inAIL - DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE
CONTRIBUTIVA - CIRCOLARE N. 39/2010
Con circolare n. 39 del 15 ottobre 2010, l’Inail ha
aggiornato, per i soli aspetti interessati da innovazioni normative successive,
le istruzioni fornite nella circolare n. 17 del 20 marzo 1998 in tema di somme
e valori esclusi dall’imponibile ai fini fiscali e contributivi, ovvero ai soli
fini contributivi.
La circolare in commento è pubblicata sul sito del Collegio
in calce alla presente nota.
Somme e valori esclusi dall’imponibile ai fini fiscali e
contributivi
Erogazioni liberali in occasione di festività o ricorrenze e
sussidi occasionali.
Il Decreto-Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla
Legge 24 luglio 2008, n. 126 all’art, 2, comma 6, ha abrogato la lettera b) del
comma 2 dell’art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, che prevedeva la non concorrenza alla formazione del reddito di
lavoro dipendente:
- delle erogazioni liberali concesse in occasione di
festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non
superiori, nel periodo di imposta, ad € 258,23;
- dei sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti
esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti
vittime dell’usura ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a
fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto
opposto a richieste estorsive ai sensi del Decreto-Legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito con modificazioni dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 172.
A seguito della suddetta abrogazione, le erogazioni liberali
ed i sussidi di cui trattasi, corrisposti dai datori di lavoro ai propri
dipendenti, dal 29 maggio 2008 concorrono interamente alla formazione del
reddito di lavoro dipendente.
Circa l’imponibilità delle erogazioni liberali, l’INAIL
ricorda tuttavia che – come precisato dalla circolare congiunta dell’Agenzia
delle Entrate e del Ministero del Lavoro n. 59/E del 22 ottobre 2008 – restano
comunque ferme le specifiche fattispecie indicate dall’art. 51 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 917/1986.
In particolare, il comma 3 di tale articolo stabilisce che il
valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, secondo i criteri individuati
dalla medesima norma, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente,
se complessivamente di importo non superiore, nel periodo di imposta, ad euro
258,23; laddove, invece, il suddetto valore sia superiore al citato limite, lo
stesso concorre interamente alla formazione del reddito.
La circolare congiunta sopra richiamata ha posto in rilievo
che quanto previsto dal menzionato comma 3 dell’art. 51 trovi applicazione nel
caso in cui il benefit consista in una liberalità corrisposta in natura.
Pertanto, con l’abrogazione della disposizione agevolativa relativa alle erogazioni liberali, queste
ultime, ove siano corrisposte in natura (sotto forma di beni o servizi o di
buoni rappresentativi degli stessi) possono comunque essere escluse dalla
formazione del reddito se di importo non superiore, nel periodo di imposta, ad
euro 258, 23.
Non è inoltre necessario che il bene o il servizio sia
erogato alla generalità o a categorie di dipendenti, né che sia offerto in
occasione di festività o ricorrenze. Peraltro, se il valore in questione,
determinato secondo i criteri forniti dall’art. 51, comma 3, supera la soglia
di euro 258,23, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Servizio di vitto e mensa.
Nel richiamare le istruzioni impartite nella circolare n.
17/1998, aggiornate dalla circolare n. 43 del 16 giugno 1998, l’Inail rammenta
che il Ministero delle Finanze, con Risoluzione n. 41/E del 23 marzo 2000, ha
precisato che l’esclusione dal reddito imponibile delle indennità sostitutive
di mensa sino al tetto giornaliero di L. 10.240 (euro 5,29) opera per i
lavoratori che si trovano nelle seguenti condizioni:
- orario di lavoro che comprenda la pausa pranzo;
- lavoro stabile presso una unità produttiva;
- ubicazione dell’unità produttiva in un luogo che, in
relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consenta di recarsi,
senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, ad un luogo di ristorazione.
A seguito della emanazione del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante la disciplina delle
caratteristiche del buono pasto e la regolamentazione dell’utilizzo dello
stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate,
l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 118/E del 20 ottobre 2006, ha poi
espresso l’avviso che il buono pasto non concorre, quale compenso in natura,
nei limiti di euro 5,29 giornalieri, alla formazione della base imponibile
fiscale e contributiva del lavoratore assunto con contratto a tempo pieno o a
tempo parziale.
Pertanto, l’esenzione dalla base imponibile opera sia per i
dipendenti che osservano un orario di lavoro che preveda una pausa pranzo, sia
per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, la cui articolazione dell’orario
di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo, ove fruiscano di buoni
pasto.
Opere e servizi di utilita’
sociale.
I criteri che identificano gli oneri di utilità sociale,
oltre ad essere rinvenibili nel testo dell’art. 100, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 917/1986 (il quale fa riferimento alle “spese
relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o
categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di
educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”),
sono stati ulteriormente precisati dall’Agenzia delle Entrate nelle Risoluzioni
n. 34/E del 10 marzo 2004 e n. 26/E del 29 marzo 2010.
In particolare, ai fini dell’esclusione dalla formazione del
reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, comma 2, lett. f), del citato
decreto, devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
- la spesa deve essere sostenuta volontariamente dal datore
di lavoro e non in adempimento di un vincolo contrattuale;
- deve trattarsi di opere e servizi messi a disposizione
della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
- tali opere e servizi devono perseguire specifiche finalità
di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate,
l’esclusione dalla tassazione opera anche nelle ipotesi in cui i predetti
servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a
strutture esterne all’azienda.
In quest’ultimo caso, tuttavia, il dipendente deve risultare
estraneo al rapporto che intercorre tra l’azienda e l’effettivo prestatore del
servizio e, in particolare, non deve risultare beneficiario dei pagamenti
effettuati dalla propria azienda in relazione all’obiettivo di fornitura dei
servizi medesimi.
Restano inoltre escluse dall’ambito applicativo della norma
di esenzione le ipotesi di erogazione di somme, anche indirette, da parte del
datore di lavoro, che possono consistere in rimborsi o anticipazioni di spese
sostenute dal dipendente.
In altri termini, l’esenzione è riferibile soltanto alle
erogazioni in natura e non si estende alle erogazioni sostitutive in denaro.
Peraltro, gli oneri di utilità sociale che non concorrono
alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche se corrisposti in
denaro, sono espressamente indicati dall’art. 51, comma 2, lett. f-bis), del Decreto
del Presidente della Repubblica n. 917/1986, e riguardano esclusivamente le
somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie
di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei
familiari indicati nell’art. 12 dello stesso decreto (coniuge, figli compresi i
figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati o affiliati, i
genitori, generi e nuore, fratelli e sorelle), nonché per borse di studio a
favore dei medesimi familiari.
Rinuncia all’accredito contributivo da parte del lavoratore.
L’Istituto ricorda che l’art. 51, comma 2, del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 917/1986, alla lettera i-bis), aggiunta
dall’art. 1, comma 14, della Legge 23 agosto 2004, n. 243, ha previsto la non
concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle quote di
retribuzione derivanti dall’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito
contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità,
vecchiaia e superstiti e le forme sostitutive della medesima, riconosciuta,
limitatamente al periodo 2004-2007, al lavoratore
dipendente che, pur avendo maturato il diritto alla pensione di anzianità,
avesse deciso di continuare a lavorare, posticipando quindi la data di detto
pensionamento.
Somme e valori esclusi dall’imponibile ai soli fini
contributivi
Erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali
(cosiddetti “premi di risultato”).
L’art. 29, comma 4, lett. f), del Decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall’art. 6,
comma 1, del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, ha stabilito
l’esclusione dalla base imponibile, nei limiti e alle condizioni indicate
dall’art. 2 della Legge 23 maggio 1997, n. 135, delle erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono
incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal
contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività,
qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori
dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
Ai sensi delle norme sopra richiamate, le erogazioni di cui
trattasi, fino al 31 dicembre 2007, sono state escluse dalla base imponibile,
entro il limite massimo del 3% della retribuzione contrattuale percepita
nell’anno solare di riferimento.
Il regime contributivo agevolato (cosiddetta
“decontribuzione”) disciplinato dall’art. 2 della Legge n. 135/1997 è stato
abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2008, dall’art. 1, comma 67, della Legge
24 dicembre 2007, n. 247 (Cfr. la nostra circolare n. 76 su “l’Informazione” n.
5 del 1°.2.2008).
Pertanto, a partire da tale data, le erogazioni previste dai
contratti di secondo livello rientrano nel computo della retribuzione
imponibile.
In sostituzione del regime di “decontribuzione”, l’art. 1,
comma 67, della Legge n. 247/2007, ha introdotto, in via sperimentale per il triennio
2008-2010, nel limite delle risorse di un apposito
Fondo e a domanda delle imprese, uno sgravio contributivo sulle erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo
livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui
struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità
ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento
economico dell’impresa e dei suoi risultati.
Sulla base di quanto disposto dalla citata norma, i Decreti
del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, 7 maggio 2008 e 17 dicembre 2009, hanno disciplinato le modalità
attuative dello sgravio contributivo, rispettivamente, per l’anno 2008 e l’anno
2009.