SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS. 81/08 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA STRESS LAVORO-CORRELATO - 31 DICEMBRE 2010 - PRIMI CHIARIMENTI

 

Il termine per la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato, ai sensi dell’art. 28 comma 1-bis del D.Lgs. 81/08, è fissato al 31 dicembre 2010 (cfr. suppl. n. 4 al Not. 7/2010).

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha predisposto delle indicazioni metodologiche per effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Sul Not. n. 12/2010, in corso di pubblicazione e a cui si rinvia, è riportato un commento a tali indicazioni.

In considerazione dell'imminenza della scadenza del termine per l'adempimento in parola si segnala che le indicazioni metodologiche in commento prevedono che la data di decorrenza dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ossia il 31 dicembre 2010, debba essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione e non come momento nel quale l’azienda deve già essere in possesso di una completa valutazione.

Ciò significa che entro il 31 dicembre 2010 le imprese devono aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi - DVR - con la specificazione della programmazione delle attività di valutazione dello stress lavoro-correlato e con l'indicazione del termine finale di espletamento delle stesse.

A tal fine si suggerisce di inserire nel DVR, entro il 31 dicembre 2010, una frase del seguente tenore:

 

Valutazione del rischio stress lavoro-correlato

Il datore di lavoro a partire dal 1° gennaio 2011 inizia l’organizzazione e programmazione delle attività finalizzate alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, in applicazione delle indicazioni metodologiche approvate della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nella riunione del 17 novembre 2010, rese note dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la lettera circolare prot. 15/SEGR/0023692.

Secondo le previsioni il datore di lavoro ritiene di fissare il completamento della valutazione entro ………… dalla data di inizio.

 

E' evidente che la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato dovrà poi essere portata a termine entro il termine indicato, aggiornando il DVR.

 

Si rammenta infine che il DVR deve avere "data certa". Tale requisito può essere verificato o utilizzando la posta elettronica certificata o mediante l'apposizione del timbro postale sul documento stesso. In alternativa e più semplicemente, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 106/2009, mediante sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente.

 

La nota della Commissione consultiva permanente è reperibile sul sito del Collegio in calce alla presente unitamente al commento pubblicato sul Not. n. 12/2010.

 

 

- Nota della Commissione consultiva permanente;

- Articolo pubblicato sul Notiziario N. 12/2010.