INPS - PIANO DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALLE CIG RESPINTE - SUGGERIMENTI ALLE IMPRESE - MESSAGGIO N. 29975/2010

 

Con messaggio n. 29975 del 29 novembre 2010, di cui nel seguito si riportano ampli stralci, l'Inps ha comunicato di aver dato avvio ad un piano di recupero della contribuzione non versata dalle imprese edili in seguito alla reiezione, totale o parziale, delle domande di Cassa Integrazione Guadagni - Cig.

 

Premessa

La pretesa dell'Istituto trova fondamento nella legge 8 agosto 1995, n. 341 che, all’art. 1, ha stabilito che “i datori di lavoro esercenti attività edile, anche se in economia, individuati dai codici istat 1991 dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con intervento della Cig, di altri eventi indennizzati o degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili".

In sostanza l’obbligo di calcolare la contribuzione su di una retribuzione commisurata all’orario contrattuale dà luogo al versamento di una “contribuzione virtuale” nei casi in cui non si verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati.

Il Decreto Ministeriale 16 dicembre 1996 ha individuato alcuni eventi non previsti da leggi o da contratti e che determinano sospensione dell’attività lavorativa e non comportano il versamento della “contribuzione virtuale” tra cui la Cassa Integrazione Guadagni.

In casi di Cig respinta, l’impresa edile, in base al richiamato Decreto, dopo la notifica da parte dell’Istituto e salvo ricorso, deve provvedere, entro il 16 del mese successivo alla comunicazione del provvedimento di reiezione, per non incorrere nell'aggravio di oneri accessori, al versamento della contribuzione commisurata alla intera retribuzione per i giorni e le ore di sospensione cui si riferisce la domanda (cfr. suppl. n. 5 al Not. n. 3/1997).

 

Piano di controllo dell'Inps

Il piano avviato dall'Inps prevede una verifica, relativa al periodo 2005-2010, volta ad individuare le imprese che nel quinquennio in esame, a seguito della reiezione totale o parziale da parte dell’Istituto della concessione di Cig, non abbiano provveduto al versamento della "contribuzione virtuale" commisurata ai giorni e alle ore di sospensione cui si riferisce la domanda di Cig.

Rilevato l'eventuale mancato versamento, l'Inps trasmette una lettera di diffida con la quale l’azienda viene sollecitata al pagamento della contribuzione.

Al riguardo il messaggio in commento specifica che "i contributi relativi al recupero della “contribuzione virtuale” per gli anni pregressi sono stati gravati dalle sanzioni civili e dagli interessi di mora di cui alla legge 388/2000, decorrenti dalla scadenza individuata nel giorno 16 del mese successivo alla comunicazione di reiezione delle ore Cig richieste da parte dell’Istituto".

 

DURC

In mancanza del pagamento della somme indicate nella lettera di diffida una eventuale la richiesta di rilascio del Durc non potrà essere accolta.

 

Suggerimenti per le imprese

Ricevuta la lettera di diffida si suggerisce di valutare, sentiti gli uffici del Collegio, la possibilità di ricorrere avverso al lettera medesima ovvero avverso la successiva cartella di pagamento.

Infatti dai casi segnalati dalle imprese associate risulta che in talune circostanze l'Inps sta richiedendo il pagamento della "contribuzione virtuale" anche se:

- sono già decorsi i termini prescrizionali (che si rammenta sono di cinque anni);

- l'impresa non ha mai ricevuto la comunicazione di reiezione della domanda di CIG. In questo caso, qualora fosse accertata la reiezione perché non verificate le condizioni necessarie per la concessione della Cig, nulla è dovuto a titolo di somme aggiuntive (sanzioni civili e interessi di mora);

- la domanda di Cig inizialmente respinta è stata successivamente accolta o è pendente ricorso.

 

In ogni caso, e quindi in aggiunta ai profili sopra visti, si deve rilevare che, almeno nei casi segnalati al Collegio, l'Istituto nella lettera di diffida al pagamento non motiva in ordine alla determinazione degli oneri accessori richiesti all'impresa (per il che il provvedimento appare, almeno sul punto, immotivato e dunque viziato).

Inoltre, anche a prescindere da questo aspetto, l'Inps pare che calcoli l'importo delle sanzioni civili applicando i maggiori tassi previsti dalla disciplina dettata in tema di evasione contributiva.

Tale modalità di calcolo, oltre a quanto già rilevato in ordine alla carenza di motivazione, se fosse effettivamente confermata, appare ingiustificata in quanto si ha evasione contributiva "in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate".

A parere dello scrivente tale fattispecie non ricorre nell'ipotesi di mancato versamento della "contribuzione virtuale" a seguito della reiezione della domanda di Cig poiché in questo caso il datore di lavoro non ha occultato alcunché, al contrario ha denunciato all'Istituto e registrato nei libri aziendali con fedeltà quanto avvenuto ossia il ricorso alla Cig con riferimento a tutti i lavoratori interessati.