D.L.VO 26/2/1999 N. 46 - MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO - DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 28/6/1999

 

Sulla Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1999, n. 168 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Finanze 28 giugno 1999, recante "Definizione delle modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

Il provvedimento detta le norme di attuazione delle nuove modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo, in relazione alle previsioni contenute al riguardo nell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.

Come noto, il provvedimento da ultimo citato, che ha attuato il riordino della riscossione mediante ruolo, ha in larga misura riscritto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e ha fra l'altro, esteso il meccanismo di esazione mediante ruolo alle entrate di tutti gli enti pubblici, con la sola esclusione di quelli economici. Detta estensione riguarda, quindi, anche i crediti degli enti pubblici previdenziali, per contributi, premi, sanzioni e somme aggiuntive. Il citato art. 28 del D.P.R. n. 602/1973, nella versione introdotta dall'art. 13 del decreto legislativo n. 46/1999, prevede che il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche, e amplia i canali di pagamento di tali somme, prevedendo che, con apposito decreto, ne siano fissate le modalità anche con mezzi diversi dal contante. In attuazione di tale previsione, il decreto ministeriale 28 giugno 1999 definisce le nuove modalità operative di pagamento. L'art. 1 disciplina, innanzitutto, il pagamento presso il concessionario. In particolare dispone che il pagamento, integrale o parziale, delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato all'ufficiale della riscossione, ovvero presso gli sportelli dei concessionari del servizio nazionale della riscossione che ha notificato la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo.

L'art. 2 detta disposizioni in merito al pagamento presso le agenzie postali e le banche.

In particolare, prevede che:

- il pagamento integrale delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso qualunque banca o agenzia postale. A tale fine va utilizzato l'apposito modello, di cui all'allegato 1 al decreto, che il concessionario deve unire alla cartella di pagamento;

- il pagamento parziale  delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso le agenzie postali, utilizzando il bollettino di c/c postale (mod. F35) di cui allegato 2 al decreto. Tale bollettino deve essere utilizzato, oltre che per il pagamento parziale, anche per il pagamento integrale, ma tardivo delle somme iscritte a ruolo, e per il pagamento delle rate dovute a seguito dei provvedimenti di dilazione eventualmente concessi al debitore, ai sensi degli artt. 19 del D.P.R. n. 602/1973 e 26 del decreto legislativo n. 46/1999, concernenti, rispettivamente, la dilazione del pagamento delle imposte e la rateazione delle entrate diverse da quelle dello Stato e di quelle non tributarie.

L'art. 3 consente di effettuare il pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante l'utilizzo di carte Pagobancomat presso gli sportelli dei concessionari e delle agenzie postali che hanno attivato i relativi terminali elettronici. In tal caso, il pagamento ha carattere liberatorio, e l'importo del pagamento eseguito con tale modalità non può comunque eccedere quello autorizzato dalla banca emittente la carta al momento della richiesta di utilizzo. Infine, alcune disposizioni concernono il pagamento fuori dal territorio nazionale. L'art. 28, comma 2 del D.P.R. n. 602/1973 prevede, infatti, che il pagamento fuori dal territorio nazionale delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento. Per  tale ipotesi, l'art. 4 del decreto 28 giugno 1999 dispone che il contribuente, in occasione del pagamento, deve indicare una serie di dati, che permettano al concessionario di individuare con esattezza la cartella di pagamento che viene pagata. Più precisamente, il contribuente deve indicare:

- il numero della cartella di pagamento;

- il proprio codice fiscale;

- in ipotesi di pagamento parziale, il numero progressivo evidenziato nella cartella di pagamento, nonché l'importo di ognuno degli addebiti che intende pagare.

Le norme contenute nel decreto 28 giugno 1999 hanno efficacia retroattiva, dal 1° luglio 1999, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 46/1999.