INPS -
DEFINIZIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO
Con Determinazione n. 47 del 2 luglio 2010, l’Inps ha
approvato il “Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi”, a norma dell’art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, nel testo modificato dall’art. 7 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Tale Regolamento:
- disciplina i procedimenti amministrativi di competenza
dell’Inps che prendono avvio ad istanza di parte o d’ufficio; non trova invece
applicazione nei confronti dei procedimenti amministrativi promossi con ricorso
avverso un atto o provvedimento amministrativo e dei procedimenti in autotutela
(per i quali valgono i termini stabiliti da fonte legislativa o regolamentare
anche interna dell’Istituto);
- rivede i termini di conclusione dei procedimenti indicati
nell’Allegato A del Regolamento di attuazione della Legge n. 241/1990, già
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Inps con delibera n. 36 del 30
maggio 1991;
- raccoglie in forma organica la disciplina del computo dei
termini, stabilendo il momento iniziale dal quale decorrono le modalità di computo
degli stessi, i casi in cui detto computo è sospeso e le regole per individuare
il giorno di scadenza;
- precisa quali sono i contenuti obbligatori delle
comunicazioni d’avvio dei procedimenti ad istanza di parte e d’ufficio;
- prevede l’obbligo del risarcimento per il danno ingiusto
causato al cittadino in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del
termine di conclusione del procedimento;
- dispone altresì che la mancata emanazione del provvedimento
nei termini indicati costituisce elemento di valutazione della responsabilità
dirigenziale.
Sul sito del Collegio in calce alla presente è pubblicato il
testo del regolamento nonché il quadro riepilogativo dei termini per la
conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Inps, segnalando
che:
- per la autorizzazione della cig
ordinaria il termine è fissato in 90 giorni;
- per la certificazione regolarità contributiva il termine è
fissato in 60 giorni;
- per le dilazioni amministrative il termine è fissato in 60
giorni;
- per le dilazioni su cartelle esattoriali il termine è
fissato in 60 giorni.