D.L.VO
26/2/1999 N. 46 - MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO - DECRETO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE 28/6/1999
Sulla
Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1999, n. 168 è stato pubblicato il decreto del
Ministero delle Finanze 28 giugno 1999, recante "Definizione delle
modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'articolo 28,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
Il
provvedimento detta le norme di attuazione delle nuove modalità di pagamento
delle somme iscritte a ruolo, in relazione alle previsioni contenute al
riguardo nell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal
decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.
Come
noto, il provvedimento da ultimo citato, che ha attuato il riordino della
riscossione mediante ruolo, ha in larga misura riscritto il D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, e ha fra l'altro, esteso il meccanismo di esazione mediante ruolo
alle entrate di tutti gli enti pubblici, con la sola esclusione di quelli
economici. Detta estensione riguarda, quindi, anche i crediti degli enti
pubblici previdenziali, per contributi, premi, sanzioni e somme aggiuntive. Il
citato art. 28 del D.P.R. n. 602/1973, nella versione introdotta dall'art. 13
del decreto legislativo n. 46/1999, prevede che il pagamento delle somme
iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli del concessionario,
le agenzie postali e le banche, e amplia i canali di pagamento di tali somme,
prevedendo che, con apposito decreto, ne siano fissate le modalità anche con
mezzi diversi dal contante. In attuazione di tale previsione, il decreto
ministeriale 28 giugno 1999 definisce le nuove modalità operative di pagamento.
L'art. 1 disciplina, innanzitutto, il pagamento presso il concessionario. In
particolare dispone che il pagamento, integrale o parziale, delle somme
iscritte a ruolo può essere effettuato all'ufficiale della riscossione, ovvero
presso gli sportelli dei concessionari del servizio nazionale della riscossione
che ha notificato la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo.
L'art.
2 detta disposizioni in merito al pagamento presso le agenzie postali e le
banche.
In
particolare, prevede che:
-
il pagamento integrale delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato
presso qualunque banca o agenzia postale. A tale fine va utilizzato l'apposito
modello, di cui all'allegato 1 al decreto, che il concessionario deve unire
alla cartella di pagamento;
-
il pagamento parziale delle somme
iscritte a ruolo può essere effettuato presso le agenzie postali, utilizzando
il bollettino di c/c postale (mod. F35) di cui allegato 2 al decreto. Tale
bollettino deve essere utilizzato, oltre che per il pagamento parziale, anche
per il pagamento integrale, ma tardivo delle somme iscritte a ruolo, e per il
pagamento delle rate dovute a seguito dei provvedimenti di dilazione
eventualmente concessi al debitore, ai sensi degli artt. 19 del D.P.R. n.
602/1973 e 26 del decreto legislativo n. 46/1999, concernenti, rispettivamente,
la dilazione del pagamento delle imposte e la rateazione delle entrate diverse
da quelle dello Stato e di quelle non tributarie.
L'art.
3 consente di effettuare il pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante
l'utilizzo di carte Pagobancomat presso gli sportelli dei concessionari e delle
agenzie postali che hanno attivato i relativi terminali elettronici. In tal
caso, il pagamento ha carattere liberatorio, e l'importo del pagamento eseguito
con tale modalità non può comunque eccedere quello autorizzato dalla banca
emittente la carta al momento della richiesta di utilizzo. Infine, alcune
disposizioni concernono il pagamento fuori dal territorio nazionale. L'art. 28,
comma 2 del D.P.R. n. 602/1973 prevede, infatti, che il pagamento fuori dal
territorio nazionale delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato
mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal
concessionario nella cartella di pagamento. Per tale ipotesi, l'art. 4 del decreto 28 giugno 1999 dispone che il
contribuente, in occasione del pagamento, deve indicare una serie di dati, che
permettano al concessionario di individuare con esattezza la cartella di
pagamento che viene pagata. Più precisamente, il contribuente deve indicare:
-
il numero della cartella di pagamento;
-
il proprio codice fiscale;
-
in ipotesi di pagamento parziale, il numero progressivo evidenziato nella
cartella di pagamento, nonché l'importo di ognuno degli addebiti che intende
pagare.
Le
norme contenute nel decreto 28 giugno 1999 hanno efficacia retroattiva, dal 1°
luglio 1999, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 46/1999.