I.N.P.S. - RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI - CIRCOLARE ISTITUTO N. 128 DEL 9/6/1999

 

Con apposita delibera il consiglio di Amministrazione dell'I.N.P.S. ha modificato la competenza a decidere le domande di rateazione dei debiti contributivi dei datori di lavoro nei confronti dell'istituto. In esito a tale intervento la competenza a decidere viene ripartitaa a seconda degli specifici casi fra il Comitato Crediti presso la sede regionale I.N.P.S., il consiglio di amministrazione dell'istituto ed il Ministero del Lavoro. Di seguito si pubblica il testo della circolare illustrativa diramata dall'Istituto.

Circolare I.N.P.S. n. 128 del 9/6/1999

Il Consiglio di Amministrazione dell'I.N.P.S., attesa la necessità di snellire l'iter procedurale delle richieste di rateazione, con delibera n. 165 del 25 maggio 1999, ha stabilito, in relazione ai decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29; 31 marzo 1998, n. 80; 9 luglio 1997, n. 241 in materia di riscossione unificata e 26 febbraio 1999 n. 46 relativo alle modalità di riscossione dei crediti dell'istituto attraverso i Concessionari della riscossione dei tributi, il decentramento delle rateazioni dei debiti contributivi al Comitato Crediti, istituito presso le Sedi regionali dalla delibera del Consiglio d'amministrazione n. 1128 del 17 dicembre 1998.

Al Comitato Crediti è stata attribuita, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 1999, la competenza a:

- decidere le rateazioni per debiti contributivi non superiori a L. 1.000.000.000 di solo capitale;

- concedere fino ad un massimo di 24 rate mensili;

- esprimere il parere circa la possibilità di concedere l'ulteriore dilazione fino a 36 rate.

Si fa presente che il Comitato suddetto dovrà essere costituito dal Direttore regionale, dal responsabile finanza e contabilità, dal coordinatore legale regionale e dal dirigente incaricato del coordinamento delle aziende di produzione.

Le rateazioni per importi superiori al predetto limite di un miliardo restano di competenza del Consiglio d'Amministrazione.

In relazione al decreto legislativo 46/1999 che dà la possibilità al debitore di chiedere rateazioni anche per le partite iscritte a ruolo, indipendentemente dalla circostanza che queste siano riferite ad omissione o ad evasioni, si segnala che è stato modificato il punto 8 della delibera n. 356 dell'11 marzo 1997 inerente alla possibilità di deliberare favorevolmente anche le domande di dilazione relative ad evasioni contributive, fermi restando, per quanto non diversamente disposto, i criteri stabiliti con deliberazione n. 288 dell'11 aprile 1995.

 

Modalità operative

Il direttore della Sede competente dovrà:

1) effettuare l'istruttoria delle domande di dilazione secondo i criteri stabiliti con deliberazioni n. 288 dell'11 aprile 1995, n. 1202 del 23 luglio 1996 e n. 356 dell'11 marzo 1997;

2) trasmettere l'istanza di rateazione, corredata dal proprio parere, anche se non vincolante, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, al Comitato Crediti il quale le definirà entro i quindici giorni successivi.

Successivamente la Sede competente, a ricezione della delibera del Comitato Crediti, dovrà emettere il piano d'ammortamento definitivo.

Qualora la decisione del Comitato Crediti fosse difforme dal parere espresso dal Direttore di Sede, la delibera dovrà contenere le relative annotazioni.

I provvedimenti adottati dal predetto Comitato sono definitivi.

Avendo la delibera affetto immediato, le Sedi periferiche dovranno trasmettere alla Direzione centrale delle entrate contributive esclusivamente:

- le domande di rateazione il cui importo per solo capitale è superiore a L. 1.000.000.000;

- le domande per le quali è stata chiesta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la rateazione fino a 36 rate, per le quali sono stati concessi al Comitato Crediti la rateazione di ventiquattro rate e il parere favorevole sul prolungamento della rateazione.

Limitatamente alle ditte che hanno chiesto una dilazione in trentasei rate, si ritiene comunque opportuno comprendere nella trasmissione anche le domande per le quali è stato espresso parere sfavorevole sul prolungamento rateale nonché quelle per le quali la richiesta di dilazione è stata accolta per un numero di rate inferiore a ventiquattro o respinta.

Ciò è necessario in quanto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, prima di autorizzare la dilazione in trentasei rate, intende acquisire preventivamente il parere dell'Istituto.

In caso di rateazione accordata dal Ministero suindicato, successivamente ratificata dal Consiglio d'amministrazione, la scrivente Direzione centrale trasmetterà, come avviene attualmente, i relativi esiti.

 

Domande in attesa di deliberazione

Avendo la delibera effetto immediato, si fa presente che al più presto verranno restituite tutte le rateazioni giacenti inferiori a L. 1.000.000.000.

Ad ogni buon fine si segnala che le rateazioni già decise dal Consiglio d'amministrazione sono state tutte definite attraverso gli esiti già trasmessi.

Con successivo messaggio verranno impartite le disposizioni tecnico-operative al fine di consentire alle Sedi di definire il piano di ammortamento in via automatizzata.

 

Attività di reporting

Il Comitato Crediti dovrà comunicare trimestralmente l'andamento delle rateazioni alla Direzione centrale delle entrate contributive, che relazionerà al Consiglio d'amministrazione.

Poiché l'attribuzione della competenza decisionale verrà sperimentata fino a tutto l'anno in corso, successivamente, in base all'andamento delle dilazioni ed alle conseguenti valutazioni da parte del Consiglio d'amministrazione, verrà disposto se stabilizzare tale regime.

La prima relazione dovrà essere trasmessa entro il 30 settembre 1999.

Dilazioni ed iscrizione a ruolo esattoriale

L'art. 13, comma 3, della legge 488/1998 ha stabilito che, in relazione alla cessione e alla cartolarizzazione dei crediti, restano impregiudicate le attribuzioni dell' Inps quanto alla facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione.

Il decreto legislativo 46/1999, agli artt. 26 e 27, ha stabilito che, per le entrate tributarie diverse dallo Stato e per quelle non tributarie, la rateazione delle somme iscritte a ruolo è concessa in conformità delle singole disposizioni che le regolano; in ogni caso la richiesta deve essere presentata prima dell'inizio della procedura esecutiva.

Ciò premesso, nel far presente che verrà predisposta una nuova procedura informatizzata per le istanze di dilazione inerenti a tutte le gestioni, comprese quelle attualmente non informatizzate, si esprime riserva di impartire tempestivamente le relative disposizioni sia per quanto riguarda l'iscrizione a ruolo delle ditte alle quali è stato notificato il piano d'ammortamento che quelle che, in base agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 46/1999, chiederanno la dilazione in presenza della cartella esattoriale.