INPS -
INAIL - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO
DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO- ISTRUZIONI
L’art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, nel testo sostituito dall’art. 14, comma 1, del Decreto
Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede l’applicazione degli interessi di
mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla
data di notifica della cartella e sino alla data di pagamento, ad un tasso da
determinarsi annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
A seguito di quanto disposto dalle norme relative
all’individuazione della competenza ad adottare gli atti della Pubblica
Amministrazione, di cui agli articoli 4, 14 e 16 del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165, la misura del citato interesse di mora viene fissata con
apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Ciò premesso, si informa che Inail e Inps, rispettivamente,
con nota del 27 settembre 2010 e circolare n. 128 del 1° ottobre 2010, hanno
segnalato che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. prot. 2010/124566 del 7 settembre 2010, ha stabilito la
riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle
somme iscritte a ruolo dal 6,8358% al 5,7567% in ragione d’anno.
Tale variazione decorre dal 1° ottobre 2010.
I predetti istituti rimarcano che, ai sensi dell’art. 116,
comma 9, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il raggiungimento del tetto
massimo delle sanzioni civili nelle misure indicate dal comma 8 dello stesso
articolo, alle lettere a) e b), per i casi di morosità e di evasione
contributiva, senza che si sia provveduto all’integrale versamento del dovuto,
sul solo debito contributivo maturano gli interessi di mora di cui al
menzionato art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.
Pertanto, anche per questa fattispecie trova applicazione, a
partire dal 1° ottobre 2010, la nuova misura dell’interesse di mora.
A norma dell’art. 116, comma 8, della Legge n. 388/2000, i
soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei
contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero
vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o
premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni
obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al
tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali, con il
limite massimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro
la scadenza di legge (lettera a));
- in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce
obbligatorie omesse o non conformi al vero (cioè nel caso in cui il datore di
lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta
rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate), al pagamento di
una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, con il limite massimo del
60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge.