TRACCIABILITA’
DEI PAGAMENTI – DECRETO LEGGE RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI
Il Consiglio dei Ministri ha approvato venerdì 5
novembre un decreto legge recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”,
nell`ambito del quale hanno trovato collocazione alcune disposizioni
interpretative ed attuative, ed altre modificative, dell`art. 3 della Legge n.
136/2010.
Il decreto legge contribuisce a chiarire alcuni punti
oscuri della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari,
recependo diverse richieste dell`Ance.
In questa sede si fornisce un primo commento della
norma sulla base del testo ora disponibile, in attesa del testo che verrà
pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ci si riserva di fornire una esposizione più organica
a commento dell’intera normativa.
NORME INTERPRETATIVE
Entrata in
vigore della norma
In primo luogo si chiarisce che la nuova normativa si
applica da subito ai contratti stipulati successivamente al 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della legge n.
136/2010, ed ai relativi subcontratti, mentre i contratti sottoscritti
anteriormente a quella data ed i relativi subcontratti (anche se questi ultimi
sono stati stipulati successivamente al 7 settembre 2010) devono essere
adeguati alle disposizioni di cui al citato art. 3 entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge n. 136.
Ciò significa che le amministrazioni e le imprese
hanno tempo fino al 7 marzo 2011 per inserire nei contratti le clausole
relative agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Fino a quella data i
pagamenti seguiranno le regole della disciplina previgente.
Questo chiarimento è idoneo a risolvere il blocco dei
pagamenti che è stato effettuato dalle stazioni appaltanti a causa di diverse
interpretazioni della norma.
Subappalti e
subcontratti cui si applica la norma
Sempre in via interpretativa, si chiarisce che
l`espressione “filiera delle imprese”` va riferita ai subappalti, come definiti
dall`art. 118, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006, nonchè
ai subcontratti stipulati per l`esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
In altri termini la disciplina sulla tracciabilità si
applica a quei subcontratti che abbiano un collegamento diretto con l`oggetto
del contratto principale. Per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici,
ciò consente di limitare l`obbligo della tracciabilità a tutti i subcontraenti
dell`appaltatore principale ed a tutti i subcontraenti del subappaltatore (o
titolare di contratto assimilato al subappalto).
L`obbligo non si estende, invece, ai successivi anelli
della catena produttiva (ad esempio al fornitore del fornitore), in quanto
manca in tal caso il nesso diretto con l`esecuzione del contratto principale.
Utilizzabilità
di più conti correnti dedicati
Il decreto legge specifica poi che l`espressione “anche
non in via esclusiva” di cui al comma 1 dell`art. 3, consente di utilizzare uno
o più conti correnti bancari o postali anche per più commesse, purchè per ciascuna commessa venga effettuata la
comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti stessi; è inoltre
possibile far transitare sui medesimi conti anche movimenti finanziari estranei
alle commesse pubbliche comunicate.
Si conferma, in sostanza, l`interpretazione già da noi
anticipata circa la flessibilità nella gestione dei conti che la normativa consente.
Da questa impostazione deriva anche la possibilità di utilizzare più conti
correnti per una stessa commessa.
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE
Mezzi di
pagamento utilizzabili oltre al bonifico bancario
Fra le modifiche introdotte all`art. 3 del decreto legge
n. 136, appare di grande rilievo quella che opera sul comma 1, equiparando al
bonifico bancario o postale altri strumenti di pagamenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni.
Si tratta di una modifica che viene incontro alle richieste
delle imprese, relative alla necessità di non stravolgere le prassi commerciali
in atto basate su mezzi di pagamento diversi dal bonifico, ma comunque
tracciabili, quali, ad esempio, le ricevute bancarie (RIBA), i R.I.D., gli assegni, il bancomat e la carta di credito.
La possibilità di utilizzare strumenti diversi dal
bonifico (purchè idonei a garantire la tracciabilità
dei pagamenti) viene espressamente confermata per le ipotesi specifiche dei
pagamenti di cui al comma 2 (pagamenti ai dipendenti, consulenti e fornitori
rientranti tra le spese generali, pagamenti destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche), nonchè per l`ipotesi di
cui al comma 4 (reintegro di somme provenienti da conti correnti dedicati
utilizzate per le spese estranee alle commesse pubbliche).
Indicazione
del CUP o del CIG
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli
strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione
posta in essere dalla stazione appaltante dagli appaltatori, subappaltatori e
subcontraenti, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dal
l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
su richiesta della stazione appaltante (di norma riportato sul bando di gara) e, ove esistente,
il codice unico di progetto (CUP)
Conti
correnti utilizzabili
In relazione al conto corrente dedicato, viene
precisato che a tal fine si può utilizzare anche un conto corrente già
esistente; in tal caso gli estremi identificativi devono essere comunicati alla
stazione appaltante entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
Sanzioni –
Soggetto deputato all’applicazione
Infine, il D.L. contiene alcune
precisazioni in relazione alle sanzioni previste dall`art. 6, chiarendo, in
particolare, che la competenza ad irrogarle spetta al prefetto della provincia
ove ha sede la stazione appaltante e che contro la irrogazione della sanzione è
possibile proporre opposizione davanti al giudice del luogo ove ha sede
l`autorità che ha applicato la sanzione stessa.