ORARIO DI LAVORO - LIMITE SETTIMANALE E GIORNALIERO - NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO

 

E' stata emanata e successivamente inviata, da parte della Direzione generale dei Rapporti di Lavoro del Ministero del lavoro, sollecitata ad esprimere il proprio parere in ordine ad un quesito concernente la materia in oggetto, una nota a tutte le Direzioni Regionali e provinciali del lavoro, Settore Ispezione.

Con la nota, il cui testo integrale è riportato di seguito, il Ministero ha, in buona sostanza, ritenuto che, pur nel rispetto del limite massimo settimanale (di 40 ore, fissato dall'art. 13 l. n. 196 del 1997), l'orario di lavoro non soggiace ad alcun limite massimo giornaliero, se non quello imposto dalle esigenze di tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore e rinvenibile nella previsione della Direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro la quale, appunto, prevede "per ogni periodo di 24 ore,…un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive. Ciò anche in conformità "all'avviso comune" di Confindustria, CGIL, CISL, UIL del 12 novembre 1997"

 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Direzione Generale dei Rapporti di lavoro - Div. V

 

Orario settimanale e giornaliero

In considerazione dell'interesse particolare rivestito dalla problematica in oggetto, si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota con la quale la scrivente Direzione generale esprime il proprio parere a seguito di quesito posto dalla Direzione Regionale del lavoro di Venezia.

 

Turni di lavoro. Orario settimanale e giornaliero

"Con la nota che si riscontra codesto ufficio ha prospettato questioni che attengono all'applicazione della normativa contrattuale della società in oggetto che consente la lavorazione a turno. Ciò con riferimento ai limiti orari settimanali e giornalieri previsti nell'ordinamento. Ciò posto, è da rilevare che sul piano dei vincoli orari alle prestazioni di lavoro si sono venute delineando, nella giurisprudenza di merito e di legittimità, soluzioni interpretative ormai consolidate.

In particolare, con riferimento ai richiamati indirizzi giurisprudenziali, risulta evidente che l'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, con la formula "disgiuntiva" riferita al limite giornaliero e settimanale, ha inteso disciplinare con criteri di rigidità la durata massima settimanale della prestazione lavorativa e con maggior elasticità il limite massimo dell'orario giornaliero di lavoro (v. in particolare sul punto Cassazione - 3^ Sezione Penale - 2 giugno 1984, n. 5179). E' da rilevare, peraltro, che la cennata elasticità del limite giornaliero soggiace anch'essa ad ovvie limitazioni, imposte dalle esigenze di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, che potrebbe essere compromessa da un prolungamento eccessivamente usurante dell'orario giornaliero, pur nel rispetto del limite massimo settimanale. E' da escludersi, quindi, che possano essere consentite applicazioni distorte o comunque abnormi del dato legislativo a danno della cennata esigenza di tutela.

Pertanto, sia pure in attesa del recepimento della direttiva n. 104/93 sull'organizzazione dell'orario di lavoro, un limite all'orario giornaliero potrebbe ora essere rinvenuto proprio nella previsione della direttiva stessa che, per ogni periodo di 24 ore, prevede un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive. Ciò anche in conformità "all'avviso comune" di Confindustria, CGIL, CISL, UIL del 12 novembre 1997".