LEGGE
DI STABILITÀ 2011 - MISURE FISCALI DI INTERESSE PER IL SETTORE
L'allungamento da 4 a 5 anni del
termine entro il quale le abitazioni costruite o ristrutturate dalle imprese
possono essere cedute in regime di imponibilità ad IVA e la proroga, fino al 31
dicembre 2011, della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici esistenti sono le principali misure fiscali d'interesse
per il settore delle costruzioni contenute nella Legge di stabilità 20111.
In particolare, la Legge di Stabilità
prevede:
-
l'applicazione
dell'IVA per le cessioni di abitazioni effettuate dalle imprese "costruttrici"
o "ristrutturatrici" entro 5 anni (anzichè 4) dall'ultimazione dei lavori di costruzione o di
ristrutturazione (art.1, comma 86).
Tale disposizione interviene sull'attuale
regime IVA applicabile alle cessioni di immobili residenziali (art.10, comma 1,
n.8-bis, D.P.R. 633/1972), prolungando di un anno il
termine che consente alle imprese di cedere le abitazioni costruite o
ristrutturate, assoggettando ad IVA l'operazione.
La misura costituisce una modifica a
regime della disciplina ad oggi in vigore, cosicché la sua portata è ben più
ampia rispetto ad una deroga transitoria che proroghi per un anno il termine
per il passaggio da operazione imponibile a operazione esente. La sua entrata
in vigore è prevista dal 1° gennaio 2011.
Pertanto, le imprese per le quali sia
già scaduto il quarto anno dall'ultimazione dei lavori, ma non il quinto,
potranno, dal 1° gennaio 2011, cedere le abitazioni realizzate in regime IVA,
non soggiacendo all'obbligo di restituzione parziale dell'IVA detratta in sede
di costruzione, nè alle limitazioni sul diritto alla
detrazione dell'IVA sull'attività generale (cd. "pro-rata");
-
la
proroga, fino al 31 dicembre 2011, delle agevolazioni fiscali per le spese
relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti
(detrazione del 55% - art.1, commi 344-347, legge
296/2006 e successive modificazioni).
Per le spese sostenute dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2011, tuttavia, la ripartizione della detrazione avverrà in 10
quote annuali di pari importo (anzichè in 5 quote,
come previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 - art.1, comma
48).
La proroga di un anno si applica per
tutti gli interventi attualmente agevolati:
-
"riqualificazione energetica globale" degli edifici;
-
interventi sull'involucro degli edifici, sue parti o unità immobiliari,
riguardanti le strutture opache verticali, orizzontali e le finestre,
comprensive degli infissi;
-
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per
usi domestici o industriali;
-
sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, ovvero con pompe di
calore ad alta efficienza od impianti geotermici, e contestuale messa a punto
del sistema di distribuzione.
L'art.1, comma 48, del DdL di Stabilità prevede, altresì:
-
la conferma della semplificazione degli adempimenti per gli interventi
di sostituzione di finestre, comprensive di infissi (in singole unità
immobiliari), installazione di pannelli solari e per la sostituzione dell'impianto
di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
In sostanza, per tali lavori, non è
richiesta l'acquisizione dell'attestato di certificazione/qualificazione
energetica dell'edificio;
-
il mantenimento dell'obbligo di invio della Comunicazione all'Agenzia
delle Entrate per i lavori pluriennali.
Infine, tra le ulteriori misure di
interesse contenute nel DdL 2464, si segnalano:
-
il
riordino della disciplina fiscale relativa ai contratti di leasing immobiliare
(art.1, commi 15-16).
In particolare, con riferimento ai
contratti in corso al 1° gennaio 2011, viene previsto il versamento, in unica
soluzione, entro il 31 marzo 2011, di un'imposta sostitutiva delle imposte
ipotecaria e catastale[1], con modalità che verranno fissate con Provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2010.
Inoltre, per i contratti che verranno
stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità
(1° gennaio 2011), si perverrà ad un'equiparazione tra cessione di immobili
strumentali ed acquisizione in leasing degli stessi, che saranno soggetti
entrambi all'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale pari al 4%[2];
-
la
proroga, fino al 31 dicembre 2011, dell'applicabilità dell'imposta sostitutiva
del 10% per i "premi di produttività', nel limite di 6.000 euro lordi,
corrisposti ai lavoratori del settore privato con redditi non superiori, nel
2010, a 40.000 euro (art.1, comma 47).
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[1] L'imposta sostitutiva verrà
determinata in misura pari all'importo delle imposte ipotecarie e catastali,
che sarebbero versate in caso di riscatto del bene (2%), decurtato dell'imposta
di registro corrisposta sul contratto di locazione (1%), ed ulteriormente
ridotto di una percentuale pari al 4% moltiplicata per gli anni di durata
residua del contratto.
[2] Nel caso di contratti di leasing,
attualmente, le imposte ipotecarie e catastali sono ridotte della metà,
rispettivamente, nella fase di acquisto dell'immobile da parte della società di
leasing (2%) e di riscatto del bene da parte dell'utilizzatore (2%), il quale
corrisponde, altresì, sui canoni di locazione, l'imposta di registro in misura
pari all'1%.