INCENTIVI
PER L’ASSUNZIONE - LAVORATORI DISOCCUPATI - DECRETO INTERMINISTERIALE N.
5334/2010
Il Decreto interministeriale n. 53344 del 26 luglio 2010,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253/2010 del 28 ottobre 2010, disciplina
le modalità di attuazione dell’incentivo riconosciuto, ai sensi dell’ art. 2,
comma 151, della L. n. 191/09, in favore dei datori di lavoro che assumono
lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti
normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile, di cui alla Legge n.
427/75 (cfr. Not. n. 10/2010).
In particolare, l’art. 2 del decreto ricorda che il beneficio,
pari all’indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, calcolato per
ogni mensilità o quota di mensilità residua rispetto a quelle già percepite,
spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate dal 1 gennaio
2010 al 31 dicembre 2010.
Si segnala che tale beneficio è cumulabile con le riduzioni
contributive eventualmente spettanti in forza delle normative vigenti, ivi
compreso il particolare beneficio previsto per i datori di lavoro che assumono
i destinatari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti
normali che abbiano almeno cinquanta anni di età.
L’incentivo compete, altresì, nel caso in cui il datore di
lavoro trasformi nel corso dell’anno 2010 un contratto di lavoro a tempo
determinato, comunque stipulato dopo il 1° gennaio 2010, in contratto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato.
L’agevolazione non spetta, invece, se l’assunzione
costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contatto
collettivo o da un contratto individuale; analogamente non viene attribuita se,
nei dodici mesi precedenti, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, oppure ha in atto
sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale.
In entrambe le suddette circostanze, il decreto fa salve le
assunzioni finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse
sostanzialmente da quelle dei lavoratoti licenziati, oppure da quelle dei
lavoratori sospesi o in riduzione di orario.
Una ulteriore causa di esclusione dall’incentivo si verifica
se tra chi assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia
coincidenza sostanziale degli assetti proprietari, oppure intercorrano rapporti
di controllo. In tali circostanze, il beneficio compete ugualmente se
l’assunzione avviene dopo sei mesi dal licenziamento.
Per l’anno 2010, le risorse stanziate sono pari a 12 milioni
di euro, nel caso di insufficienza delle stesse, l’incentivo viene concesso
secondo l’ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro (e non second o l’ordine di presentazione delle domande di accesso
al beneficio).
Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro
deve presentare apposita domanda all’Inps entro il mese successivo alla
stipulazione del contratto di lavoro. Diversamente, per i contratti stipulati
prima della pubblicazione del Decreto interministeriale in oggetto, la domanda
può essere presentata entro il mese successivo alla pubblicazione.
L’erogazione della misura agevolativa
avviene attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a
titolo di contribuiti previdenziali.
Si
fa riserva di ulteriori chiarimenti alla luce delle attese istruzioni da parte
dell’Inps.