INPS -
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO- COMPATIBILITA’ DELLE INTEGRAZIONI SALARIARI
CON ALTRA ATTIVITA’ LAVORATIVA - CIRCOLARE N. 130/2010
Con circolare n. 107/10, l’Inps ha fornito alcune
precisazioni in merito al regime di incompatibilità delle integrazioni
salariali con il reddito derivante da attività di lavoro autonomo o subordinato
e la non cumulabilità del relativo
reddito.
Con la circolare n. 130/2010, l’Istituto ha parzialmente
modificato le precedenti istruzioni. Di seguito si pubblica il testo della
circolare da ultimo richiamata rinviando per il commento alla precedente
informativa in materia (cfr. Not. n. 8-9/2010).
La nuova circolare ripropone integralmente i contenuti di
quella sostituita, inserendo soltanto una precisazione nel paragrafo 6, punto
6.1, concernente l’accredito della contribuzione figurativa in caso di
svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio negli anni 2009 e 2010.
In particolare, l’Istituto fa ora presente che, nelle ipotesi
di compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali e, in genere,
delle altre prestazioni a sostegno del reddito, con le prestazioni di lavoro
accessorio per i suddetti anni, ai fini della corretta applicazione del disposto
dell’art. 7, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è
necessario che la quota di contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti (I.V.S.) - pari a 1,3 euro per ogni buono lavoro di 10 euro -
affluisca alla Gestione a carico della quale è posto l’onere dell’accredito
figurativo correlato alle prestazioni integrative o di sostegno al reddito, a
parziale ristoro del relativo onere.
Di conseguenza - sottolinea l’Inps - la citata quota I.V.S.
non deve essere accreditata sulla posizione contributiva del singolo
lavoratore.
Inps
Roma, 4 ottobre 2010
Circolare n. 130/2010
Oggetto:
Integrazioni salariali. Compatibilità con l’attività di lavoro autonomo o
subordinato e cumulabilità del relativo reddito. Regime dell’accredito dei
contributi figurativi. Disposizioni particolari per il personale del settore
trasporto aereo.
Chiarimenti in materia di utilizzo della quota di
contribuzione IVS contenuta nel valore nominale dei “buoni lavoro” nei casi di
compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali e delle altre
prestazioni a sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio per
gli anni 2009 e 2010.
Sommario:
1. Premessa e quadro normativo.
2. Incompatibilità del nuovo rapporto di lavoro: cessazione
del rapporto di lavoro che dava luogo all’integrazione salariale.
2.1. Disposizioni particolari per i lavoratori dei vettori
aerei (articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134).
3. Compatibilità tra nuova attività di lavoro e integrazione
salariale: cumulabilità totale dell’indennità con la remunerazione.
4. Compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali
con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000 euro per gli
anni 2009 e 2010.
5. Cumulabilità parziale tra integrazione salariale e reddito
derivante da una nuova attività.
5.1 Integrazioni salariali e redditi da lavoro a tempo pieno
(occasionale o saltuario) e da lavoro part-time.
5.2 Integrazioni salariali e redditi da lavoro autonomo o
simili.
6. Regime dell’accredito della contribuzione figurativa nelle
ipotesi di compatibilità/cumulabilità totale e parziale.
6.1. Regime dell’accredito della contribuzione figurativa in
caso di svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio negli anni 2009 e 2010.
Chiarimenti.
7.Prestazioni integrative a carico del fondo speciale per il
sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.
La presente circolare sostituisce la n. 107 del 5 agosto 2010
riproponendone integralmente il contenuto integrato con la precisazione,
riportata nel paragrafo 6, punto 6.1, circa l’utilizzo della quota di
contribuzione IVS contenuta nel valore nominale dei “buoni lavoro” nelle
ipotesi in cui, per gli anni 2009 e 2010, la prestazione di lavoro accessorio
sia compatibile e cumulabile con integrazioni salariali ed altre prestazioni a
sostegno del reddito.
1.Premessa e quadro normativo.
Il caso in cui il lavoratore in cassa integrazione svolga
altra attività di lavoro (subordinato o autonomo) remunerata, è regolato dal
combinato disposto dell’articolo 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 9
novembre 1945, n. 788 e dall’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86 (convertito con legge 20 maggio 1988 n. 160).
La prima norma stabilisce che l’integrazione salariale «non
sarà (…) corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del
lavoro si dedichino ad altre attività remunerate»; l’articolo 8, comma 4, del
D.L. n. 86/1988 precisa che «il lavoratore che svolga attività di lavoro
autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha
diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate».
Come già chiarito con circolare n. 179 del 12 dicembre 2002
(le cui disposizioni devono ritenersi superate dalla presente circolare), il
combinato disposto delle norme citate non sancisce tuttavia una incompatibilità
assoluta delle prestazioni integrative del salario con il reddito derivante
dallo svolgimento di una attività lavorativa sia essa autonoma oppure
subordinata.
Per un consolidato orientamento della Corte di Cassazione,
l’articolo 3 del D.Lgs.Lgt. 788/1945 si interpreta «nel senso che lo
svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata od
autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto
all’integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all’integrazione
per l’intero periodo predetto ma solo una riduzione dell’integrazione medesima
in proporzione ai proventi di quell’altra attività lavorativa. Ai fini
dell’applicazione di tale principio – mentre in caso di attività lavorativa
subordinata può presumersi l’equivalenza della retribuzione alla corrispondente
quota d’integrazione salariale – in ipotesi, invece, di attività lavorativa
autonoma grava sul lavoratore (al fine del riconoscimento del suo diritto a
mantenere l’integrazione salariale per la differenza) l’onere di dimostrare che
il compenso percepito per la detta attività è inferiore all’integrazione
salariale stessa» (Cass. n. 12487 del 23/11/1992).
Resta comunque necessaria la comunicazione preventiva resa
dal lavoratore alla sede provinciale dell’Istituto circa lo svolgimento
dell’attività secondaria, come previsto al comma 5°, dell’art. 8 della L.
160/88, al fine di evitare la decadenza dal diritto alle prestazioni per tutto
il periodo della concessione.
Allo scopo di chiarire ulteriormente il quadro, si
riepilogano di seguito le circostanze in cui si può dar luogo:
- all’incompatibilità tra la nuova attività lavorativa e
l’integrazione salariale e alla conseguente cessazione del rapporto di lavoro
su cui è fondata;
- alla totale cumulabilità della remunerazione collegata alla
nuova attività con l’integrazione salariale;
- ad una parziale cumulabilità dei redditi da lavoro con
l’integrazione salariale.
2. Incompatibilità del nuovo rapporto di lavoro: cessazione
del rapporto di lavoro che dava luogo all’integrazione salariale.
Si ha incompatibilità nel caso in cui il lavoratore
beneficiario dell’integrazione salariale abbia iniziato un nuovo rapporto di
lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. In questo caso, come
affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 195 del 1995), «il nuovo
impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un
diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e,
quindi, (…) la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per
cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento».
2.1 Disposizioni
particolari per i lavoratori dei vettori aerei (articolo 2, comma 5-quater, del
decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134).
Rispetto alla regola generale del venir meno del precedente
rapporto di lavoro (e quindi del diritto all’integrazione salariale) in caso di
stipula di un nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, la norma
contenuta nell’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n.
134 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166) pone
una parziale deroga, con esclusivo riguardo alle ipotesi di cassa integrazione
guadagni straordinaria concessa al personale, anche navigante, dei vettori
aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione
o trasformazioni societarie (ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291). In questi casi la norma prevede eccezionalmente che «i
lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo
indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle
procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno
diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria
e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del
quadriennio». Va rilevato che, anche in questo caso il rapporto di lavoro da
cui trae origine l’integrazione salariale cessa, anche se, in via eccezionale e
nelle sole ipotesi previste dalla normativa, viene ripristinato al fine di
consentire la fruizione dell’integrazione salariale nel residuo periodo
inizialmente previsto.
Di conseguenza, nel corso del nuovo rapporto di lavoro non
potrà darsi luogo a cumulabilità, neppure parziale, dell’integrazione salariale
con relativo reddito.
A questa conclusione conducono due ordini di motivi: da una
parte l’osservazione che la reviviscenza del vecchio rapporto di lavoro avvenga
solo in alcuni casi di cessazione dal nuovo contratto (licenziamento per
giustificato motivo oggettivo e procedure di cui agli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223); dall’altra il dato letterale riguardante
l’effetto, che è quello di «rientrare nel programma di cassa integrazione
guadagni straordinaria ed usufruire della relativa indennità» e non già quello
di rientrare nel rapporto di lavoro precedente.
3. Compatibilità tra nuova attività di lavoro e integrazione
salariale: cumulabilità totale dell’indennità con la remunerazione.
Si ha piena compatibilità tra attività di lavoro ed
integrazione salariale, laddove la nuova attività di lavoro dipendente
intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in
periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività
lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale.
In tali casi l’integrazione salariale è pienamente cumulabile
con la remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa.
Quest’ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di
lavoro siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell’orario ordinario
giornaliero) e sia verticale (con prestazione del lavoro per intere giornate in
periodi predeterminati). Del resto nell’ipotesi di part-time verticale
l’integrazione salariale è dovuta soltanto nei periodi in cui sarebbe stata
espletata l’attività lavorativa.
Da ultimo si segnala che si può avere compatibilità anche tra
un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno part-time, purché le due
attività siano tra loro comunque compatibili nel limite dell’orario massimo
settimanale di lavoro.
4. Compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali
con le prestazioni di lavoro accessorio.
Come già illustrato dalla circolare n. 75 del 26 maggio 2009,
l’art. 7-ter, comma 12, lettera b) del decreto legge n. 5/2009 (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 33/2009), nel modificare l’art. 70 del D.Lgs.
10.9.2003 n. 276 sul lavoro accessorio, aggiunge il comma 1-bis, che recita:
«in via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono
essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro
per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con
sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L’Inps provvede a sottrarre
dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario
o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni
di lavoro accessorio».
L’art. 2, comma 148, lett. g), L. 23.12.2009 n. 191 ha esteso
la portata di tale disposizione anche all’anno 2010.
La suddetta norma - con efficacia quindi limitata agli anni
2009 e 2010 - consente ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di effettuare lavoro
accessorio in tutti i settori produttivi e per tutte le attività con il limite
massimo di 3.000 euro per anno solare.
Il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei
contributi previdenziali) è riferito al singolo lavoratore; pertanto va
computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso
percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate
nei confronti di diversi datori di lavoro.
Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro
accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non
sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all’Istituto.
Le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite
dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere
applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità
parziale della retribuzione Il lavoratore ha inoltre l’obbligo di presentare
preventiva comunicazione all’Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro
accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di
3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso
determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli
altri redditi per lavoro accessorio.
5. Cumulabilità parziale tra integrazione salariale e reddito
derivante da una nuova attività lavorativa
Al di fuori dai casi descritti ai punti da 2 a 4 potrà darsi
luogo a cumulabilità parziale tra la remunerazione derivante da attività
lavorativa e le integrazioni salariali.
In via generale l’integrazione salariale non è dovuta per le
giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre attività
remunerate, di conseguenza il reddito derivante dalla nuova attività di lavoro
non è normalmente cumulabile con l’integrazione salariale. In tali casi il
trattamento di integrazione salariale verrà sospeso per le giornate nella quali
è stata effettuata la nuova attività lavorativa.
Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale,
qualora il lavoratore dimostri che il compenso (o provento) per tale attività è
inferiore all’integrazione stessa, avrà diritto ad una quota pari alla
differenza tra l’intero importo dell’ integrazione salariale spettante e il
reddito percepito.
5.1 Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il
reddito da lavoro subordinato: rapporto di lavoro a tempo determinato e
contratto di lavoro part-time.
Nel caso in cui il beneficiario della integrazione salariale
stipuli un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, tale contratto
risulta compatibile con il diritto all’integrazione salariale. Se il reddito
derivante dalla nuova attività lavorativa è inferiore all’integrazione, sarà
possibile il cumulo parziale della stessa con il reddito, a concorrenza
dell’importo totale della integrazione spettante.
Analogamente nel caso in cui il lavoratore - beneficiario di
integrazione salariale rispetto ad un rapporto di lavoro a tempo pieno -
stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (sia esso a
tempo determinato o indeterminato), sarà possibile il cumulo parziale dell’integrazione
salariale con il reddito derivante da tale attività anche se, tale attività - a
differenza del caso contemplato al punto 3 - non sarebbe compatibile con il
contratto di lavoro che ha dato luogo all’integrazione salariale, in quanto
parzialmente sovrapponibile.
5.2 Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il
reddito da lavoro autonomo o simili.
Se il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione
salariale intraprende una nuova attività di lavoro autonomo, non rileva il fatto
che il lavoro sospeso sia a tempo parziale o a tempo pieno, né il tempo
dedicato alla prestazione di lavoro autonomo e neanche il fatto che tale nuova
attività non comporti una contestuale tutela previdenziale di natura
obbligatoria: non sussiste alcuna presunzione circa la possibile equivalenza
tra il provento di tale attività e la misura dell’integrazione salariale cui il
lavoratore avrebbe avuto diritto.
Spetterà pertanto al lavoratore interessato dimostrare e
documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale
al fine di consentire all’Istituto l’erogazione dell’eventuale quota
differenziale di integrazione salariale.
Nel caso in cui l’ammontare dei redditi non sia agevolmente
quantificabile o collocabile temporalmente, l’Istituto deve comunque sospendere
l’erogazione delle integrazioni salariali al momento della comunicazione
preventiva.
Si segnala che rientrano in tale ipotesi anche le somme
percepite per incarichi pubblici elettivi o in virtù di un rapporto di servizio
onorario con la Pubblica Amministrazione.
6. Regime dell’accredito della contribuzione figurativa nelle
ipotesi di compatibilità/cumulabilità totale e parziale.
Si illustra il regime dell’accredito della contribuzione
figurativa con riferimento alle diverse ipotesi di compatibilità e cumulabilità
illustrate nella presente circolare.
Si osserva in premessa che nelle ipotesi di compatibilità tra
la nuova attività di lavoro e l’integrazione salariale (di cui al precedente
punto 3), la contribuzione per cassa integrazione guadagni e quella
obbligatoria per l’attività effettivamente prestata si riferiscono a periodi
temporalmente non coincidenti o comunque non sovrapposti, pertanto non si
pongono particolari questioni e l’accredito della contribuzione figurativa
collegato al godimento della prestazione di cassa integrazione sarà effettuato
in base ai criteri generali.
Diversamente, qualora l’importo della prestazione di
integrazione salariale stabilito debba essere proporzionalmente ridotto in
conseguenza dello svolgimento di un’attività di lavoro, subordinato o autonomo
(casi di incumulabilità relativa) l’accreditamento dei contributi figurativi
dovrà essere effettuato in quota integrativa, in misura corrispondente alla
quota retributiva pari alla differenza tra l’intera retribuzione presa a base
per il calcolo dell’integrazione salariale e la retribuzione percepita in
relazione all’attività svolta. In tale ipotesi la contribuzione obbligatoria
relativa all’attività effettivamente svolta verrà accreditata nella gestione di
competenza e darà luogo, laddove ne ricorrano le condizioni, alle prestazioni
previste dall’ordinamento delle medesime gestioni.
6.1 Regime dell’accredito della contribuzione figurativa in
caso di svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio negli anni 2009 e 2010.
Chiarimenti.
Per quanto riguarda, infine, le fattispecie di compatibilità
e cumulabilità delle integrazioni salariali con le prestazioni di lavoro
accessorio (di cui al precedente punto 4) e, in genere, di compatibilità e
cumulabilità delle altre prestazioni a sostegno del reddito con le prestazioni
di lavoro accessorio per gli anni 2009 e 2010, trova applicazione un diverso
meccanismo. In tali casi, ai fini della corretta applicazione della norma di
cui al comma 1bis dell’articolo 70 del d.lgs n. 276/2003, si rende necessario
che la quota di contribuzione IVS (pari a 1,3 Euro per ogni buono lavoro del
valore di 10 Euro) affluisca alla gestione a carico della quale è posto l’onere
dell’accredito figurativo correlato alle prestazioni integrative o di sostegno
al reddito, a parziale ristoro del relativo onere. Ne consegue che in tali casi
la quota IVS predetta non dovrà essere accreditata sulla posizione contributiva
del singolo lavoratore, a conferma ulteriore di quanto illustrato nel messaggio
12082 del 4 maggio 2010, e a scioglimento definitivo della riserva formulata
nella circolare 88 del 9 luglio 2009, punto 4.
(...omissis...)