INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE - LAVORATORI DISOCCUPATI - DECRETO INTERMINISTERIALE N. 5334/2010

 

Il Decreto interministeriale n. 53344 del 26 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253/2010 del 28 ottobre 2010, disciplina le modalità di attuazione dell’incentivo riconosciuto, ai sensi dell’ art. 2, comma 151, della L. n. 191/09, in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile, di cui alla Legge n. 427/75 (cfr. Not. n. 10/2010).

In particolare, l’art. 2 del decreto ricorda che il beneficio, pari all’indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, calcolato per ogni mensilità o quota di mensilità residua rispetto a quelle già percepite, spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

Si segnala che tale beneficio è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza delle normative vigenti, ivi compreso il particolare beneficio previsto per i datori di lavoro che assumono i destinatari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno cinquanta anni di età.

L’incentivo compete, altresì, nel caso in cui il datore di lavoro trasformi nel corso dell’anno 2010 un contratto di lavoro a tempo determinato, comunque stipulato dopo il 1° gennaio 2010, in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

L’agevolazione non spetta, invece, se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contatto collettivo o da un contratto individuale; analogamente non viene attribuita se, nei dodici mesi precedenti, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, oppure ha in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale.

In entrambe le suddette circostanze, il decreto fa salve le assunzioni finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse sostanzialmente da quelle dei lavoratoti licenziati, oppure da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.

Una ulteriore causa di esclusione dall’incentivo si verifica se tra chi assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia coincidenza sostanziale degli assetti proprietari, oppure intercorrano rapporti di controllo. In tali circostanze, il beneficio compete ugualmente se l’assunzione avviene dopo sei mesi dal licenziamento.

Per l’anno 2010, le risorse stanziate sono pari a 12 milioni di euro, nel caso di insufficienza delle stesse, l’incentivo viene concesso secondo l’ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro (e non second o l’ordine di presentazione delle domande di accesso al beneficio).

Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro deve presentare apposita domanda all’Inps entro il mese successivo alla stipulazione del contratto di lavoro. Diversamente, per i contratti stipulati prima della pubblicazione del Decreto interministeriale in oggetto, la domanda può essere presentata entro il mese successivo alla pubblicazione.

L’erogazione della misura agevolativa avviene attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contribuiti previdenziali.

Si fa riserva di ulteriori chiarimenti alla luce delle attese istruzioni da parte dell’Inps.