INPS - INAIL - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO- ISTRUZIONI

 

L’art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo sostituito dall’art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede l’applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla data di notifica della cartella e sino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

A seguito di quanto disposto dalle norme relative all’individuazione della competenza ad adottare gli atti della Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 4, 14 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura del citato interesse di mora viene fissata con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Ciò premesso, si informa che Inail e Inps, rispettivamente, con nota del 27 settembre 2010 e circolare n. 128 del 1° ottobre 2010, hanno segnalato che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. prot. 2010/124566 del 7 settembre 2010, ha stabilito la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo dal 6,8358% al 5,7567% in ragione d’anno.

Tale variazione decorre dal 1° ottobre 2010.

I predetti istituti rimarcano che, ai sensi dell’art. 116, comma 9, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure indicate dal comma 8 dello stesso articolo, alle lettere a) e b), per i casi di morosità e di evasione contributiva, senza che si sia provveduto all’integrale versamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturano gli interessi di mora di cui al menzionato art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

Pertanto, anche per questa fattispecie trova applicazione, a partire dal 1° ottobre 2010, la nuova misura dell’interesse di mora.

A norma dell’art. 116, comma 8, della Legge n. 388/2000, i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali, con il limite massimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (lettera a));

- in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero (cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate), al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, con il limite massimo del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.