VALUTAZIONE RIMANENZE DI OPERE PLURIENNALI - RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
ALLA RICHIESTA DI CONSULENZA GIURIDICA DELL’ANCE
(R.M.
260/E/2009)
Se nella
determinazione del valore delle rimanenze di opere pluriennali si è tenuto
conto dei costi relativi a lavori affidati in subappalto, sostenuti nel periodo
d’imposta (S.A.L. liquidati al subappaltatore in via
provvisoria), tali costi si possono considerare fiscalmente deducibili nel
medesimo esercizio, nel rispetto del principio di correlazione tra costi e
ricavi.
Questo
quanto dichiara l’Agenzia delle Entrate nella risposta ufficiale fornita
all’ANCE, Protocollo n.954-109712/2010 del 26 ottobre
2010, nella quale trova piena conferma la posizione dell’Associazione che, con
una richiesta di consulenza giuridica (n.954-30/2010
presentata il 27 aprile 2010), ha sollecitato chiarimenti sull’effettiva
portata della Risoluzione n.260/E del 22 ottobre 2009.
Come noto,
con tale Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate, affrontando il trattamento
fiscale e contabile delle trattenute operate dal committente, a garanzia della
corretta realizzazione dei lavori e degli adempimenti contributivi dovuti
dall’appaltatore, si era espressa altresì sulla valutazione fiscale delle
rimanenze di opere pluriennali, con un orientamento che ha suscitato numerose
perplessità.
In
particolare, con riferimento ad un appalto per la realizzazione di un’opera
pubblica di durata pluriennale, per la quale parte dei lavori venivano affidati
in subappalto, l’Agenzia precisava che si rende in ogni caso applicabile il
disposto dell’art.109, comma 2, lett.b, del TUIR-D.P.R. 917/1986, sia relativamente al conseguimento
dei ricavi che con riferimento all’imputazione dei costi fiscalmente deducibili.
In altri
termini, si affermava che:
- i ricavi si considerano conseguiti
dall’appaltatore alla data di ultimazione dell’opera, ossia al momento
dell’accettazione senza riserve di quest’ultima, da parte del committente,
- i costi s’intendono sostenuti dallo stesso
appaltatore soltanto nel periodo d’imposta in cui interviene l’accettazione
definitiva dell’opera.
Pertanto, in
presenza di Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.
liquidati al subappaltatore in via provvisoria), la citata R.M. 260/E/2009
sembrava affermare che l’appaltatore, in ciascun esercizio di esecuzione
dell’opera:
- avrebbe dovuto determinare il valore delle
rimanenze, tenendo conto anche della parte dei costi relativi al subappalto
sostenuti nel periodo d’imposta (S.A.L. liquidati al
subappaltatore in via provvisoria)[1],
- non avrebbe potuto specularmente considerare
tali costi fiscalmente deducibili nel medesimo esercizio.
A giudizio
dell’ANCE, l’orientamento dell’Agenzia contrastava con la stessa finalità della
valutazione “a corrispettivi” delle rimanenze di opere pluriennali, principio
sancito dall’art.93 del TUIR-D.P.R. 917/1986 (“Opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale”), che è
quella di ripartire l’utile di commessa in tutti gli esercizi di esecuzione dei
lavori.
Infatti,
l’applicazione concreta di quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria
nella R.M. 260/E/2009 avrebbe determinato:
- negli esercizi di esecuzione dell’opera, una
rilevante “redditività della commessa” ed una sua conseguente elevata
tassazione (in assenza di costi per il subappalto deducibili),
- nell’esercizio di ultimazione della
prestazione, una rilevante “perdita di commessa” (dovuta all’imputazione, in
quel periodo d’imposta, di tutti i costi connessi al subappalto).
Pertanto,
nella richiesta di consulenza, l’ANCE, ritenendo nella fattispecie in esame
prevalente il principio di correlazione tra costi e ricavi, sancito dall’art.93
del TUIR-D.P.R. 917/1986, rispetto al principio di
competenza, di cui all’art.109 del medesimo TUIR, chiedeva di confermare che,
qualora nella determinazione del valore delle rimanenze (componente positivo di
reddito) si fosse tenuto conto dei costi relativi a lavori affidati in
subappalto, sostenuti nel periodo d’imposta (S.A.L.
liquidati al subappaltatore in via provvisoria), si potesse specularmente
considerare tali costi fiscalmente deducibili nel medesimo esercizio.
Tra l’altro,
quanto affermato dall’Associazione trovava fondamento e giustificazione anche
sotto il profilo contabile, nel Principio Contabile OIC n.23 - “Lavori in corso
su ordinazione”, secondo il quale:
- il valore delle rimanenze di lavori in corso
(componente positivo di reddito) è influenzato anche dai costi relativi al
lavoro svolto dai subappaltatori nell’esercizio (paragrafo D.II.c.5.,
relativo ai metodi o parametri per la determinazione della percentuale di
completamento),
- coerentemente, tra i costi della produzione
(componenti negativi di reddito) vanno rilevati i costi sostenuti
nell’esercizio di esecuzione dell’opera, tra i quali quelli connessi al
subappalto (paragrafo D.I.b., punto 2, riferito al
criterio della percentuale di completamento).
Quindi,
anche contabilmente, l’obiettivo perseguito è quello di riconoscere l’utile di
commessa con l’avanzamento dell’opera.
Con la
recente risposta, l’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo tutta la ricostruzione
dell’ANCE in ordine al caso esaminato, ammette che la ratio
dell’art.93 del TUIR-D.P.R. 917/1986 è proprio quella
di assoggettare ad imposizione la quota parte di utile di commessa riferibile
ad ogni singolo esercizio di esecuzione dell’opera.
Non essendo
specificato, a livello normativo, alcun criterio fiscale per determinare la
ripartizione dell’utile della commessa tra i vari esercizi, l’Amministrazione
finanziaria riconosce che la finalità del citato art.93 viene perseguita con il
riconoscimento, ai fini fiscali, di quanto rilevato in bilancio secondo
corretti principi contabili.
Quindi,
accogliendo integralmente la posizione dell’ANCE, l’Agenzia delle Entrate
ammette la deducibilità fiscale dei costi relativi ai S.A.L.
liquidati in via provvisoria al subappaltatore che hanno concorso alla
valutazione delle rimanenze delle opere ultrannuali.
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[1] La tecnica contabile più utilizzata è,
infatti, quella della “percentuale di completamento”, con il “metodo del costo
sostenuto” (cd. cost to cost), in base al quale la determinazione del valore delle
rimanenze avviene applicando all’ammontare dei ricavi stimati di commessa una
percentuale, data dal rapporto tra costi sostenuti nel periodo d’imposta per
l’esecuzione dei lavori, ivi compresi quelli relativi al subappalto ed i costi
totali stimati (cfr. Principio Contabile OIC n. 23, par. D.II.c.).