RIVALUTAZIONE DELLE AREE
EDIFICABILI POSSEDUTE DA PRIVATI - RIDUZIONE DEL VALORE DI
PERIZIA
È possibile
fruire nuovamente della rivalutazione, con il pagamento dell’imposta
sostitutiva dell’IRPEF nella misura del 4%, anche per le aree che, già
rivalutate in passato, abbiano subito, nel corso del tempo, una diminuzione di
valore.
Questa
l’indicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.111/E
del 22 ottobre 2010, in vista dell’imminente scadenza del termine ultimo,
fissato al prossimo 31 ottobre 2010, per fruire della rivalutazione delle aree
possedute da soggetti non esercenti attività commerciale, mediante il pagamento
di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 4% del nuovo valore risultante da
apposita perizia giurata di stima[1].
Già in
passato, con riferimento alle precedenti proroghe e riaperture dei termini
della rivalutazione[2], l’Amministrazione ha ammesso la possibilità di
procedere alla rideterminazione del valore di aree che avevano già fruito della
medesima agevolazione, versando l’imposta sostitutiva del 4%, calcolata sul nuovo
valore stimato del terreno e chiedendo il rimborso di quanto già versato in
occasione della precedente rivalutazione[3].
Con la nuova
pronuncia, l’Agenzia ammette ora tale possibilità anche nel caso in cui le aree
già rivalutate abbiano subito, nel frattempo, una riduzione del proprio valore.
Tale
situazione potrebbe ricorrere proprio in periodi, come quello attuale, in cui i
valori immobiliari, anche delle aree edificabili, potrebbero aver subito delle
contrazioni.
In
quest’ottica, la precisazione ministeriale assume particolare rilevanza, tenuto
conto che la rivalutazione produce effetti, oltrechè
ai fini del calcolo delle plusvalenze derivanti dalla eventuale cessione delle
aree[4], anche relativamente alle imposte sul trasferimento, ossia alle imposte
di registro, ipotecaria e catastale, in quanto il valore rideterminato dei
terreni costituisce quello minimo di riferimento per l’applicazione dei
medesimi tributi.
In
particolare, per far valere il nuovo valore del terreno, il contribuente deve:
- far redigere e giurare una nuova perizia di
stima del valore delle aree, determinato alla data del 1° gennaio 2010[5],
entro il 2 novembre 2010 (termine così posticipato, tenuto conto che il 31
ottobre 2010 cade in giorno festivo);
- effettuare il pagamento dell’imposta
sostitutiva dovuta, tramite modello F24, entro il 2
novembre 2010, o per intero, oppure rateizzando l’importo da versare in 3 rate
annuali di uguale ammontare, secondo le seguenti scadenze:
§ I rata: 2 novembre 2010,
§ II rata: 31 ottobre 2011, con gli interessi
annuali del 3%,
§ III rata: 31 ottobre 2012, con gli interessi
annuali del 3%;
- richiedere a rimborso l’imposta sostitutiva
versata in occasione delle precedenti rivalutazioni, ai sensi dell’art.38 del D.P.R.
602/1973[6] e, nel caso in cui si sia precedentemente optato per il pagamento
rateale dell’imposta, sospendere il pagamento delle eventuali quote residue non
ancora versate[7].
Per tutto
ciò che concerne i soggetti beneficiari, le modalità applicative e gli
adempimenti richiesti per accedere alla rivalutazione delle aree, si rinvia al
Dossier ANCE n.03 del 26 marzo 2010.
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[1] Cfr.
art.2, comma 229, legge 191/2009 (Finanziaria 2010).
[2] In
proposito, si ricorda che tale misura è stata introdotta, per la prima volta,
dall’art.7, della legge 448/2001, ed è stata oggetto, nel tempo, di diverse
proroghe e riaperture di termini. Da ultimo, l’art.2, comma 229, della legge
191/2009 (Finanziaria 2010), ha reintrodotto tale possibilità fino al 31
ottobre 2010 (posticipato al 2 novembre 2010, tenuto conto che il 31 ottobre
cade in giorno festivo), per i terreni agricoli ed edificabili posseduti al 1°
gennaio 2010.
[3] Cfr., da
ultimo, C.M. n.10/E/2006 e R.M. n.236/E/2008.
[4] Ai sensi
degli artt.67, comma 1, lett.a-b, e 68, commi 1-2, del TUIR - D.P.R. 917/1986.
[5] In
sostanza, la data del 1° gennaio 2010 deve essere assunta, sia ai fini della
verifica del possesso del terreno da rivalutare, sia come data rispetto alla
quale va determinato il nuovo valore dello stesso. L’art.7 della legge 448/2001
che, come detto, ha introdotto il beneficio per la prima volta, ha previsto,
infatti, “...per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti
alla data del 1° gennaio 2002 (ora 1° gennaio 2010) può essere assunto, in
luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla
base di una perizia giurata di stima.....” (cfr. in tal senso, tra le altre,
C.M. n.15/E/2002; n.81/E/2002; n.27/E/2003, n.16/E/2005, n.6/E/2006).
[6] In
particolare, l’art.38 del D.P.R. 602/1973 consente, in presenza di determinate
condizioni, il rimborso di tributi entro 48 mesi dal termine di versamento.
[7] Cfr.
anche le C.M. n.16/E/2005, n.35/E/2004 e n.27/E/2003.