INAIL -
COMUNICAZIONE TASSI PREMIO ANNO 2011
L’Inail,
entro il 31 dicembre 2010, invierà alle imprese il modulo recante
la comunicazione del tasso di premio applicato per l’anno 2011.
L’aliquota del tasso di premio è determinata dall’Istituto, in aumento od in
diminuzione rispetto al “tasso medio di tariffa” previsto per la classifica
assegnata alla posizione assicurativa dell’azienda, in
relazione al rapporto tra premi assicurativi pagati dall’impresa ed
oneri economici sostenuti dall’Inail per gli infortuni
e le malattie professionali verificatisi nel triennio 2007/2009.
Si rammenta che gli infortuni in itinere non influenzano la
determinazione del tasso di premio della singola posizione assicurativa
dell’azienda, in quanto tali infortuni vengono attribuiti
tra tutti i settori assicurati. Pertanto nel prospetto inviato dall'Inail tali eventi non devono essere indicati.
Il provvedimento dell’Istituto deve
essere motivato con l'indicazione delle retribuzioni, del numero dei casi di inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte,
dei relativi oneri, compresa la riserva sinistri, del numero degli operai-anno
e del tasso specifico aziendale di ciascun anno o del minore periodo
interessato.
Ove ne ricorrano i presupposti, il
datore di lavoro può impugnare il provvedimento dell’Inail
e proporre ricorso.
Il ricorso, redatto in singola copia
su carta intestata dell’impresa e adeguatamente motivato e
circostanziato, deve essere inoltrato alla locale sede Inail, mediante presentazione diretta o spedito a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla piena
conoscenza dell’atto impugnato, cioè dalla comunicazione con la quale l’Ente
indica il tasso da applicare per l’anno 2010.
Tale termine è considerato
ordinatorio. Dunque l'Istituto dovrà considerare
tempestivamente proposti anche i ricorsi presentati oltre tale termine di 30
giorni.
Peraltro, il mancato rispetto del
termine in parola comporta l'obbligo per l'impresa di effettuare
i versamenti, qualora non intervenga la decisione del ricorso entro tempi utili
per le operazioni di autoliquidazione, sulla base del
tasso comunicato nel provvedimento impugnato, salva la possibilità di ottenere
la restituzione di quanto versato in eccesso nel caso in cui il ricorso venga
accolto. Al contrario, qualora il ricorso sia presentato entro 30 giorni,
l'impresa ha la facoltà di effettuare i pagamenti
applicando il tasso in vigore alla data del provvedimento impugnato, salvo, in
caso di decisione sfavorevole all'impresa, l'obbligo di versare la differenza
maggiorata dell'interesse di dilazione e differimento.
Il ricorso deve
essere deciso, dandone comunicazione all’impresa,
entro 120 giorni dalla data di presentazione.
In caso di mancata risposta il
ricorso si intende respinto. Non essendo ammessa ulteriore impugnazione in via gerarchico-amministrativa,
contro il provvedimento di reiezione e/o contro il silenzio-diniego è
possibile esclusivamente adire al giudice.
In ordine all’applicazione
degli interessi di dilazione e differimento,
l’Inail con circolare 28 ottobre 2002, n.
Nel caso in cui il ricorso venga deciso dall’Inail (in senso
sfavorevole per l’impresa), entro i termini fissati dall’art. 5 del
D.P.R. n. 314/2001, e cioè entro 120 giorni dalla data
di presentazione, la maggiorazione, a titolo di interessi, sulla differenza di
premio dovuto, deve essere calcolata in base al tasso di interesse in vigore
alla data di scadenza del titolo originario contestato.
Invece, nel caso di ricorso deciso
(in senso sfavorevole per l’impresa), oltre i termini di legge, trova
applicazione il tasso, o, in caso di variazione, le diverse misure del tasso di
dilazione e differimento, in vigore nel periodo intercorrente tra la data di
scadenza del titolo originario contestato e la data di scadenza del
pagamento della differenza di premio dovuta fissata
dall’Ente in seguito alla reiezione del ricorso.