INPS -
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
ORDINARIA - SUCCESSIONE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ
- MESSAGGIO N. 25623/2010
Con messaggio n. 25623 del 12 ottobre 2010 l’Inps ha fornito
chiarimenti circa la possibilità, per le aziende che abbiano già fruito di un
periodo di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e di un successivo periodo di
Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per “evento improvviso ed
imprevisto”, di richiedere, senza soluzione di continuità, un ulteriore periodo
di integrazione salariale ordinaria.
In via preliminare, l’Istituto ricorda di aver precisato, nel
messaggio n. 6990 del 27 marzo 2009, che nei casi di richiesta di Cassa
Integrazione Guadagni ordinaria seguita da un periodo di Cassa Integrazione
Guadagni straordinaria è possibile accogliere l’istanza di Cassa Integrazione
Guadagni ordinaria, ovvero ritenere legittima l’autorizzazione già concessa,
anche se l’azienda non ha ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alle
integrazioni salariali straordinarie, a prescindere dalla causale
(ristrutturazione, riorganizzazione, crisi aziendale, ecc.) relativa a queste
ultime.
Ciò in quanto l’intervento ordinario di integrazione
salariale e quello straordinario si basano su presupposti differenti, ben
potendo la situazione su cui era fondata l’autorizzazione alla Cassa
Integrazione Guadagni ordinaria essere mutata o essersi aggravata nel corso
della sospensione.
Al riguardo, nel messaggio in oggetto, l’Inps - tenuto conto
delle diverse causali eventualmente addotte per una richiesta di un nuovo
periodo di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria - ritiene ammissibile che
un’azienda, dopo un periodo di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria ed uno, successivamente,
di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, possa chiedere un ulteriore
periodo di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, senza soluzione di
continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge (non
imputabilità dell’evento, temporaneità e transitorietà del medesimo e
prevedibilità di ripresa dell’attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti
temporali dalla stessa stabiliti.