ORARIO
DI LAVORO - LIMITE SETTIMANALE E GIORNALIERO - NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO
E'
stata emanata e successivamente inviata, da parte della Direzione generale dei
Rapporti di Lavoro del Ministero del lavoro, sollecitata ad esprimere il
proprio parere in ordine ad un quesito concernente la materia in oggetto, una
nota a tutte le Direzioni Regionali e provinciali del lavoro, Settore
Ispezione.
Con
la nota, il cui testo integrale è riportato di seguito, il Ministero ha, in
buona sostanza, ritenuto che, pur nel rispetto del limite massimo settimanale
(di 40 ore, fissato dall'art. 13 l. n. 196 del 1997), l'orario di lavoro non
soggiace ad alcun limite massimo giornaliero, se non quello imposto dalle
esigenze di tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore e rinvenibile
nella previsione della Direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre
1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro la
quale, appunto, prevede "per ogni periodo di 24 ore,…un periodo minimo di
riposo di 11 ore consecutive. Ciò anche in conformità "all'avviso
comune" di Confindustria, CGIL, CISL, UIL del 12 novembre 1997"
Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione
Generale dei Rapporti di lavoro - Div. V
Orario
settimanale e giornaliero
In
considerazione dell'interesse particolare rivestito dalla problematica in
oggetto, si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota con la quale
la scrivente Direzione generale esprime il proprio parere a seguito di quesito
posto dalla Direzione Regionale del lavoro di Venezia.
Turni
di lavoro. Orario settimanale e giornaliero
"Con
la nota che si riscontra codesto ufficio ha prospettato questioni che attengono
all'applicazione della normativa contrattuale della società in oggetto che
consente la lavorazione a turno. Ciò con riferimento ai limiti orari
settimanali e giornalieri previsti nell'ordinamento. Ciò posto, è da rilevare
che sul piano dei vincoli orari alle prestazioni di lavoro si sono venute
delineando, nella giurisprudenza di merito e di legittimità, soluzioni
interpretative ormai consolidate.
In
particolare, con riferimento ai richiamati indirizzi giurisprudenziali, risulta
evidente che l'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, con la formula
"disgiuntiva" riferita al limite giornaliero e settimanale, ha inteso
disciplinare con criteri di rigidità la durata massima settimanale della
prestazione lavorativa e con maggior elasticità il limite massimo dell'orario
giornaliero di lavoro (v. in particolare sul punto Cassazione - 3^ Sezione
Penale - 2 giugno 1984, n. 5179). E' da rilevare, peraltro, che la cennata
elasticità del limite giornaliero soggiace anch'essa ad ovvie limitazioni,
imposte dalle esigenze di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, che
potrebbe essere compromessa da un prolungamento eccessivamente usurante
dell'orario giornaliero, pur nel rispetto del limite massimo settimanale. E' da
escludersi, quindi, che possano essere consentite applicazioni distorte o
comunque abnormi del dato legislativo a danno della cennata esigenza di tutela.
Pertanto,
sia pure in attesa del recepimento della direttiva n. 104/93
sull'organizzazione dell'orario di lavoro, un limite all'orario giornaliero
potrebbe ora essere rinvenuto proprio nella previsione della direttiva stessa
che, per ogni periodo di 24 ore, prevede un periodo minimo di riposo di 11 ore
consecutive. Ciò anche in conformità "all'avviso comune" di
Confindustria, CGIL, CISL, UIL del 12 novembre 1997".