I.N.P.S.
- RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI - CIRCOLARE ISTITUTO N. 128 DEL 9/6/1999
Con
apposita delibera il consiglio di Amministrazione dell'I.N.P.S. ha modificato
la competenza a decidere le domande di rateazione dei debiti contributivi dei
datori di lavoro nei confronti dell'istituto. In esito a tale intervento la
competenza a decidere viene ripartitaa a seconda degli specifici casi fra il
Comitato Crediti presso la sede regionale I.N.P.S., il consiglio di
amministrazione dell'istituto ed il Ministero del Lavoro. Di seguito si
pubblica il testo della circolare illustrativa diramata dall'Istituto.
Circolare
I.N.P.S. n. 128 del 9/6/1999
Il
Consiglio di Amministrazione dell'I.N.P.S., attesa la necessità di snellire
l'iter procedurale delle richieste di rateazione, con delibera n. 165 del 25
maggio 1999, ha stabilito, in relazione ai decreti legislativi 3 febbraio 1993,
n. 29; 31 marzo 1998, n. 80; 9 luglio 1997, n. 241 in materia di riscossione
unificata e 26 febbraio 1999 n. 46 relativo alle modalità di riscossione dei
crediti dell'istituto attraverso i Concessionari della riscossione dei tributi,
il decentramento delle rateazioni dei debiti contributivi al Comitato Crediti,
istituito presso le Sedi regionali dalla delibera del Consiglio
d'amministrazione n. 1128 del 17 dicembre 1998.
Al
Comitato Crediti è stata attribuita, in via sperimentale e fino al 31 dicembre
1999, la competenza a:
-
decidere le rateazioni per debiti contributivi non superiori a L. 1.000.000.000
di solo capitale;
-
concedere fino ad un massimo di 24 rate mensili;
-
esprimere il parere circa la possibilità di concedere l'ulteriore dilazione
fino a 36 rate.
Si
fa presente che il Comitato suddetto dovrà essere costituito dal Direttore
regionale, dal responsabile finanza e contabilità, dal coordinatore legale
regionale e dal dirigente incaricato del coordinamento delle aziende di
produzione.
Le
rateazioni per importi superiori al predetto limite di un miliardo restano di
competenza del Consiglio d'Amministrazione.
In
relazione al decreto legislativo 46/1999 che dà la possibilità al debitore di
chiedere rateazioni anche per le partite iscritte a ruolo, indipendentemente
dalla circostanza che queste siano riferite ad omissione o ad evasioni, si
segnala che è stato modificato il punto 8 della delibera n. 356 dell'11 marzo
1997 inerente alla possibilità di deliberare favorevolmente anche le domande di
dilazione relative ad evasioni contributive, fermi restando, per quanto non
diversamente disposto, i criteri stabiliti con deliberazione n. 288 dell'11
aprile 1995.
Modalità
operative
Il
direttore della Sede competente dovrà:
1)
effettuare l'istruttoria delle domande di dilazione secondo i criteri stabiliti
con deliberazioni n. 288 dell'11 aprile 1995, n. 1202 del 23 luglio 1996 e n.
356 dell'11 marzo 1997;
2)
trasmettere l'istanza di rateazione, corredata dal proprio parere, anche se non
vincolante, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, al Comitato
Crediti il quale le definirà entro i quindici giorni successivi.
Successivamente
la Sede competente, a ricezione della delibera del Comitato Crediti, dovrà
emettere il piano d'ammortamento definitivo.
Qualora
la decisione del Comitato Crediti fosse difforme dal parere espresso dal
Direttore di Sede, la delibera dovrà contenere le relative annotazioni.
I
provvedimenti adottati dal predetto Comitato sono definitivi.
Avendo
la delibera affetto immediato, le Sedi periferiche dovranno trasmettere alla
Direzione centrale delle entrate contributive esclusivamente:
-
le domande di rateazione il cui importo per solo capitale è superiore a L.
1.000.000.000;
-
le domande per le quali è stata chiesta al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale la rateazione fino a 36 rate, per le quali sono stati
concessi al Comitato Crediti la rateazione di ventiquattro rate e il parere
favorevole sul prolungamento della rateazione.
Limitatamente
alle ditte che hanno chiesto una dilazione in trentasei rate, si ritiene
comunque opportuno comprendere nella trasmissione anche le domande per le quali
è stato espresso parere sfavorevole sul prolungamento rateale nonché quelle per
le quali la richiesta di dilazione è stata accolta per un numero di rate
inferiore a ventiquattro o respinta.
Ciò
è necessario in quanto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
prima di autorizzare la dilazione in trentasei rate, intende acquisire
preventivamente il parere dell'Istituto.
In
caso di rateazione accordata dal Ministero suindicato, successivamente
ratificata dal Consiglio d'amministrazione, la scrivente Direzione centrale
trasmetterà, come avviene attualmente, i relativi esiti.
Domande
in attesa di deliberazione
Avendo
la delibera effetto immediato, si fa presente che al più presto verranno
restituite tutte le rateazioni giacenti inferiori a L. 1.000.000.000.
Ad
ogni buon fine si segnala che le rateazioni già decise dal Consiglio
d'amministrazione sono state tutte definite attraverso gli esiti già trasmessi.
Con
successivo messaggio verranno impartite le disposizioni tecnico-operative al
fine di consentire alle Sedi di definire il piano di ammortamento in via automatizzata.
Attività
di reporting
Il
Comitato Crediti dovrà comunicare trimestralmente l'andamento delle rateazioni
alla Direzione centrale delle entrate contributive, che relazionerà al
Consiglio d'amministrazione.
Poiché
l'attribuzione della competenza decisionale verrà sperimentata fino a tutto
l'anno in corso, successivamente, in base all'andamento delle dilazioni ed alle
conseguenti valutazioni da parte del Consiglio d'amministrazione, verrà
disposto se stabilizzare tale regime.
La
prima relazione dovrà essere trasmessa entro il 30 settembre 1999.
Dilazioni
ed iscrizione a ruolo esattoriale
L'art.
13, comma 3, della legge 488/1998 ha stabilito che, in relazione alla cessione
e alla cartolarizzazione dei crediti, restano impregiudicate le attribuzioni
dell' Inps quanto alla facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi
della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della cessione, anche se
iscritti a ruolo per la riscossione.
Il
decreto legislativo 46/1999, agli artt. 26 e 27, ha stabilito che, per le
entrate tributarie diverse dallo Stato e per quelle non tributarie, la
rateazione delle somme iscritte a ruolo è concessa in conformità delle singole
disposizioni che le regolano; in ogni caso la richiesta deve essere presentata
prima dell'inizio della procedura esecutiva.
Ciò
premesso, nel far presente che verrà predisposta una nuova procedura
informatizzata per le istanze di dilazione inerenti a tutte le gestioni,
comprese quelle attualmente non informatizzate, si esprime riserva di impartire
tempestivamente le relative disposizioni sia per quanto riguarda l'iscrizione a
ruolo delle ditte alle quali è stato notificato il piano d'ammortamento che
quelle che, in base agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 46/1999,
chiederanno la dilazione in presenza della cartella esattoriale.