SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS. 81/08 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA STRESS
LAVORO-CORRELATO - 31 DICEMBRE 2010 - PRIMI CHIARIMENTI
Il termine
per la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato, ai sensi dell’art. 28
comma 1-bis del D.Lgs. 81/08, è fissato al 31 dicembre 2010 (cfr. suppl. n. 4
al Not. 7/2010).
In
considerazione dell'imminenza della scadenza del termine per l'adempimento in
parola si segnala che le indicazioni metodologiche in commento prevedono che la
data di decorrenza dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato,
ossia il 31 dicembre 2010, debba essere intesa come data di avvio delle
attività di valutazione e non come momento nel quale l’azienda deve già
essere in possesso di una completa valutazione.
Ciò
significa che entro il 31 dicembre 2010 le imprese devono aggiornare il
Documento di Valutazione dei Rischi - DVR - con la specificazione della
programmazione delle attività di valutazione dello stress lavoro-correlato e
con l'indicazione del termine finale di espletamento delle stesse.
A tal fine
si suggerisce di inserire nel DVR, entro il 31 dicembre 2010, una frase del
seguente tenore:
Valutazione del rischio stress
lavoro-correlato
Il datore di lavoro a partire dal 1°
gennaio 2011 inizia l’organizzazione e programmazione delle attività
finalizzate alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, in
applicazione delle indicazioni metodologiche approvate della Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nella riunione del
17 novembre 2010, rese note dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con la lettera circolare prot. 15/SEGR/0023692.
Secondo le previsioni il datore di
lavoro ritiene di fissare il completamento della valutazione entro ………… dalla
data di inizio.
E'
evidente che la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato dovrà poi
essere portata a termine entro il termine indicato, aggiornando il DVR.
Si
rammenta infine che il DVR deve avere "data certa". Tale requisito
può essere verificato o utilizzando la posta elettronica certificata o mediante
l'apposizione del timbro postale sul documento stesso. In alternativa e più
semplicemente, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo n.
106/2009, mediante sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di
lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale e del medico competente.
La nota
della Commissione consultiva permanente è reperibile sul sito del Collegio in
calce alla presente unitamente al commento pubblicato sul Not. n. 12/2010.