INPS - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA - SUCCESSIONE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ - MESSAGGIO N. 25623/2010

 

Con messaggio n. 25623 del 12 ottobre 2010 l’Inps ha fornito chiarimenti circa la possibilità, per le aziende che abbiano già fruito di un periodo di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e di un successivo periodo di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per “evento improvviso ed imprevisto”, di richiedere, senza soluzione di continuità, un ulteriore periodo di integrazione salariale ordinaria.

In via preliminare, l’Istituto ricorda di aver precisato, nel messaggio n. 6990 del 27 marzo 2009, che nei casi di richiesta di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria seguita da un periodo di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria è possibile accogliere l’istanza di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, ovvero ritenere legittima l’autorizzazione già concessa, anche se l’azienda non ha ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, a prescindere dalla causale (ristrutturazione, riorganizzazione, crisi aziendale, ecc.) relativa a queste ultime.

Ciò in quanto l’intervento ordinario di integrazione salariale e quello straordinario si basano su presupposti differenti, ben potendo la situazione su cui era fondata l’autorizzazione alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria essere mutata o essersi aggravata nel corso della sospensione.

Al riguardo, nel messaggio in oggetto, l’Inps - tenuto conto delle diverse causali eventualmente addotte per una richiesta di un nuovo periodo di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria - ritiene ammissibile che un’azienda, dopo un periodo di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria ed uno, successivamente, di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, possa chiedere un ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge (non imputabilità dell’evento, temporaneità e transitorietà del medesimo e prevedibilità di ripresa dell’attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali dalla stessa stabiliti.