INPS - CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI - CRITERI PER
Di seguito si fornisce un riepilogo della disciplina in materia di Cassa
Integrazione Guadagni Ordinaria per fine cantiere, mancanza commesse - CIGO - per
le imprese edili e lapidee, come risulta a seguito delle modifiche
interpretative introdotte dal Ministero del Lavoro con interpello n. 26/2010 e
del successivo messaggio Inps n. 22320/2010.
Il Ministero con l'interpello in parola ha precisato che per le imprese industriali edili (e non per quelle artigiane nei cui
confronti continua a trovare applicazione la precedente interpretazione)
Inoltre, il Ministero ha confermato che anche nel caso di CIGO per eventi
meteorologici, indipendentemente dalla natura artigiana o industriale
dell'impresa richiedente l'intervento di integrazione, trova applicazione il
criterio adottato per il calcolo dei limiti temporali, che tiene conto delle
singole giornate di sospensione del lavoro, e che una settimana si può
considerare fruita solo se la sospensione abbia riguardato sei giorni di
lavoro, o cinque in caso di settimana corta.
Si rammenta che regole ulteriori e particolari valgono per il trattamento
di integrazione concesso nel caso di opere pubbliche di grandi dimensioni -
art. 10 Legge n. 223/1991.
1. Limiti
temporali
1.1 Imprese edili non industriali
Per queste tipologia di imprese, come detto, continua a trovare
applicazione la precedente interpretazione della vigente normativa secondo cui,
a tali imprese, si applica l’art. 1 della Legge 6 agosto 1975, n. 427 che
prevede i seguenti limiti e condizioni per la corresponsione delle integrazioni
salariali:
1) limite di tre mesi continuativi (13 settimane) suscettibili di proroghe,
in via eccezionale, nei soli casi di riduzione di orario, per periodi
trimestrali fino ad un massimo complessivo di dodici mesi (52 settimane). Dette
proroghe possono essere riconosciute, in via eccezionale, sia qualora nei primi
tre mesi vi sia stata riduzione di orario, sia nel caso in cui si sia
verificata una sospensione totale di attività;
2) qualora l’impresa abbia fruito dell’intervento per 12 mesi continuativi,
una nuova domanda, può essere proposta, per la medesima unità produttiva, solo
qualora sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di ripresa di attività
normale da considerarsi realizzata con il reinserimento delle maestranze nel
ciclo produttivo aziendale;
3) limite di 12 mesi (52 settimane) non consecutivi nel biennio.
Per la determinazione dei limiti in questione, sono da computarsi sia le
settimane di sospensione totale che quelle di riduzione di orario a qualsiasi
titolo esse siano state fruite (eventi oggettivamente non evitabili ed eventi
oggettivamente evitabili).
I periodi di ferie collettive sono da intendersi quali parentesi neutre e,
pertanto, non vanno computati ai fini dei limiti temporali sopraccitati e non
possono essere considerati come ripresa dell’attività lavorativa.
1.2 Imprese edili industriali
Con l'interpello in commento il
Ministero ha ritenuto applicabile, in via estensiva, alle sole imprese edili
industriali, quanto previsto dall'art. 6 comma 1 della Legge n. 164/1975 in
materia di proroga della CIGO. Tale articolo prevede che:
- l’integrazione sia corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi (13
settimane) continuativi e che “in casi
eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un
massimo complessivo di 12 mesi”;
- ai fini della proroga, non è necessaria una ripresa pur parziale
dell’attività lavorativa;
- è necessario attivare una specifica procedura di consultazione sindacale.
A seguito dell'interpello n. 26/2010 la disciplina sopra accennata trova
applicazione anche con riferimento a tutte le imprese industriali, comprese
quelle edili ed affini. Pertanto le proroghe della CIGO per casi eccezionali
potranno essere richieste anche per le sospensioni a zero ore presso l’unità
produttiva oggetto del primo periodo di sospensione di 13 settimane.
In sintesi per le sole imprese industriali edili sono previsti i seguenti
limiti e condizioni per la corresponsione delle integrazioni salariali:
1) il limite di tre mesi continuativi (13 settimane), in via eccezionale,
può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi
(52 settimane) anche per ulteriori periodi (dopo le prime 13 settimane) di
sospensione a zero ore dei lavoratori. Dette proroghe possono essere
riconosciute, in via eccezionale, sia qualora nei primi tre mesi vi sia stata
riduzione di orario, sia nel caso in cui si sia verificata una sospensione
totale di attività.
Le imprese industriali per beneficiare della proroga dovranno attivare una
specifica procedura di consultazione sindacale. Tale procedura prevede che
l'impresa debba comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, ove
esistenti, e alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più
rappresentative operanti nella provincia, le cause di sospensione o di
riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, nonché il
numero dei lavoratori interessati.
A tale comunicazione potrà seguire, su richiesta di una delle parti, un
esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi relativi alla
tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.
L'intera procedura di consultazione, ove attivata dalla richiesta
dell'esame congiunto, dovrà esaurirsi entro 25 giorni dalla data della
richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.
La domanda dovrà essere inoltrata, allegando, se redatto, il verbale del
relativo all’esame congiunto, alla sede dell’Inps competente per territorio. Si
segnala che l'esame congiunto potrebbe concludersi non solo con un accordo ma
anche con la presa d'atto dell'impossibilità di addivenire ad un accordo.
Se nessuna parte ha richiesto l'esame congiunto (e dunque non è stato
sottoscritto alcun verbale) alla domanda dovrà essere allegata la comunicazione
di avvio della procedura di consultazione sindacale.
Si sottolinea che la descritta procedura sindacale dovrà essere attivata
per accedere ai soli periodi di proroga trimestrale a zero ore di CIGO, fino ad un massimo di 52 settimane.
Ciò significa che la procedura di consultazione sindacale non è obbligatoria:
- per richiedere l'intervento della CIGO
per le prime 13 settimane;
- per richiedere una proroga, dopo
le prime 13 settimane, ad orario ridotto (e non a zero ore). Tale ipotesi
infatti rientra nella previsione dell'art. 1 della Legge n. 427/1975.
2) Qualora l’impresa abbia fruito dell’intervento per 12 mesi continuativi,
una nuova domanda può essere proposta, per la medesima unità produttiva, solo
qualora sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di ripresa di attività
normale da considerarsi realizzata con il reinserimento delle maestranze nel
ciclo produttivo aziendale.
3) Il limite di 12 mesi (52 settimane) non consecutivi nel biennio.
Per la determinazione dei limiti in questione, sono da computarsi sia le
settimane di sospensione totale che quelle di riduzione di orario a qualsiasi
titolo esse siano state fruite (eventi oggettivamente non evitabili ed eventi
oggettivamente evitabili).
I periodi di ferie collettive sono da intendersi quali parentesi neutre e,
pertanto, non vanno computati ai fini dei limiti temporali sopraccitati e non
possono essere considerati come ripresa dell’attività lavorativa.
2. Computo dei
limiti temporali
I limiti massimi sopra riportati sono computati avuto riguardo non ad
un’intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del
lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del
lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta.
3. Individuazione
dell’unità produttiva
I limiti temporali sopra riportati si determinano con riferimento non ai
singoli beneficiari del trattamento ma in relazione alla singola unità
produttivamente autonoma dell’azienda, cantiere, laboratorio o cava.
Per “unità produttiva” è da intendersi il complesso organizzato di
personale e di mezzi atto a conseguire un risultato produttivo.
In via generale, ai fini dell’individuazione dell’unità produttiva, per le
imprese esercenti attività edile in senso stretto, deve essere verificata
l’esistenza di distinti contratti di appalto. In caso di appalti diversi,
comportanti, per tempo e dimensione, organizzazioni distinte, agli stessi
corrispondono altrettante “unità produttive”, anche se i lavori vengono
effettuati contemporaneamente o in successione su singoli lotti incidenti su
una unica area sotto la direzione di un unico responsabile.
Una volta individuata l’”unità produttiva”, ai fini del computo dei limiti
massimi integrabili devono essere presi in considerazione tutti i periodi di
integrazione fruiti, qualunque sia la causale che ha motivato la richiesta per
detta unità.
Nelle fattispecie riguardanti le imprese che occupano maestranze in più
lavori e per brevi periodi (es. impermeabilizzazioni, verniciature, ricerche
geognostiche, etc.) sono da imputarsi (secondo i criteri allo stato vigenti) a
ciascun cantiere le settimane di intervento autorizzate per eventi accidentali,
aventi una portata o efficacia locale (vedi maltempo) mentre sono ascrivibili
alla Sede centrale dell’impresa (in sostanza alla struttura aziendale nel suo
complesso) i periodi derivanti da altre cause (“fine lavoro”, “mancanza di
commesse” etc.). Si ritiene, infatti, che al termine dei singoli lavori svolti
nelle varie località le maestranze ivi impiegate devono considerarsi assorbite
nel complesso aziendale.
4. Riammissione
all'attività produttiva dei lavoratori in CIGO
Perché la domanda di CIGO venga accolta è necessario, tra
gli altri, che sia valutato, da parte dell'Inps, il requisito della
“riammissione”, entro breve termine, nell’attività produttiva aziendale degli
operai interessati alla CIGO.
L’Inps, con nota n. 6990 del 27 marzo 2009 e con messaggio
n. 7526 del 2 aprile 2009 appositamente rivolto al settore edile, ha confermato
che, anche per il settore edile, il giudizio dell'Istituto circa la certa
“riammissione” è un giudizio che va espresso in via preventiva sulla capacità
della impresa di riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di
contrazione e non sulla base di quanto successivamente accaduto.
Inoltre l'Inps ha precisato che è essenziale che
l’istruttoria delle domande per l’ammissione al trattamento integrativo sia
fondata su documentazione fornita dalla ditta richiedente e, qualora mancante,
venga richiesta in fase di istruttoria, al fine di poter formulare un
favorevole giudizio previsionale di ripresa di attività.
Con messaggio n. 24799/2009, l’Inps ha fornito chiarimenti
sugli elementi che devono essere considerati in occasione della valutazione
della riammissione, specificando che l’approvazione delle domande di CIGO deve
essere concessa :
a) quando vi sia una effettiva ripresa dell’attività
lavorativa sospesa;
b) quando sia possibile formulare, al momento della
presentazione della domanda, una valutazione in termini di “prevedibilità”
fondata su elementi certi, circa la ripresa dell’attività lavorativa sospesa.
Con il messaggio n. 24799/2009,
1) già acquisiti
ovvero
2) in fase di potenziale acquisizione, come ad esempio a
seguito di offerte presentate per la partecipazione a gare d’appalto, ovvero su
preventivi di spesa presentati a committenti privati.
Quanto sopra esposto va meglio chiarito alla luce della
distinzione tra imprese edili industriali e non industriali, illustrata al
precedente punto 1.
4.1 Imprese edili non industriali
Per questa tipologia di imprese la disciplina in tema di
"riammissione" trova una piena applicazione fin dalle prime 13
settimane di CIGO. Le domande di CIGO presentate dalle imprese edili non
industriali potranno essere accolte dall'Inps solo se al termine delle 13
settimane via sia una "riammissione" degli operai interessati alla CIGO
anche sulla base di un giudizio formulato in termini previsionali.
Analogo giudizio sarà effettuato nel caso di eventuali
proroghe che, si rammenta, sono concesse, in via
eccezionale, nei soli casi in cui l'ulteriore periodo di CIGO preveda una
riduzione di orario (e non una sospensione a zero ore).
4.2 Imprese edili industriali
Per questa tipologia di imprese nessuna effettiva ripresa
dell’attività lavorativa può essere imposta all’impresa nell’ipotesi di
richieste di successive proroghe trimestrali nell’ambito dei primi 12 mesi di
intervento della CIGO, fermo restando ovviamente la sussistenza in capo
all’impresa dei requisiti per accedere all’intervento medesimo. La ripresa
dell’attività lavorativa è prevista dalla normativa in esame esclusivamente in
capo alle aziende che abbiano già usufruito di 12 mesi continuativi di
integrazione salariale ordinaria.
Qualora, invece, dopo un periodo di CIGO trimestrale non
segua una domanda di proroga, ai fini della concessione della integrazione
l'Istituto valuterà la riammissione nei termini precisati.
5. Termini di presentazione delle domande e modalità operative
Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale
l'impresa deve presentare alla competente sede Inps (che è quella dove ha sede
l'impresa, nel caso di CIGO per mancanza di lavoro o fine cantiere, ovvero
quella dove è ubicato il cantiere nel caso di CIGO per cause meteorologiche)
apposita domanda nella quale devono essere indicati la causa della sospensione
o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei
lavoratori interessati e le ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere
presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in
corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la
riduzione dell'orario di lavoro.
Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato
al precedente paragrafo, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non
può aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di
presentazione.
Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda
derivi a danno dei lavoratori la perdita totale o parziale del diritto
all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori
una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.
L’Inps ha introdotto il servizio di invio telematico delle
domande di CIGO, che permette alle aziende di compilare online i modelli IGI 15
Ed, senza la necessità di dover installare programmi scaricati dall’esterno.
Con tale modalità si riscontra, almeno per quanto attiene la sede Inps di
Brescia, una riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazione delle domande
inviate.
Gli uffici del Collegio sono a disposizione per eventuali
chiarimenti e per fornire il facsimile per la comunicazione di apertura della
consultazione sindacale e una bozza di accordo sindacale.