INPS - PIANO DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALLE
CIG RESPINTE - SUGGERIMENTI ALLE IMPRESE - MESSAGGIO N. 29975/2010
Con
messaggio n. 29975 del 29 novembre 2010, di cui nel seguito si riportano ampli
stralci, l'Inps ha comunicato di aver dato avvio ad
un piano di recupero della contribuzione non versata dalle imprese edili in
seguito alla reiezione, totale o parziale, delle domande di Cassa Integrazione
Guadagni - Cig.
Premessa
La pretesa dell'Istituto trova fondamento nella legge 8
agosto 1995, n. 341 che, all’art.
In sostanza l’obbligo di calcolare la contribuzione su di
una retribuzione commisurata all’orario contrattuale dà luogo al versamento di
una “contribuzione virtuale” nei casi in cui non si verifichi
l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale
minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati.
Il Decreto Ministeriale 16 dicembre
In casi di Cig respinta, l’impresa
edile, in base al richiamato Decreto, dopo la notifica da parte dell’Istituto e
salvo ricorso, deve provvedere, entro il 16 del mese successivo alla
comunicazione del provvedimento di reiezione, per non incorrere nell'aggravio di oneri accessori, al versamento della contribuzione
commisurata alla intera retribuzione per i giorni e le ore di sospensione cui
si riferisce la domanda (cfr. suppl.
n. 5 al Not. n. 3/1997).
Piano di controllo dell'Inps
Il piano
avviato dall'Inps prevede una verifica, relativa al
periodo 2005-2010, volta ad individuare le imprese che nel quinquennio
in esame, a seguito della reiezione totale o parziale da parte dell’Istituto
della concessione di Cig, non abbiano
provveduto al versamento della "contribuzione virtuale"
commisurata ai giorni e alle ore di sospensione cui si riferisce la domanda di Cig.
Rilevato
l'eventuale mancato versamento, l'Inps trasmette una
lettera di diffida con la quale l’azienda viene
sollecitata al pagamento della contribuzione.
Al
riguardo il messaggio in commento specifica che "i contributi relativi al recupero della
“contribuzione virtuale” per gli anni pregressi sono stati gravati dalle
sanzioni civili e dagli interessi di mora di cui alla legge 388/2000,
decorrenti dalla scadenza individuata nel giorno 16 del mese successivo alla
comunicazione di reiezione delle ore Cig richieste da
parte dell’Istituto".
DURC
In
mancanza del pagamento della somme indicate nella
lettera di diffida una eventuale la richiesta di rilascio del Durc non potrà essere accolta.
Suggerimenti per le imprese
Ricevuta
la lettera di diffida si suggerisce di valutare, sentiti gli uffici del
Collegio, la possibilità di ricorrere avverso al
lettera medesima ovvero avverso la successiva cartella di pagamento.
Infatti
dai casi segnalati dalle imprese associate risulta che in talune circostanze l'Inps sta richiedendo il pagamento della "contribuzione
virtuale" anche se:
- sono già
decorsi i termini prescrizionali (che si rammenta sono di cinque anni);
-
l'impresa non ha mai ricevuto la comunicazione di reiezione della domanda di CIG. In questo caso, qualora fosse accertata la reiezione
perché non verificate le condizioni necessarie per la concessione della Cig, nulla è dovuto a titolo di somme aggiuntive
(sanzioni civili e interessi di mora);
- la
domanda di Cig inizialmente respinta è stata successivamente accolta o è pendente ricorso.
In ogni
caso, e quindi in aggiunta ai profili sopra visti, si deve rilevare che, almeno
nei casi segnalati al Collegio, l'Istituto nella lettera di diffida al
pagamento non motiva in ordine alla determinazione
degli oneri accessori richiesti all'impresa (per il che il provvedimento
appare, almeno sul punto, immotivato e dunque viziato).
Inoltre,
anche a prescindere da questo aspetto, l'Inps pare che calcoli l'importo delle sanzioni civili
applicando i maggiori tassi previsti dalla disciplina dettata in tema di
evasione contributiva.
Tale
modalità di calcolo, oltre a quanto già rilevato in ordine
alla carenza di motivazione, se fosse effettivamente confermata, appare
ingiustificata in quanto si ha evasione contributiva "in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie
omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con
l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di
lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate".
A parere
dello scrivente tale fattispecie non ricorre nell'ipotesi di mancato versamento
della "contribuzione virtuale" a seguito della reiezione della
domanda di Cig poiché in questo caso il datore di lavoro non ha occultato
alcunché, al contrario ha denunciato all'Istituto e registrato nei libri
aziendali con fedeltà quanto avvenuto ossia il ricorso alla Cig
con riferimento a tutti i lavoratori interessati.