IRPEF -
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - RIVALUTAZIONI ANNUALI - ACCONTO IMPOSTA
SOSTITUTIVA 11% - ANNO 2010
La disciplina fiscale del
trattamento di fine rapporto, TFR, prevede (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 11/2001) che sull’importo della rivalutazione del TFR, maturato
a favore di ogni dipendente, sia trattenuta, annualmente, un’imposta
sostitutiva stabilita nella misura dell’11%. Detta imposta sostitutiva, da
imputare a riduzione del fondo TFR, deve essere calcolata e versata a cura del
sostituto d’imposta alle seguenti scadenze fisse: entro il 16 dicembre in
acconto, nella misura del 90%, ed entro il 16 febbraio dell’anno successivo, a
saldo.
Pertanto entro il 16 dicembre 2010 sarà dovuto, per l’anno stesso, l’acconto della predetta
imposta sostitutiva calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno
2009, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai trattamenti di fine
rapporto erogati nel corso di detto anno 2009 (c.d. metodo storico). In alternativa l’acconto può essere determinato avendo riguardo
all’importo delle rivalutazioni che si stima maturino nel corso dell’anno 2010
(c.d. metodo previsionale).
Per la determinazione dell’acconto,
in tale ipotesi alternativa, il sostituto di imposta
calcolerà la rivalutazione presuntiva applicando ai TFR maturati al 31 dicembre
2009, e relativi ai dipendenti in forza al 30 novembre 2010, la percentuale Istat relativa al mese di dicembre 2009, che è pari a
2,2249%.
A tale rivalutazione presuntiva si
dovrà sommare la rivalutazione effettiva relativa ai
TFR erogati ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30
novembre 2010. Sul totale così ottenuto si applicherà l’imposta sostitutiva dell’11%. Di tale importo dovrà, quindi, essere calcolato il
90% che costituisce l’ammontare dell’acconto da versare entro il 16 dicembre
2010.
Si rammenta che, nell'ipotesi di
stime errate che comportino un versamento dell'acconto inferiore a quello
dovuto, verranno applicate le sanzioni previste.
L’acconto deve essere versato con il
mod. F24 utilizzando il codice tributo 1712. Il periodo di riferimento, da indicare nella Sezione
Erario, è l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, cioè
2010.
Infine, si rammenta che sia per il
versamento dell’acconto che del saldo può essere utilizzato, se ancora sussistente,
il credito di imposta di cui all’art. 3, comma 213,
della legge n. 662/96 (credito di imposta relativo ai versamenti effettuati
dalle imprese negli anni 1997 e
Rivalutazioni
delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria
Anche il TFR versato al Fondo di
Tesoreria dell’Inps (che, come noto, interessa le
sole imprese con oltre 50 dipendenti) deve essere rivalutato alla fine di
ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto
di lavoro e tale incremento deve essere imputato alla posizione del singolo
lavoratore e assoggettato all’imposta sostitutiva dell’11%.
Al riguardo, si fa presente che
l’applicazione e il versamento dell’imposta sostitutiva relativa sia alla rivalutazione della quota di accantonamento
maturata presso il datore di lavoro sia alla quota maturata presso il Fondo
dovranno essere effettuati dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro provvederà poi a
conguagliare secondo le istruzioni fornite dall’Inps
con messaggio n. 5859 del 7 marzo 2008 (cfr. Not. n. 4/2008) l’importo versato
relativo alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il
Fondo di Tesoreria nella denuncia contributiva modello DM10, compensando il
credito maturato attraverso l’assolvimento dell’imposta sostitutiva con il
debito contributivo.
Più precisamente l’importo
dell'acconto dell'imposta dell'11% relativo alle somme
versate al Fondo di Tesoreria deve essere riportato sul quadro “D” del DM10,
preceduto dal codice “PF30” con il significato di “importo imposta sostitutiva
TFR Fondo di Tesoreria”. Nella denuncia Uniemens tale
importo è valorizzato nell'elemento <Denuncia Individuale>, <AziendaTFR>, <RecuperoTFR>,
<CausaleRecTFR>.
Rivalutazioni
delle quote di TFR destinate alla previdenza complementare
Le quote di TFR destinate alla
previdenza complementare invece non rientrano nella base imponibile su cui il
datore di lavoro deve calcolare l'imposta dell'11%.