INPS - DEFINIZIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

 

Con Determinazione n. 47 del 2 luglio 2010, l’Inps ha approvato il “Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi”, a norma dell’art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dall’art. 7 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Tale Regolamento:

- disciplina i procedimenti amministrativi di competenza dell’Inps che prendono avvio ad istanza di parte o d’ufficio; non trova invece applicazione nei confronti dei procedimenti amministrativi promossi con ricorso avverso un atto o provvedimento amministrativo e dei procedimenti in autotutela (per i quali valgono i termini stabiliti da fonte legislativa o regolamentare anche interna dell’Istituto);

- rivede i termini di conclusione dei procedimenti indicati nell’Allegato A del Regolamento di attuazione della Legge n. 241/1990, già approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Inps con delibera n. 36 del 30 maggio 1991;

- raccoglie in forma organica la disciplina del computo dei termini, stabilendo il momento iniziale dal quale decorrono le modalità di computo degli stessi, i casi in cui detto computo è sospeso e le regole per individuare il giorno di scadenza;

- precisa quali sono i contenuti obbligatori delle comunicazioni d’avvio dei procedimenti ad istanza di parte e d’ufficio;

- prevede l’obbligo del risarcimento per il danno ingiusto causato al cittadino in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

- dispone altresì che la mancata emanazione del provvedimento nei termini indicati costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Sul sito del Collegio in calce alla presente è pubblicato il testo del regolamento nonché il quadro riepilogativo dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Inps, segnalando che:

- per la autorizzazione della cig ordinaria il termine è fissato in 90 giorni;

- per la certificazione regolarità contributiva il termine è fissato in 60 giorni;

- per le dilazioni amministrative il termine è fissato in 60 giorni;

- per le dilazioni su cartelle esattoriali il termine è fissato in 60 giorni.