IVA - CESSIONE DI
PERTINENZE AD ABITAZIONI EFFETTUATE DA IMPRESA COSTRUTTRICE
(R.M.
N.94/E/2010)
In caso di
cessione, con unico atto, di un’abitazione non di lusso con i requisiti “prima
casa” e di due box ad essa pertinenziali, sulla prima
autorimessa l’IVA si applica con l’aliquota del 4%, mentre sulla seconda
l’imposta è dovuta con l’aliquota del 10%.
Lo conferma
l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.94/E del 5 ottobre 2010, in merito
al trattamento fiscale da riservare alla cessione di due box (censiti nella
medesima categoria catastale C6), entrambi pertinenze
di un’abitazione costituente “prima casa” per l’acquirente.
In
particolare, ribadendo quanto già precisato nella C.M. n.12/E/2007, l’Agenzia
delle Entrate conferma, innanzitutto, che la cessione delle pertinenze segue lo
stesso regime fiscale applicabile, in generale, alla vendita del bene
principale, a condizione che il vincolo pertinenziale
venga evidenziato nell’atto di vendita.
Pertanto,
nell’ipotesi in cui entrambi i box siano posti a servizio di un’abitazione, gli
stessi sono soggetti al medesimo regime fiscale applicabile alla cessione dei
fabbricati abitativi.
In
particolare, la cessione delle due autorimesse pertinenziali,
effettuata da impresa costruttrice entro quattro anni dall’ultimazione dei
lavori, è soggetta ad IVA ai sensi dell’art.10, comma 1, n.8-bis,
del D.P.R. 633/1986 (che stabilisce l’imponibilità ad IVA per la cessione di
abitazioni).
Con
riferimento alla corretta aliquota IVA applicabile, richiamando i precedenti
chiarimenti forniti con la R.M. n.139/E/2007, l’Agenzia delle Entrate, conferma
che:
- la prima pertinenza è imponibile IVA con
l’aliquota prevista per la “prima casa” pari al 4%, in base n. 21) della
Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R.633/1972 (che richiama la nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al
D.P.R. 26 aprile 1986 n.131[1]);
- la seconda pertinenza è imponibile IVA con
aliquota del 10%, in conformità al regime applicabile alle abitazioni non di
lusso, in base al n.127-undecies) della Tabella A,
Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972[2].
In tal caso,
le imposte di registro ed ipo-catastali sono dovute in misura fissa, pari a 168
euro ciascuna (per complessivi 504 euro).
Come
chiarito dalla C.M. n.10/E/2010 nell’ipotesi di cessione, come nel caso di specie,
con un unico atto, di un immobile abitativo e di più pertinenze, tali imposte
sono dovute una sola volta, a prescindere dal numero di unità immobiliari
cedute e dall’aliquota IVA applicata.
Per
completezza, si ricorda che la cessione di un box che non costituisca
pertinenza di un’unità immobiliare a destinazione residenziale segue il regime
IVA applicabile per i trasferimenti di fabbricati strumentali per natura
(art.43, comma 2, D.P.R. 917/1986 - TUIR.
Pertanto,
nell’ipotesi di cessione (da impresa costruttrice e non) nei confronti di
privati, l’IVA è dovuta, in via generale, con l’aliquota del 20%.
Diversamente,
l’IVA si applica con l’aliquota del 10% per le:
- cessioni di porzioni di fabbricato a
prevalente destinazione abitativa (cd. “fabbricati Tupini”)[3]
effettuate da imprese costruttrici (n.127-undecies,
Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972);
- cessioni di porzioni di fabbricato effettuate
dalle imprese che abbiano eseguito interventi incisivi di recupero sul
fabbricato stesso (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia ed urbanistica (n.127-quinquiesdecies,
Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972).
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[1] Tariffa,
Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art.1, nota II-bis,
(omissis)
Le
agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere
a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l’acquisto, anche se con atto
separato, delle pertinenze dell’immobile di cui alla lettera a). Sono
ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le
unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto
dell’acquisto agevolato.
(omissis)
[2] D.P.R.
26 ottobre 1972 n. 633 - Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto
(omissis)
Tabella A,
Parte III - Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10%
(omissis)
n.127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i
criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969 del Ministro dei lavori pubblici
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se
assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro
consorzi, ancorchè non ultimate, purchè
permanga l’originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni
richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella;
fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione,
di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni ed integrazioni, ancorchè non ultimati,
purchè permanga l’originaria destinazione, ceduti da
imprese costruttrici;
(omissis)
[3] Per tali
si intendono i fabbricati nei quali più del 50% della superficie sopra terra
sia destinata ad abitazioni e non più del 25% a negozi. (Art.13, legge 408/1949
e legge 1212/1967).