidere, di fatto, con la sede dell’impresa che
effettua la manutenzione (fermo restando il ruolo assegnato al gestore
dell’infrastruttura, cui compete la valutazione tecnica prevista al comma 2) e
che, nel caso in cui non sussistano i presupposti per l’applicazione delle
disposizioni di cui all’art.230 (come nei casi delle piccole
manutenzioni/riparazioni descritte nel quesito) è applicabile la norma di cui
all’art.266.4 (rispetto alla quale l’art. 230 sembra porsi in termini
derogatori, come dimostra la riproposizione della possibilità di individuare,
quale luogo di produzione di questi particolari rifiuti, il cantiere, ovvero quel
luogo della loro effettiva produzione che all’art.266.4 viene appunto
sostituito dalla sede o domicilio del manutentore), fermo restando che il
trasferimento dei rifiuti alla sede dell’impresa di manutenzione necessita di
formulario, atteso che tale norma nulla dispone in merito e che, quindi, debba
trovare applicazione la regola generale di cui all’art.193 del Testo Unico
Ambientale.
Distinti
saluti
IL DIRETTORE
DELL’AREA AMBIENTE
(dr. R.M. Davini)
ALLEGATI: