TRASPORTO MERCI - NOVITA' INTRODOTTE DALLA NORMATIVA
ANTIMAFIA
In relazione
all'entrata in vigore lo scorso 7 settembre della legge 13 agosto 2010 n. 136
recante misure antimafia, ed in particolare alle previsioni dell'art. 4 in
materia di trasporto si ritiene utile, anche in attesa di indicazioni
ministeriali, formulare alcune riflessioni sui seguenti temi:
- bolla di
consegna e altri documenti di trasporto attualmente in uso;
- ambito di
applicazione;
- regime
sanzionatorio.
Bolla di
consegna
L'art. 4
prevede che ogni trasporto debba essere accompagnato dalla bolla di consegna
recante l'indicazione del nominativo del proprietario del veicolo e del numero
di targa.
Nell'ambito
della normativa vigente la bolla di consegna non ha una precisa definizione in
quanto il trasporto di cose mediante autoveicoli è soggetto al Documento di
accompagnamento del trasporto-DDT (DPR 472/96) e, nel
caso di trasporto conto terzi alla scheda di trasporto (art. 7 bis del DLGs. 286/05) ovvero al contratto di trasporto redatto in
forma scritta.
Nel caso di
trasporto conto terzi la scheda di trasporto può essere sostituita dal DDT
ovvero da altro documento (es. formulario di identificazione dei rifiuti) a
condizione che in essi siano contenuti tutti quegli elementi previsti dalla
citata scheda di trasporto.
Nella prassi
corrente sono talvolta utilizzati modelli prestampati recante la dicitura
"bolla di consegna", ma con i richiami al DPR 472/96 e pertanto si
tratta un DDT.
Al fine di
evitare alle imprese ulteriori adempimenti rispetto a quanto già oggi
obbligatorio e cioè DDT (trasporto conto proprio e trasporto conto terzi),
scheda di trasporto (o documento equivalente) o contratto di trasporto in forma
scritta (per trasporto conto terzi), si ritiene che solo nel caso di trasporto
in conto terzi, i citati documenti possano essere integrati con gli elementi
richiesti dall'art. 4 della legge 136/10.
Ambito di
applicazione
Gli obblighi
previsti dall'art. 4 sono genericamente riferiti "al trasporto dei
materiali per l'attività dei cantieri" e pertanto si ha motivo di
ritenere, prudenzialmente, che la norma abbia una valenza generale e quindi si
applichi sia ai cantieri inerenti alla realizzazione di opere pubbliche che di
opere private.
La finalità
della disposizione è di identificare con precisione il soggetto che effettua il
trasporto, anche se nell'art. 4 il riferimento al proprietario non tiene conto
delle modalità attraverso cui oggi si ottiene il titolo di godimento del
veicolo e cioè leasing, locazione a lungo termine ecc.(elementi facilmente
rilevabili anche dalla carta di circolazione del veicolo) e pertanto l'obbligo
di indicazione del proprietario dovrebbe essere riferito in realtà al soggetto
che effettivamente utilizza il veicolo ed è titolare o della licenza al trasporto
in conto proprio o della autorizzazione al trasporto in conto terzi (se
prescritta in base alla tipologia del veicolo).
Proprio in
considerazione della necessità di identificazione dei soggetti che ai fini del
trasporto si ritiene che l'osservanza delle prescrizioni dell'art. 4 sia
necessaria solo da parte dei soggetti che effettuano il trasporto per conto
terzi. Infatti nel caso di trasporto in conto proprio c'è coincidenza tra
esecutore dei lavori e soggetto che effettua il trasporto dei materiali
necessari al cantiere.
Regime
sanzionatorio
Il mancato rispetto delle prescrizioni
contenute nell'art. 4 della legge 136/10 non è espressamente sanzionato nè dalla medesima legge, nè da
altra normativa al contrario invece di quanto, ad esempio, accade per l'omessa
o incompleta compilazione della scheda di trasporto (art. 7 bis legge 286/05).