DURC -
MINISTERO DEL LAVORO - CHIARIMENTI - TERMINI DI
VALIDITA’ - CIRCOLARE N. 35/2010
È stata pubblicata dal Ministero del Lavoro, Direzione
generale per l’attività ispettiva, la circolare n. 35/2010 con la quale il
Dicastero fornisce alcuni chiarimenti sulla durata del Durc
nell’ambito dei lavori pubblici.
Tale circolare fa espresso riferimento alla determinazione n.
1 del gennaio 2010 emessa dell’Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici, nella
quale si era dato atto di una durata trimestrale del Durc,
con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili.
Inoltre, si è scongiurata l’ipotesi paventata soprattutto
dagli istituti previdenziali nei mesi scorsi, dell’inibizione alle imprese di
richiedere il Durc nell’ambito degli appalti
pubblici, stante un’interpretazione del tutto restrittiva dell’art. 16bis, co. 10 del D.L. 185/2009,
che prevede l’acquisizione d’ufficio del Durc da
parte delle stazioni appaltanti in tutti
i casi in cui è richiesto dalla legge.
Per tale ragione, pertanto, a tutt’oggi le imprese coinvolte
negli appalti potranno comunque continuare a chiedere personalmente il Durc, soprattutto in presenza dell’inerzia
dell’amministrazione appaltante.
Il Dicastero ribadisce, pertanto, la validità trimestrale del
Durc che attesta, nell’ambito delle procedure di
selezione del contraente, che l’impresa è in regola al momento del rilascio del
Documento emesso per la partecipazione alla detta procedura.
Ha validità trimestrale il Durc
rilasciato ai fini del controllo dell’autocertificazione presentata ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, che deve attestare la regolarità alla data
dell’autocertificazione.
Tale Durc, specifica il Dicastero,
potrà poi essere utilizzato dalla stazione appaltante anche per altri fini
(aggiudicazione e/o stipula del contratto), purchè,
evidentemente, non scaduto e pertanto, non oltrepassati i tre mesi dalla sua
emissione.
È stato, inoltre, sottolineato che il Durc
richiesto per determinati fini (sgravi contributivi, partecipazione a gara
pubblica, lavori privati etc...) non può essere
utilizzato per altri fini.
Per ciò che concerne i Sal e il
saldo finale, fermo restando l’obbligo di richiedere un nuovo Durc per ciascun Sal o stato
finale, il documento ha validità trimestrale ai fini del pagamento per cui è
stato richiesto. Questo comporta che, laddove l’emissione del certificato di
pagamento avvenga in un momento successivo alla presentazione del Durc per lo specifico SAL, ma sempre entro i tre mesi di
validità dello stesso, non sarà necessario richiederne un altro, purchè sia ancora in corso di validità il primo.
Stessa validità trimestrale anche in sede di liquidazione
delle fatture relative ai pagamenti dei contratti pubblici, nonchè
nel caso di appalti relativi all’acquisizione di beni, servizi e forniture
effettuati in economia ai sensi dell’art. 125, co. 1,
lett.b) del D.Lgs. n.
163/2006.
Medesima validità anche per i Durc
rilasciati ai fini dell’attestazione Soa e
dell’iscrizione all’albo dei fornitori.
Rimane ferma la validità mensile per il Durc
emesso ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi.
Sempre trimestrale, invece, è la validità del Durc rilasciato ai fini di lavori privati in edilizia e il
medesimo documento può essere utilizzato ai fini dell’inizio di più lavori, purchè in corso di validità.
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva
Roma, 8 ottobre 2010
Circolare n. 35/2010
Oggetto: DURC -
Determinazione AVCP n. 1/2010
In riferimento alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici in oggetto, questa Direzione, sulla base di quanto
emerso negli incontri con i rappresentanti di INPS, INAIL e della Commissione
Nazionale Paritetica per le Casse Edili, ritiene opportuno rappresentare quanto
segue.
Ci si riferisce in particolare alla validità temporale del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rispetto alla quale la
predetta Autorità ha stabilito che “anche in un’ottica di semplificazione e
speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, alla
certificazione vada riconosciuta una validità trimestrale al pari di quanto
disposto dall’articolo 39-septies del D.L. 30
settembre 2005, n. 273 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23
febbraio 2006, Il. 51) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei
cantieri edili”.
Tale determinazione prende atto, evidentemente, di alcuni
recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. TAR Puglia, Lecce sez. III -
sentenza 16 ottobre 2009, n. 2304) in tal senso.
Sulla base di quanto sopra, occorre pertanto specificare che
relativamente ai contratti pubblici disciplinati dal D.Lgs.
n. 163/2006:
- nell’ambito delle procedure di selezione del contraente e,
deve essere acquisito un DURC e per ciascuna procedura (a tale proposito si
ricorda che, in base all’art. 16 bis, comma 10, del D.L. n. 185/2009 conv. dalla L. n. 2/2009, “le stazioni appaltanti pubbliche
acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dagli Istituti o dagli Enti abilitati
al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”); tale DURC attesta
che la ditta è in regola alla data di rilascio del Documento emesso ai fini
della partecipazione alla procedura di selezione ed ha validità trimestrale
rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto (vedi
determina ANCP pag. 2 - Possesso requisiti). Analogamente, ha validità
trimestrale il DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni
presentate ai sensi del D.P.R. n. 44512000 che attesta la regolarità alla data
dell’autocertificazione che è stata indicata nella richiesta; in entrambi i
casi, il DURC e può essere utilizzato dalla stazione appaltante, all’interno
della medesima procedura di selezione, anche ai fini della aggiudicazione e
sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità (perché non
anteriore a tre mesi rispetto alla data di aggiudicazione e/o alla data di
stipula). Ad ogni buon conto si sottolinea che, nell’ambito degli appalti
pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini di versi (ad es.
un DURC richiesto ai fini della fruizione di benefici e sovvenzioni previsti
dalla disciplina comunitaria o un DURC richiesto per lavori privati
dell’edilizia); ciò in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e lo
Casse edili seguono ambiti e procedure in parte diverse in relazione alle
finalità per cui è emesso il Documento;
- per le fasi di stato avanzamento lavori o di stato fina
le/regolare esecuzione, fermo restando l’obbligo di richiedere un nuovo DURC
per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il DURC ha
validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito;
analogamente, in sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici
per servizi e forniture, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento;
- il DURC deve essere richiesto anche nel caso di “appalti”
relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai
sensi dell’art. 125, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.
163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto;
per ragioni di semplificazione e speditezza, nella sola ipotesi di acquisizioni
in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in
relazione all’oggetto e non allo specifico contratto.
In relazione al periodo di validità del DURC, inoltre, si
specifica che, in analogia a quanto disposto in materia di contratti pubblici,
la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini
dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori; diversamente, per
specifico dettato normativa, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici
normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art. 7, comma I, del
D.M. 24 ottobre 2007.
Da ultimo occorre ricordare che il DURC rilasciato con
riferimento ai lavori privati in edilizia, anch’esso con validità trimestrale
ai sensi dell’art. 39-septies del D.L. n. 273/2005 (conv. da L. n. 51/2006), può essere utilizzato, per
l’intero periodo di validità, ai fini dell’inizio di più lavori.