EDILIZIA
AGEVOLATA - RINEGOZIAZIONE TASSO MUTUI
Si
ritiene utile richiamare l'attenzione su due distinte norme di legge, di
recente emanazione, dai contenuti assai simili tra loro e la cui attuazione
potra' avere importanti riflessi, nel medio periodo, per l'edilizia agevolata.
Si
tratta dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1999 n. 136 e dell'articolo 29 della legge 13 maggio
1999 n. 133 i quali prevedono la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il
tasso di interesse applicato risulti superiore al tasso effettivo globale medio
per le medesime operazioni (c.d. "tasso d'usura") determinato ai
sensi della legge n.108/96 e calcolato, attualmente, nella misura del 5,09%.
Sul
piano pratico, grazie all'applicazione di queste norme, i beneficiari e gli
enti concedenti i mutui di edilizia agevolata erogati sino a quando i tassi di
interesse erano a livelli maggiori di quelli attuali, potranno beneficiare di
una riduzione del tasso sino ad oggi corrisposto secondo condizioni
estremamente facilitate sia in termini di costi che di procedure. Cio' si
tramutera' in un risparmio non solo per il beneficiario, ma anche per lo Stato
e le Regioni che, secondo le norme attualmente vigenti per l'edilizia
agevolata, intervengono con un contributo in conto interessi proporzionale al
reddito dell'acquirente. Per fare un esempio delle economie attuabili si
ricorda che per gli interventi della legge n.166/75 lo Stato corrisponde un
tasso di interesse definitivo nella misura pari a circa il 20% e provvisorio
nella misura di circa il 15%. Il settore delle costruzioni e' interessato alla
rinegoziazione soprattutto con riferimento all'utilizzo delle economie da essa
derivanti che, dovrebbero essere mantenute al settore dell'edilizia
residenziale anche per garantire la necessaria continuita' operativa dopo la
cessazione della contribuzione ex-Gescal e l'assenza di specifici stanziamenti
di bilancio. Nel merito dei contenuti si fa presente che mentre l'articolo 10
della legge 136 adotta una formulazione generica richiamando l'edilizia
agevolata e quella sovvenzionata, l'articolo 29 della legge 133 e' assai piu'
specifico in quanto cita tutte le leggi attraverso cui lo Stato e le Regioni
hanno operato nel settore dell'edilizia agevolata dal 1971 in poi. Nel medesimo
articolo vengono altresi' indicate le modalita' operative attraverso cui si
articolera' la rinegoziazione dei tassi. Entro il 17 luglio prossimo dovra'
essere emanato un decreto interministeriale (tesoro e lavori pubblici) nel
quale saranno indicate le modalita' attraverso cui i soggetti concedenti i
contributi (Stato, Regioni) ed i mutuatari, anche disgiuntamente, potranno
chiedere la rinegoziazione del tasso. Relativamente al termine per l'emissione
del decreto, alla cui predisposizione stanno gia' lavorando i competenti
Ministeri anche attraverso la consultazione delle Regioni, delle organizzazioni
degli operatori (tra cui l'ANCE) e dell'ABI, si fa presente che esso
difficilmente sara' rispettato anche in considerazione del fatto che il decreto
sara' sottoposto al parere della Conferenza permanente Stato-Regioni e del
Consiglio di Stato, nonche' alle registrazione della Corte dei Conti.