IVA
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -
CIRCOLARE MINISTERIALE
(C.
M. 9/7/99, n.151/E)
Il
Ministero delle finanze ha chiarito che l'aliquota IVA del 10 per cento, in
vigore dal 1° gennaio 1998, per le prestazioni di servizi aventi a oggetto la
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di edifici di
edilizia residenziale pubblica, riguarda esclusivamente quelli realizzati da
Stato, enti pubblici territoriali, IACP e loro consorzi e fruenti del pubblico
intervento sotto forma di contributo statale ovvero di finanziamento con fondi
pubblici, restando escluse, tra l'altro, le prestazioni professionali ad essi
inerenti (Tab. A, parte III, n. 127-duodecies, D.P.R. n. 633/1972, inserito
dall'art. 1, comma 11, legge n. 449/1997).
Edilizia
residenziale
Per
edilizia residenziale, in senso generale, si devono intendere i fabbricati da
destinare ad abitazione, distinguendo all'interno di questa definizione i
concetti più specifici di edilizia residenziale privata ed edilizia
residenziale pubblica.
Edilizia
residenziale pubblica
La
prima disposizione legislativa che utilizza il termine "edilizia
residenziale pubblica" stabilisce che "sono considerati alloggi di
edilizia residenziale pubblica gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte
di enti pubblici a totale carico o con il concorso o con il contributo dello
Stato con esclusione degli alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di
programmi di edilizia convenzionata o agevolata" (art. 1, secondo comma,
D.P.R. n. 1035/1972).
Successivamente
la definizione è stata allargata, ricomprendendo tra i soggetti concedenti i
fondi per il finanziamento dell'intervento non più solo lo Stato, ma tutti gli
enti pubblici territoriali, gli IACP e loro consorzi (art. 1, legge n.
560/1993).
Pertanto,
sulla base di queste disposizioni, si può definire come "edilizia
residenziale pubblica" quella realizzata da questi ultimi enti e fruente
del pubblico intervento sotto forma di contributo statale ovvero di
finanziamento con fondi pubblici.
Concetto
di "residenziale"
Rientrano
nel concetto le unità immobiliari caratterizzate dalla stabile residenzialità,
costituite da abitazioni e da edifici destinati a stabili residenze per
collettività (orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, etc.), fatti costruire
direttamente dallo Stato o da enti pubblici ai quali, in virtù di leggi e in
forza di propri atti costitutivi, sia stata demandata la costruzione degli
stessi.
Non
rientrano nella disposizione agevolativa gli altri edifici che, anche se
assimilati alle case di abitazione (legge n. 659/1961), non sono connotati dal
carattere della stabile residenza (scuole, asili, colonie climatiche, ospedali,
caserme ecc.).
Edifici
residenziali costruiti da privati
La
norma di favore non torna, quindi, applicabile agli interventi di manutenzione
straordinaria effettuati su immobili che, pur rientrando tra quelli assimilati
alle case di abitazione, siano costruiti da privati.
Edilizia
convenzionata o agevolata
Non
può, inoltre, rientrare nel concetto di edilizia residenziale pubblica quella
realizzata dall'attività dei privati con il concorso dell'intervento pubblico
(edilizia convenzionata o agevolata), inteso a rendere il prodotto finito (casa
di abitazione) meno dispendioso di quello rinvenibile nel libero mercato.
Inoltre,
non sono ricompresi nella definizione di edilizia residenziale pubblica gli
alloggi realizzati con i programmi di recupero edilizio o di nuova edificazione
realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da
imprese di costruzione e da loro consorzi finanziati con i fondi risultanti
dalla liquidazione del patrimonio della Gestione INA-casa (art. 9, D.L. n.
398/1993).
Tali
alloggi, infatti, usufruendo dei contributi con le procedure erogative previste
per l'edilizia agevolata, vengono considerati alloggi di edilizia agevolata
convenzionata e, quindi, sono esclusi dall'applicazione della normativa vigente
per l'edilizia residenziale pubblica ai fini dell'assegnazione, della gestione
e della loro natura patrimoniale.
Prestazioni
professionali
Il
beneficio fiscale dell'aliquota IVA ridotta si intende riferito solo ai
contratti di appalto aventi a oggetto le opere di manutenzione straordinaria
(art. 31, primo comma, lett. b), legge n. 457/1978) su edifici di edilizia
residenziale pubblica restando escluse, invece, le prestazioni professionali ad
essa inerenti.
MINISTERO
DELLE FINANZE
CIRC.
9 LUGLIO 1999, N.151/E
Il
comma 11, dell'art.1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, in vigore dal 1
gennaio 1998, ha inserito, nella tabella A, parte III, il numero 127-duodecies)
che stabilisce l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% alle prestazioni di
servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'art.
31,
primo comma, lett. b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, su edifici di
edilizia residenziale pubblica.
In
ordine alla nuova disposizione sono giunti alla scrivente numerosi quesiti
diretti a conoscere che cosa ricomprendere nel concetto di edifici di edilizia
residenziale pubblica.
Si
rende pertanto necessario, per definire meglio l'ambito applicativo della
disposizione di favore, chiarire tale concetto fermo restando che, ai fini
dell'applicazione dell'aliquota ridotta, l'edificio sul quale sono effettuati
gli interventi di manutenzione straordinaria deve avere il carattere di
edificio pubblico e residenziale.
Premesso
che per edilizia residenziale in senso generale si devono intendere i
fabbricati da destinare ad abitazione, tale concetto si articola nei concetti
più specifici di edilizia residenziale privata ed edilizia residenziale
pubblica.
Mentre
il primo è di più facile accezione in quanto le norme che lo definiscono sono
più semplici ed univoche nel tempo, il secondo è più complesso e può essere
chiarito soltanto attraverso l'esame della copiosa normativa che lo riguarda.
La
prima disposizione legislativa che utilizza il termine "edilizia
residenziale pubblica" è l'art. 1, 2 comma, del D.P.R. 30 dicembre 1972,
n. 1035, il quale recita: "Sono considerati alloggi di edilizia
residenziale pubblica gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti
pubblici a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato con
esclusione degli alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di programmi
di edilizia convenzionata o agevolata." Successivamente la legge del 24
dicembre 1993 n. 560, relativa a norme in materia di alienazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica, ha allargato la definizione ricomprendendo
tra i soggetti concedenti i fondi per il finanziamento dell'intervento non più
solo lo Stato bensì tutti gli Enti pubblici territoriali, gli IACP e loro
consorzi.
Stabilisce
infatti l'art. 1 della citata legge n.
560 del 1993 che: "sono alloggi di edilizia residenziale pubblica,
soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o
recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale
carico o con concorso o con un contributo dello Stato, della Regione, o di enti
pubblici territoriali, nonchè con i fondi derivanti da contributi dei
lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici
territoriali, nonchè da Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) e dai
loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale".
Sulla
base delle predette disposizioni si può concludere che è definibile come
"edilizia residenziale pubblica" quella realizzata dai predetti enti
e fruente del pubblico intervento sotto forma di contributo statale ovvero di
finanziamento con fondi pubblici.
Ciò
premesso occorre ora analizzare che cosa ricomprendere nel concetto di
residenzialità.
Si
ritiene che in tale concetto debbano rientrare le unità immobiliari
caratterizzate dalla stabile residenzialità costituite da abitazioni e da
edifici destinati a stabili residenze per collettività (orfanotrofi, ospizi,
brefotrofi, etc.), fatti costruire direttamente dallo Stato o da enti pubblici
ai quali, in virtù di leggi in forza di propri atti costitutivi, sia stata
demandata la costruzione degli stessi.
Non
rientrano nella disposizione agevolativa gli altri edifici, come per altro già
affermato con circolare n. 141/E del 9 agosto 1994, che, anche se assimilati
alle case di abitazione dalla legge 19 luglio 1961, n. 659, non sono connotati
dal predetto carattere della stabile residenza (scuole, asili, colonie
climatiche, ospedali, caserme ecc.).
Pertanto,
in relazione a quanto sopra esposto, è indubbio che la norma di favore non
torna applicabile agli interventi di manutenzione straordinaria effettuati su
immobili che, pur rientrando tra quelli assimilati alle case di abitazione,
siano costruiti da privati.
Si
ritiene inoltre che non possa rientrare nel concetto di edilizia residenziale
pubblica quella realizzata dall'attività dei privati con il concorso
dell'intervento pubblico (edilizia convenzionata o agevolata), inteso a rendere
il prodotto finito (casa di abitazione) meno dispendioso di quello rinvenibile
nel libero mercato.
Inoltre,
in considerazione degli elementi forniti dal Ministero dei Lavori Pubblici, la
scrivente ritiene che non siano altresì ricompresi nella definizione di
edilizia residenziale pubblica gli alloggi realizzati con i programmi
finanziati, ai sensi dell'art.
9
del DL 5 ottobre 1993 n. 398 convertito, con modificazioni, nella legge 4
dicembre 1993 n. 493.
Tali
alloggi, infatti, usufruendo dei contributi con le procedure erogative previste
per l'edilizia agevolata vengono considerati alloggi di edilizia agevolata
convenzionata e, quindi, esclusi dalla applicazione della normativa vigente per
l'edilizia residenziale pubblica ai fini dell'assegnazione, della gestione e
della loro natura patrimoniale." Sulla base dei suesposti criteri devono
essere assoggettati all'IVA in base all'aliquota del 10 per cento le
prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di
manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lett. b), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, su edifici di edilizia residenziale pubblica.
Si
precisa infine che il beneficio fiscale di che trattasi si intende riferito
solo ai contratti di appalto aventi ad oggetto le opere di manutenzione sopra
citate restando escluse, invece, le prestazioni professionali ad essa inerenti.
Gli
Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto
della presente circolare.