AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL
RISPARMIO ENERGETICO - AGGIORNAMENTO GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
E’ stata
pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate la nuova Guida alle
agevolazioni fiscali per il risparmio energetico degli edifici (detrazione del
55%), aggiornata al 2010, che contiene le ultime novità relative
all’applicazione del beneficio, introdotto a partire dal 1° gennaio 2007 e, ad
oggi, in scadenza al 31 dicembre 2010[1].
Tra le
novità contenute nella Guida si segnalano quelle relative a:
- obbligo, dal 1° luglio 2010, per le Banche e
le Poste Italiane S.p.A., di operare una ritenuta del 10% all’atto
dell’accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate con la
detrazione del 55%[2].
In merito,
l’Agenzia delle Entrate ricorda quanto già precisato con la Circolare
n.40/E/2010, relativamente alla base di calcolo su cui operare la ritenuta, che
è pari all’importo del bonifico diminuito dell’IVA al 20%.
Inoltre,
viene precisato che la ritenuta non deve essere effettuata quando il pagamento
può essere eseguito con modalità diverse dal bonifico (assegno, vaglia, carta
di credito), come accade per le spese sostenute da soggetti titolari di reddito
d’impresa;
- interventi sull’involucro degli edifici
(strutture opache orizzontali, verticali e finestre, comprensive di infissi):
- definizione dei nuovi valori di trasmittanza termica (D.M. 26 gennaio 2010, che modifica il
D.M. 11 marzo 2008).
In tal
ambito, l’Agenzia specifica che i parametri di riferimento sono quelli
applicabili alla data di inizio dei lavori;
- riconoscimento dell’agevolazione per la
sostituzione di tutte le tipologie di portoni d’ingresso (ossia dotati, o meno,
di componenti vetrati), a condizione che delimitino l’involucro riscaldato
dell’edificio (verso l’esterno, ovvero verso locali non riscaldati), e che
l’intervento rispetti gli indici di trasmittanza
termica richiesti per la sostituzione delle finestre[3];
- adempimenti:
- comunicazione all’Agenzia delle Entrate per
lavori che si protraggono per più annualità, da effettuare entro 90 giorni
successivi alla chiusura di ciascun periodo d’imposta nel quale sono state
sostenute le spese.
In tal
ambito, viene confermato che non produce decadenza dal beneficio il mancato, o
tardivo, invio della comunicazione, ferma restando, però, l’applicazione di
sanzioni da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro (art.11 D.Lgs. 471/1997)[4];
- possibilità di correggere errori materiali
contenuti nella scheda informativa da inviare all’ENEA (ad esempio, dati
anagrafici del contribuente o dei beneficiari della detrazione, dati
identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento, importi di spesa
dichiarati non corrispondenti a quelli effettivi).
La nuova
scheda informativa, in rettifica della precedente, deve essere inviata entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende
portare in detrazione la spesa sostenuta;
- nell’ipotesi di interventi di
ristrutturazione (senza demolizione) con ampliamento dell’edificio esistente,
riconoscimento dell’agevolazione unicamente per le spese riferibili alla parte
già esistente del fabbricato.
Tale regola
vale per interventi che riguardino singoli elementi costruttivi (pareti,
infissi, ecc), ovvero singoli impianti (pannelli solari o caldaie), mentre è
esclusa per interventi di “riqualificazione energetica globale”, dal momento
che, in tal caso, non è possibile differenziare le spese in funzione delle
diverse porzioni dell’immobile[5].
Diversamente,
l’agevolazione non può, comunque, spettare nell’ipotesi di demolizione e
ricostruzione con ampliamento del fabbricato;
- applicabilità in via permanente dell’IVA con aliquota
del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sugli
edifici residenziali (art.2, comma 11, legge 191/2009 - Finanziaria 2010).
A tal
riguardo, l’Amministrazione ribadisce che per fruire dell’IVA agevolata non è
necessario indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata
nell’intervento, adempimento che, invece, è obbligatorio ai fini della
detrazione del 55%[6].
Infine, la
Guida contiene un richiamo alle limitazioni all’applicabilità dell’aliquota IVA
del 10% in caso di interventi che comportino la fornitura di “beni di valore
significativo”, per i quali l’aliquota ridotta spetta solo fino a concorrenza
del valore complessivo della prestazione, al netto del valore dei medesimi
beni[7].
In
considerazione della prossima scadenza dell’agevolazione, l’ANCE ha già avviato
le opportune iniziative volte ad ottenere la proroga del beneficio ed una
eventuale rimodulazione dello stesso, e, contestualmente, l’abolizione, o
quantomeno, la riduzione della ritenuta del 10%.
Per le imprese
“regolari”, infatti, tale misura si traduce unicamente in una minor
disponibilità monetaria, che si aggiunge alle già ingenti problematiche
finanziarie legate all’attuale congiuntura economica negativa ed alla “stretta
creditizia” che sta vivendo il settore.
Si segnala,
infine, che per un riepilogo degli interventi agevolati e della misura della
detrazione spettante, nonchè sui chiarimenti
ministeriali forniti nel corso del 2010, si rinvia al Dossier dell’ANCE di
prossimo aggiornamento.
-----------------------------
[1] Cfr.
art.1, commi 344-349, legge 296/2006 (legge
Finanziaria 2007) e, successivamente, art.1, commi 20-24,
legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008).
[2] Cfr.
art.25 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.
[3] C.M.
n.21/E/2010.
[4] Cfr.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Protocollo n.57639/2009,
C.M. n.21/E/2010.
[5] Infatti,
l’individuazione del fabbisogno di energia primaria riguarda l’intero edifico,
comprensivo della porzione risultante dall’ampliamento (cfr. anche C.M.
n.39/E/2010).
[6] Nonchè, ricorda l’Agenzia delle Entrate, ai fini della
detrazione del 36% per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni
(cfr. Dossier ANCE n.14 del 18/6/10).
[7] Cfr.
Dossier ANCE n.14 del 18/6/10.