INAIL -
OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO PER PREVENZIONE - 31 GENNAIO 2011 - TERMINE
PER
Le modalità per l'applicazione della
tariffa dei premi Inail prevedono che le imprese
titolari di posizioni assicurative in essere da più di due anni possano presentare istanza per la riduzione dei premi, c.d.
oscillazione per prevenzione.
La riduzione opera in misura fissa -
pari al 10% per le imprese fino a 500 dipendenti, e al 5% per le altre - ed è
concessa dall’Istituto, previa apposita domanda, alle
imprese in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva
ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di
prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
Inoltre, per usufruire della
riduzione, è necessario che l’impresa abbia effettuato,
nell’anno precedente a quello di presentazione dell’istanza, ossia nell’anno 2010,
interventi, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, di
miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro
e, precisamente, un intervento di particolare
rilevanza tra quelli indicati nella Sezione A del modello di domanda
o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni
del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della formazione e della
informazione dei lavoratori (Sezione E del modello).
Al proposito si osserva che il
progetto "Formato e Scontato", tenuto dagli enti paritetici in
collaborazione con la locale sede dell'Inail, rientra
tra gli interventi previsti nei punti 20, 21, 23 della Sezione E del modello nonché, nei casi in cui il datore di lavoro svolga anche la
funzione di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei punti 26
e 27 sempre della Sezione E del modello.
L’Inail, con nota del 20 ottobre
La riduzione è concessa dall’Inail previa presentazione di apposita
domanda entro il 31 gennaio 2011, utilizzando la modulistica predisposta
dall’Istituto.
Il modello, con l’apposita
guida per la compilazione, è disponibile sul sito Internet dell’Istituto (www.inail.it) e del Collegio ed è anche a
disposizione delle imprese interessate presso gli uffici del Collegio.
La domanda va presentata tassativamente
entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta e pertanto,
per l’anno 2011, entro il 31 gennaio
Si ricorda che, come per gli anni
passati, la data del 31 gennaio è il termine entro il quale l’istanza deve pervenire alla competente sede Inail e non la data entro la quale la stessa deve essere
spedita.
Pertanto si consigliano le imprese
interessate a provvedere affinché l’istanza sia, entro
la citata scadenza del 31 gennaio 2011, non solo spedita ma anche ricevuta
dalla competente sede Inail.
La domanda può essere presentata
anche in via telematica dal sito dell’Inail.
Il modulo di domanda è composto da:
- una scheda
informativa generale, nella
quale il richiedente deve produrre le informazioni necessarie ad una corretta
individuazione da parte dell’Inail (denominazione e
ragione sociale, posizione assicurativa territoriale e sede territoriale di
competenza);
- la domanda di riduzione, nella quale devono essere indicate le esatte generalità e la qualifica in ambito
aziendale del richiedente;
- la dichiarazione del
richiedente, relativa alla ricorrenza dei presupposti applicativi previsti
dall’articolo 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi
(regolarità contributiva ed assicurativa, osservanza delle norme di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro, attuazione di
interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei
luoghi di lavoro).
La riduzione è concessa solo dopo
l’accertamento, oltre che degli altri presupposti (i pre-requisiti e l'effettuazione
e la tipologia degli interventi migliorativi), dei requisiti di regolarità
contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo
le modalità previste dal D.M. 24 ottobre 2007 (DURC). Ciò significa che
l'impresa non dovrà esibire all'Inail il Durc in quanto è l'Istituto che direttamente provvede a verificare la posizione dell'impresa anche nei
confronti degli altri enti.
Nel caso in cui sia riscontrata una
condizione di irregolarità contributiva, l’azienda verrà invitata a
regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici
giorni.
Per quanto concerne la regolarità assicurativa, rilevano la mancata o
tardiva denuncia delle variazioni riguardanti il rischio assicurato (estensione
e natura del rischio stesso, ecc.), ma non la mancata o tardiva denuncia delle
variazioni riguardanti l’individuazione del titolare dell’azienda, il domicilio
e la residenza dello stesso, nonché la sede
dell’azienda.
Anche nel caso sia riscontrata una irregolarità assicurativa che produce riflessi sulla
regolarità contributiva, incidendo sul dovuto, l’azienda verrà invitata a
regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici
giorni.
Il requisito dell'osservanza della
normativa in materia di sicurezza sul lavoro s’intende realizzato qualora siano
osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla
situazione presente alla data del 31 dicembre 2010 (anno precedente quello cui
si riferisce la domanda).
Sul sito dell'Istituto e del
Collegio in calce alla presente nota è presente un questionario di autovalutazione a disposizione
di coloro che vogliano verificare il livello di conformità alle principali
norme inerenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Non rilevano le irregolarità
risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque
sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario, salvo
l’annullamento della riduzione concessa qualora l’irregolarità sia
definitivamente accertata nelle sedi competenti.
Si segnala, infine, che qualora la
mancanza dei presupposti applicativi sia accertata successivamente
alla definizione della domanda si procederà all’annullamento della riduzione
concessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché
all’applicazione delle vigenti sanzioni.