LOCAZIONE - APPROVAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI -
MAGGIORANZE
Con la
sentenza 18477 del 9 agosto 2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
hanno affermato l’innovativo principio secondo cui per l’approvazione delle
tabelle millesimali è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art.
1136, secondo comma del codice civile, ossia un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Viene in tal
modo superato l’orientamento giurisprudenziale sinora prevalente che richiedeva
il consenso di tutti i condomini, sulla base di varie argomentazioni tra cui la
natura negoziale dell’atto di approvazione delle tabelle con conseguente
necessità dell’unanimità dei condomini (Corte di Cassazione sentenza 5 giugno
2008, n.14951; Corte di Cassazione sentenza 9 agosto 1996, n.7359; Corte di
Cassazione sentenza 19 ottobre 1988, n. 5686, Corte di Cassazione sentenza 8
luglio 1964, n.1801).
Con la
sentenza in esame, invece, la Cassazione sottolinea che la delibera che approva
le tabelle non si pone come fonte diretta dell’obbligo contributivo del
condomino, ma solo come parametro di quantificazione dell’obbligo, determinato
in base a una valutazione tecnica.
In
particolare, i giudici chiariscono che caratteristica propria del negozio
giuridico è la conformazione della realtà oggettiva alla volontà delle parti,
mentre l’atto di approvazione della tabella fa riferimento ad una
documentazione ricognitiva di tale realtà e quindi non qualificabile come attività
negoziale.
A sostegno
di tale impostazione, viene anche evidenziato che le tabelle millesimali devono
essere allegate al regolamento del condominio, per la cui approvazione è
sufficiente la maggioranza.
Secondo la
Cassazione, quindi, non si comprende il motivo per cui il regolamento debba
essere approvato a maggioranza, mentre per un suo allegato si richiede
l’unanimità.
In linea di
principio, infatti, un atto allegato ad un altro con il quale viene
contestualmente formato deve ritenersi sottoposto alla stessa disciplina a meno
che il contrario risulti espressamente.
Infine, i
giudici sottolineano come gli eventuali errori della tabella millesimale
possono essere corretti mediante la speciale azione di revisione prevista
dall’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile e come
pertanto l’approvazione a maggioranza non comporta inconvenienti rilievo nei
confronti dei condomini.
La sentenza,
infatti, è destinata ad avere importanti riflessi nella gestione condominiale
soprattutto in quelle situazioni in cui un edificio condominiale ha subito
negli anni rilevanti modifiche che vanno ad incidere nella ripartizione delle
spese, come ad esempio nel caso della chiusura di un balcone ovvero nella
realizzazione di una sopraelevazione etc.