13^
MENSILITA' 2010
Secondo quanto
previsto dall’art. 63 del c.c.n.l. 19.4.2010, si
ricorda che, entro il 20 dicembre deve essere riconosciuta ed erogata ai
dipendenti impiegati la tredicesima mensilità. La citata mensilità è
comprensiva, oltre che delle voci di stipendio, anche dell’E.D.R., degli aumenti periodici di anzianità, di eventuali
indennità e superminimi e di compensi e premi aventi carattere continuativo e
determinato.
Agli impiegati che al 31 dicembre
2010 non abbiano maturato un anno intero di anzianità
di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione della 13^ mensilità
rapportata ai mesi di effettivo servizio. A questo proposito si tenga presente
che la frazione di mese non superiore a 15 giorni non deve essere computata.
Trattamento contributivo
La 13^ mensilità è soggetta ai
contributi Inps secondo le aliquote in vigore.
Ritenute fiscali
L’importo della 13^ mensilità, al
netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente, deve essere
assoggettato a ritenuta fiscale separatamente dalla retribuzione del periodo di
paga in cui viene corrisposto, senza riconoscere
alcuna detrazione d'imposta.