INPS -
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI- DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’ -
CIRCOLARE N. 133/2010
L’art. 19, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel
testo novellato dalla Legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce
che il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai
sensi della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali, è
subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità - DID - al lavoro o a
un percorso di riqualificazione professionale che Il lavoratore deve
sottoscrivere (cfr. Not. n. 7/2010).
Con circolare n. 133/2010, che di seguito si pubblica, l’Inps
ha fornito ulteriori chiarimenti in materia.
Nel rinviare al testo della circolare per ulteriori
approfondimenti, si sottolinea che la DID deve essere sottoscritta dai singoli
lavoratori interessati dall’intervento anche nel caso di Cassa Integrazione
Guadagni Ordinaria per l’edilizia richiesta per condizioni meteorologiche
avverse e l’impresa deve conservare presso di sé le DID presentate.
Inps
Roma, 22/10/2010
Circolare n. 133/2010
Oggetto: DID:
dichiarazione di immediata disponibilità. Istruzioni riepilogative in merito
alla presentazione della dichiarazione.
Art. 19 co. 10 Legge 2/2009 -
DM 46441 art.11 e 12
Sommario: Premessa
1. Quadro normativo: caratteristiche, finalità e soggetti
interessati
2. Ammortizzatori sociali in deroga: CIG
3. Integrazione salariale ordinaria (industria-edilizia)
4. Integrazione salariale straordinaria-Contratti di
solidarietà
5. Trattamenti di disoccupazione
6. Mobilità ordinaria e in deroga
7. Trattamenti di disoccupazione per l’edilizia
8. Indennità Una tantum Co.Co.Pro.
9. L.S.U
Premessa
Con la presente circolare si forniscono istruzioni
riepilogative in merito alle diverse funzionalità della dichiarazione di
immediata disponibilità (DID) in relazione all’accertamento del diritto alle
diverse prestazioni di sostegno al reddito nel quadro della normativa ordinaria
e in deroga.
La DID ha una funzione determinante per il successo delle
politiche attive.
Si sottolinea, pertanto, la necessità che il lavoratore
preventivamente sottoscriva tale dichiarazione di disponibilità in assenza
della quale non può percepire nessuna delle prestazioni di sostegno al reddito
collegate alla DID, né l’azienda è autorizzata a porre a conguaglio somme
relative alle suddette prestazioni per il lavoratore in questione.
Le Strutture territoriali dovranno pertanto porre assoluta
attenzione alla compilazione e sottoscrizione da parte delle Aziende, nel
modulo di domanda di accesso alla prestazione di integrazione salariale e contratti
di solidarietà, del campo contenente la dichiarazione relativa all’
acquisizione ed alla custodia delle DID di ciascun lavoratore, complete in
tutte le voci previste.
Le Strutture stesse dovranno altresì controllare la puntuale
compilazione delle DID nei casi in cui
queste vadano presentate direttamente all’Inps.
Proprio in considerazione di tale strumento di conoscenza,
sono in corso iniziative di implementazione della DID con l’indicazione della
qualifica professionale del lavoratore dichiarante e delle sue propensioni
verso altre professionalità qualora la propria non offra sufficiente sbocchi,
nonche’ con l’integrazione degli strumenti di contatto diretto, telefonico o
informatico, per essere immediatamente raggiungibile.
A tal fine, nel caso di interventi di sostegno al reddito di
integrazioni salariali e contratti di solidarietà, e’ stato implementato il
modulo (SR105) – allegato e già disponibile nel sito internet www.inps.it - che
il lavoratore deve sottoscrivere e consegnare all’azienda che ha l’obbligo di
custodirlo presso di se’.
Per quanto concerne le altre tipologie di prestazioni di
sostegno al reddito (disoccupazione, mobilità, una tantum co.co.pro.) la
compilazione e sottoscrizione della DID da parte del singolo lavoratore e’
parte integrante dei moduli di domanda della prestazione disponibili sempre sul
sito internet www.inps.it.
Qualora il lavoratore rifiuti di sottoscrivere la
dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta,
rifiuti un percorso di riqualificazione professionale o un lavoro congruo ,
cosi’ come prevede l’art. 19 comma 2 della Legge 2/2009, il lavoratore destinatario dei trattamenti di
sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere
retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i
diritti già maturati.
Nel caso di pagamenti a conguaglio le aziende devono
recuperare l’importo della prestazione anticipato.
1. Quadro normativo: caratteristiche, finalità e soggetti
interessati.
Ai sensi del comma 10 dell’art. 19 del D.L. 185/2008
convertito con modifiche nella Legge 2/2009 e successive modifiche, il diritto
a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della
legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla
dichiarazione di immediata disponibilità (DID):
1. al lavoro
2. ad un percorso di riqualificazione professionale secondo
quanto precisato dal decreto attuativo n. 46441/2009.
La norma prescrive, altresì, che qualora il lavoratore
rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero,
una volta sottoscritta, rifiuti un percorso di riqualificazione professionale o
un lavoro congruo, ai sensi dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei
trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di
carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro,
fatti salvi i diritti già maturati.
Il decreto attuativo n. 46441 del 19 maggio 2009, all’art.11
ha stabilito che la dichiarazione preventiva di immediata disponibilità al
lavoro ovvero ad un percorso di riqualificazione professionale da parte di
tutti i lavoratori beneficiari di indennità, comunque denominate, deve essere
presentata su apposita modulistica da inviare all’INPS all’atto della domanda
di ammissione a qualunque intervento di sostegno al reddito.
Lo stesso decreto stabilisce che l’INPS definisca le modalità
di acquisizione e conservazione della dichiarazione di immediata disponibilità
e della autorizzazione del lavoratore al trattamento dei propri dati in essa
riportati.
L’art. 12 del decreto ribadisce l’art. 19 della L. 2/2009, prevedendo
al comma 1 la decadenza dal trattamento di sostegno al reddito nel caso di
rifiuto ad un’offerta di lavoro congruo ai sensi della normativa sopracitata.
Il successivo comma 2 ribadisce, altresì, che nel caso in cui
il beneficiario del trattamento rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di
immediata disponibilità o, una volta sottoscritta, rifiuti di partecipare ad un
percorso di riqualificazione professionale, ovvero non vi partecipi
regolarmente senza adeguata giustificazione, perde il diritto a qualsiasi
erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore
di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
Il decreto affida all’INPS il compito di raccogliere in una
Banca Dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, tutti i percettori di
prestazioni di sostegno al reddito con indicata la rispettiva DID, secondo
quanto già disposto dalla Direttiva del Ministro del Lavoro del 10.02.2009,
puntualmente osservata dall’Istituto.
Per dare operatività alle succitate norme e’ in linea la
modulistica per l’inserimento della DID
nelle diverse domande di prestazione gestite con le relative procedure
applicative rielaborate ad hoc.
Nei paragrafi successivi si illustrano le singole tipologie
di prestazioni in correlazione alla funzionalità della DID.
2. Ammortizzatori sociali in deroga : CIG.
Con la circolare n.75 del 26.05.2009 l’Istituto ha fornito le
istruzioni operative per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga,
così come normati dall’art.2 comma 36, della Legge n. 203/2008, dall’art.19
della Legge 2/2009 e dall’art. 7 ter della Legge n. 33/2009.
In particolare, con tale circolare n. 75/2009, sono state
date istruzioni alle aziende per l’invio telematico delle domande all’INPS,
nonché, alle Strutture Inps per la gestione delle domande stesse per
l’erogazione dei pagamenti diretti e delle anticipazioni quadrimestrali,
eventualmente richieste dalle aziende ai sensi dell’art. 7 ter comma 3, legge
33/2009.
Tra le istruzioni della stessa circolare, al paragrafo 2, nel
ribadire che il pagamento della prestazione è subordinato alla sottoscrizione
da parte dei beneficiari della prestazione della DID di cui in premessa, è
stato previsto che le DID andavano sottoscritte dai lavoratori nel momento in
cui le aziende inviavano all’INPS le informazioni necessarie (SR41) al
pagamento della prestazione.
Successivamente, al fine di semplificare gli adempimenti a
carico dell’azienda, la raccolta delle DID è stata anticipata al momento della
presentazione della domanda di accesso al trattamento di integrazione salariale
in deroga (Mod. IG15/Deroga COD.SR100, quadro F).
Pertanto attualmente il datore di lavoro che presenta una
domanda di integrazione salariale in deroga deve raccogliere e custodire presso
di sé le DID dei singoli lavoratori interessati dall’intervento (Mod.
DID-COD.SR105) rendendo apposita dichiarazione nel modello sopracitato circa
sia la loro sottoscrizione che la custodia presso l’azienda stessa.
E’ in corso di predisposizione la procedura che consentira’
alle Aziende, a partire dal mese di gennaio,
di trasmettere all’atto della sospensione e/o riduzione dell’attività
per CIG, con il flusso uniemens, tutte le informazioni relative all’attività lavorativa
di ciascun lavoratore compresa, la
trasmissione della notizia sulla compilazione della DID.
Tale innovazione determinerà una maggiore tempestività nella
erogazione delle prestazioni – anche attraverso l’estensione della modalità di
pagamento a conguaglio – semplificando gli adempimenti delle aziende che non
saranno più tenute a trasmettere all’INPS, il modello con i dati
retributivi e contributivi di ogni
lavoratore ammesso all’integrazione salariale (SR41).
L’autorizzazione al conguaglio delle somme relative alle
anticipazione delle prestazioni di sostegno al reddito da parte delle aziende
sarà subordinata alla acquisizione e comunicazione da parte delle aziende
all’INPS della sottoscrizione della DID dei lavoratori interessati ai citati
strumenti di sostegno al reddito.
L’implementazione della suddetta semplificazione consentirà,
da un lato di estendere la facoltà per le aziende di effettuare il pagamento a
conguaglio dall’altro di consentire un più puntuale monitoraggio dei percettori
delle prestazioni di sostegno al reddito a beneficio tutti i soggetti
istituzionali coinvolti nel processo di formazione e reinserimento del mercato
del lavoro.
3. Integrazione salariale ordinaria (industria-edilizia).
Anche per le integrazioni salariali ordinarie è prevista la
sottoscrizione di una sola DID limitatamente all’adesione ad un percorso di
riqualificazione professionale, ma valida per le 52 settimane di potenziale
protrazione del beneficio.
Con messaggio n. 14951 del 7.6.2010 sono state diramate le
relative indicazioni: le aziende presentano domanda di accesso ai trattamenti
di rispettiva pertinenza, con l’apposita modulistica (Mod.IG15/ED-COD.SR38 e
Mod.IG15/IND-COD.SR21), sottoscrivendo la dichiarazione con la quale attestano
di avere raccolto e di conservare presso di sé le DID presentate dai singoli
lavoratori interessati dall’intervento (quadro T).
Le dichiarazioni individuali vengono sottoscritte nello
stesso modello già indicato per le integrazioni salariali in deroga (Mod.
DID-COD.SR105).
4. Integrazione salariale straordinaria – Contratti di
solidarietà
Gli interventi di integrazione salariale straordinaria,
secondo la normativa vigente (Legge 223/1991), possono essere richieste per
ristrutturazione/riorganizzazione/riconversione aziendale, per crisi aziendale,
per procedure concorsuali con cessazione dell’esercizio di impresa nonché per
cessazione di attività anche biennale.
Al termine della procedura sindacale prevista dalla
normativa, l’azienda presenta all’INPS l’apposito modello di domanda
(Mod.IG15/Str–COD.SR40) contenente al quadro E la dichiarazione di avere
raccolto e di custodire presso di sé le DID dei singoli lavoratori interessati
dall’intervento.
Le DID individuali, come sopra detto, vengono raccolte con lo
stesso modello già aggiornato per le altre integrazioni salariali (Mod.
DID-COD.SR105).
Resta fermo che, mentre nel caso di CIGS per
ristrutturazione/riorganizzazione /riconversione aziendale e per crisi
aziendale, oltre che per il sedime aeroportuale (L. 236/93), e per i contratti
di solidarietà, il lavoratore è obbligato a dare disponibilità limitatamente
all’offerta formativa, nel caso di CIGS per procedure concorsuali con
cessazione dell’esercizio di impresa nonché per cessazione di attività anche
biennale, il lavoratore deve dichiarare la disponibilità ad accettare, oltre i
percorsi formativi, un’offerta di lavoro congruo.
5. Trattamenti di disoccupazione.
Per quanto concerne i trattamenti di disoccupazione, la DID
ha trovato applicazione sia nel caso di disoccupazione ordinaria non agricola
con requisiti normali, sia nel caso di lavoratori sospesi e/o licenziati, ex
art.19 della Legge 2/2009 (comma 1, lett. a, b, c).
5.1. Per quanto riguarda i trattamenti ordinari, l’Istituto
ha adeguato la propria modulistica al fine di raccogliere da ogni singolo
lavoratore richiedente la DID prevista.
In particolare il modello di domanda (DS21-COD. SR05) prevede
la sottoscrizione della Dichiarazione sia di adesione ad percorso di
riqualificazione professionale, sia ad un’offerta di lavoro congruo.
Anche per il personale precario della scuola, che accede
all’indennità di disoccupazione, è previsto l’obbligo di presentazione della
dichiarazione di immediata disponibilità. Con la circolare 125 del 16.12.2009,
l’Istituto ha fornito le istruzioni operative per l’erogazione del trattamento
ai docenti ed agli amministrativi tecnici e ausiliari della scuola (personale
ATA) che negli anni scolastici successivi al 2008/2009 non hanno avuto
rinnovato il contratto di supplenza.
Anche tali soggetti con il modulo di domanda (DS21-COD. SR05)
rendono la DID al lavoro o ad un’offerta formativa, fermo restando l’obbligo di
dichiarare al Centro per l’impiego il proprio status di disoccupato.
5.2. Per quanto concerne, invece, i lavoratori sospesi ex art
19 succitato, l’Istituto ha emanato due circolari, la n. 39 del 06.03.2009
nonché la n. 73 del 26.05.2009:
- la prima ha previsto che, in attesa dell’emanazione del DM.
46441 indicato nel comma 3 dell’art.19, la DID al lavoro o ad un percorso
formativo doveva essere resa al locale Centro per l’impiego;
- successivamente, intervenuto il DM. 46441,l’Istituto con la
circolare n. 73 del 26.5.2009, al punto 6, ha stabilito che tutti i lavoratori
sospesi e gli apprendisti sospesi/licenziati devono presentare la DID come parte integrante del modello di
domanda della prestazione (Mod. DS/Sosp-COD.SR72).
Nell’apposito nuovo
modello sono indicate, in alternativa, due diverse dichiarazioni che deve
rendere il richiedente:
- per il lavoratore/apprendista sospeso è prevista solo la
DID al percorso formativo o di riqualificazione professionale;
- per l’apprendista licenziato è prevista la DID anche al
lavoro congruo nonché la dichiarazione da rendere ai Centri per l’impiego circa
lo stato di disoccupazione.
6. Mobilità ordinaria e in deroga.
6.1. Per quanto riguarda i trattamenti di mobilità ordinaria,
ai sensi della Legge 223/1991, il singolo richiedente, con lo stesso modello di
richiesta della prestazione (Mod. DS21-COD. SR05) deve dichiarare la propria
disponibilità sia al lavoro congruo che ad un percorso di riqualificazione
professionale.
Allo stesso regime sono soggetti i lavoratori in mobilità del
sedime aero-portuale (Legge 236/1993)
6.2. Anche la concessione dei trattamenti di mobilità in
deroga è subordinata alla presentazione della DID contenente la disponibilità
sia al lavoro congruo che ad un percorso di riqualificazione professionale per
la quale l’Istituto ha dato le proprie indicazioni con la circolare 75 del
26.5.2009, che riguarda tutti gli ammortizzatori in deroga.
La modulistica da utilizzare è quella già in uso per la
mobilità ordinaria.
7. Trattamenti di disoccupazione per l’edilizia.
Per quanto riguarda i trattamenti di disoccupazione per
l’edilizia, di cui alle Leggi 427/1975, 223/1991, 451/1994, il lavoratore
richiedente deve rendere la DID con lo stesso modello di domanda della
prestazione (DS21-COD. SR05) presentata all’Istituto.
8. Indennità Una tantum Co.Co.Pro.
Per il triennio 2009-2011, l’art. 19 comma 2 ha previsto una
prestazione in via sperimentale liquidata in unica soluzione ai collaboratori
coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, D. Lgs. 276/2003 e succ.
mod., iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’inps.
La misura dell’indennità inizialmente prevista del 10% del
reddito percepito nell’anno precedente è stata elevata, dall’art.7 ter della
Legge 33/2009, al 20%.
Con circolare 74 del 26.05.2009 l’Istituto ha fornito
istruzioni anche in ordine alla dichiarazione di immediata disponibilità, alla
quale è subordinata l’erogazione dell’una tantum ai sensi del comma 10
dell’art. 19 della Legge 2/2009.
La dichiarazione deve essere resa con lo stesso modello di
domanda predisposto appositamente dall’Istituto, allegato alla circolare (Mod.
CoCoPro – COD. SR82).
La Legge finanziaria 2010 (Legge 191/2009), all’art. 2 comma
130, nel riformulare l’art.19 modificando i requisiti di accesso, ha aumentato
anche l’importo dell’Una tantum al 30%.
L’Istituto ha dato attuazione alla normativa con la circolare
36 del 9.3.2010 ed ha previsto un nuovo modulo di domanda (Mod. CoCoPro-2010 –
COD. SR92) comprendente la DID nella formulazione prevista nel modello di
domanda precedente.
9. L.S.U.
I lavoratori LSU non sono tenuti a presentare la DID poiché,
se sono percettori di forme al sostegno al reddito, sono obbligati ad accettare
lavori socialmente utili, continuando a percepire l’indennità di sostegno al
reddito eventualmente integrata se il lavoro socialmente utile supera un
determinato orario lavorativo.
Il sussidio LSU (521 euro) spetta ai disoccupati non
percettori di sostegno al reddito e pertanto non presentano DID.
Infatti il comma 1 dell’articolo 90 del D.Lgs. n.468/1997
dispone che “l’ingiustificato rifiuto dell’assegnazione ad attività di lavori
socialmente utili da parte dei soggetti percettori di trattamenti
previdenziali, comporta la perdita del trattamento e la cancellazione dalla
lista regionale di mobilità di cui all’art. 6 della legge 23 luglio 1991,
n.223.
La partecipazione ad attività di orientamento e di
formazione, disposta dai competenti uffici pubblici, costituisce giustificato
motivo di rifiuto dell’assegnazione”.