IRPEF - CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2010

 

Per le operazioni di conguaglio fiscale relative all’anno 2010, che devono essere effettuate entro il 28 febbraio 2011, si dovrà tenere conto, tra l'altro, di quanto previsto dalla Legge n. 191/2009 che ha confermato anche per l'anno 2010 un regime di tassazione agevolata degli incrementi di produttività (tra cui rientra certamente l'EET per il settore edile). Tale particolare regime, che consiste nell'applicazione di una imposta sostitutiva del 10%, trova applicazione, fino al limite di 6.000 euro lordi, per i soli lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2009 hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 35.000 euro.

 

Si rammenta, in via generale, che:

 

a) il sostituito potrà richiedere al sostituto di imposta di tener conto anche di altri redditi di lavoro dipendente o ad essi assimilati, percepiti da terzi. La richiesta dovrà essere avanzata dal dipendente entro il 12 gennaio 2010 e dovrà essere supportata dalla consegna delle certificazioni uniche rilasciate dagli altri soggetti eroganti. E’ il caso che può verificarsi ove il lavoratore chieda che nelle operazioni di conguaglio il datore di lavoro tenga conto delle somme erogate dalla Cassa Edile (p.es. Ape, Premio inizio attività in edilizia). La Cassa Edile sta inviando le relative certificazioni a tutti i dipendenti percettori di tali somme.

 

b) Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il 28 febbraio 2010. Tali operazioni dovranno tener conto delle somme e dei valori corrisposti fino al 31 dicembre 2010, ovvero al 12 gennaio 2011. Il risultato delle predette operazioni, peraltro, inciderà sulle somme erogate nel mese in cui il conguaglio è effettuato.

 

c) Le operazioni di conguaglio comportano per il sostituto la necessità di:

- determinare l’ammontare complessivo per l'anno 2009 delle somme e dei valori fiscalmente imponibili, secondo le disposizioni di cui all’art. 51 Tuir, che il sostituto ha corrisposto nell’anno 2010, comprendendo, previa richiesta del dipendente, gli eventuali altri redditi come precisato al punto a). A tal fine si rammenta che si dovrà sottrarre l’ammontare degli oneri deducibili trattenuti direttamente dallo stesso che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ex art. 51, comma 2, lett. h) Tuir (ad esempio gli assegni periodici corrisposti al coniuge e direttamente trattenuti dal datore di lavoro);

- applicare all'imponibile fiscale, come sopra precisato, le aliquote Irpef per scaglioni di reddito, determinando l'imposta lorda dovuta;

- determinare l'imposta netta dovuta, sottraendo da quella lorda l'importo delle detrazioni spettanti al sostituito;

- determinare l'addizionale regionale e quella comunale all'Irpef;

- effettuare le operazioni di conguaglio, raffrontando le ritenute fiscali operate in corso d'anno con la complessiva ritenuta fiscale annua come sopra calcolata.

 

d) Le modalità sopra riportate trovano applicazione anche con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente derivanti da collaborazione coordinata e lavoro a progetto.

 

Di seguito si richiamano alcuni aspetti concernenti le predette operazioni.

 

 

1) DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE FISCALE

A proposito della determinazione dell'imponibile fiscale si segnala che:

 

a) I contributi complessivamente versati, sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore alle forme di previdenza complementare (ad es. PREVEDI per gli impiegati e gli operai del settore edile) sono deducibili per un importo complessivamente non superiore ad euro 5.164,57.

 

b) E' confermato anche per l'anno 2010 che i contributi versati al Fasi o ad altri enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali fino al limite di 3.615,20 euro sono deducibili.

 

c) Non concorrono alla formazione dell'imponibile fiscale su cui applicare le aliquote Irpef per scaglioni, le somme percepite dal lavoratore dipendente, a titolo di incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa (tra questi, per il settore edile, rientra l'Elemento Economico Territoriale).

Infatti, ricorrendone i requisiti, le somme erogate per uno dei titoli sopra richiamati e fino al limite di 6.000 euro lordi sono sottoposte ad una imposta sostitutiva pari al 10% in luogo della tassazione Irpef ordinaria e delle addizionali regionali e comunali. Tale limite di 6.000 euro è da considerarsi al lordo della stessa imposta sostitutiva del 10%. Se il lavoratore percepisce, sempre per i titoli sopra visti, somme superiori a 6.000 euro lordi, la quota eccedente tale limite sconterà le imposte secondo il regime ordinario e non quello del 10%.

L'importo di 6.000 euro è da intendersi come limite complessivo alla cui determinazione concorrono tutte le voci retributive sopra menzionate. Inoltre tale limite non può essere superato neanche in presenza di più rapporti di lavoro.

Tale beneficio trova applicazione con esclusivo riferimento ai dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2009, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2009 alla medesima imposta sostitutiva del 10% applicata nel 2009 stesso. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva nel 2010 non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2009, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2009.

 

d) Con messaggio n. 21389 del 17 agosto 2010 l'Inps ha comunicato le modalità operative con cui le imprese, autorizzate dallo stesso Istituto, possono operare lo sgravio contributivo dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) erogato nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2009.

Con la circolare n. 48/2010, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme restituite ai lavoratori per effetto dell'applicazione dello sgravio contributivo dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) erogato nell'anno 2009 sono sottoposte, sussistendo gli altri requisiti, alla tassazione agevolata del 10% sostitutiva del regime Irpef ordinario.

La precisazione si è resa necessaria in quanto con messaggio n. 21389 del 17 agosto 2010 l'Inps ha comunicato le modalità operative con cui le imprese, autorizzate dallo stesso Istituto, possono operare lo sgravio contributivo E.E.T. erogato nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2009, indicando la quota del beneficio di competenza delle imprese e dei singoli lavoratori. Ciò comporta che le imprese che hanno ricevuto dall'Inps la comunicazione dell'ammissione al beneficio devono restituire ai lavoratori la quota di sgravio di loro competenza, pari all'importo dei contributi in precedenza trattenuti.

Con la circolare n. 48/2010, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme restituite costituiscono reddito da lavoro dipendente in quanto costituiscono la quota di contribuzione di competenza del lavoratore che non è stata inserita nell'imponibile fiscale al momento in cui l'E.E.T. è stato erogato.

Ricorrendo gli altri presupposti, l'Agenzia delle Entrate ha segnalato che tali somme vanno assoggettate all'imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% (cfr. da ultimo Not. n. 4/2010) anche se si riferiscono a erogazioni in periodi di imposta precedenti.

Si rammenta che la aliquota agevolata, come sopra riferito, trova applicazione, con riferimento all'anno 2010, per un importo massimo di 6.000 euro, al lordo della aliquota del 10%, in favore di titolari di un reddito da lavoro dipendente che non abbia superato euro 35.000 nell'anno 2009.

L'Agenzia chiarisce, infine, che qualora tali requisiti non siano verificati (ad esempio per superamento del limite di reddito di euro 35.000 ovvero per il superamento del tetto massimo di euro 6.000 dell'importo massimo agevolabile) tali somme, o almeno la parte eccedente il limite di euro 6.000, vanno sottoposte a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b del Tuir, e pertanto l'imposta è determinata applicando alle somme percepite l'aliquota media del biennio 2008-2009.

 

e) Con riguardo alle somme e ai valori erogati nel 2010 concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, per l'intero importo:

- le erogazioni liberali non superiori nel periodo d'imposta a 258,23 euro concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti;

- i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.

Peraltro, tali erogazioni liberali se sono erogate in natura (e dunque sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente se di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro, ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir.

L’esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente, fermo restando che se il valore in questione è superiore a detto limite, il complessivo valore delle liberalità concorre interamente a formare il reddito.

Qualora invece tali liberalità siano erogate in denaro concorrono interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (cfr. da ultimo Not. n. 11/2008).

 

f) Per l’anno 2010 sono confermate, secondo le risultanze contabili determinate dalla CAPE, le quote imponibili ai fini Irpef del contributo dovuto alla stessa (cfr. suppl. n. 4 al Not. 11/2000) e cioè:

- operai 0,35%

- impiegati iscritti 0,30%

Di dette quote si dovrà tenere conto, oltre che per le operazioni di conguaglio fiscale 2010, anche per le retribuzioni che verranno erogate dal 1° gennaio 2011.

 

g) Sono oneri deducibili, cioè elementi posti in diminuzione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Si ribadisce che è consentita la deducibilità del solo assegno diretto al mantenimento del coniuge, e non dell’assegno pagato al coniuge per il mantenimento dei figli. La quota erogata per il mantenimento dei figli dà, invece, diritto all’ex coniuge erogante alle detrazioni per figli a carico.

 

2) SCAGLIONI DI REDDITO E RELATIVE ALIQUOTE DI IMPOSTA

Anche per il 2010 le aliquote d’imposta ed i relativi scaglioni di reddito sono quelli fissati con decorrenza 1° gennaio 2007, come riportato ogni mese nella apposita tabella pubblicata sul Notiziario del Collegio.

 

3) DETRAZIONI

Circa le tipologie e le modalità di calcolo delle detrazioni si rinvia agli schemi pubblicati su ogni numero del Notiziario del Collegio. Di seguito si evidenziano alcuni punti di particolare interesse.

 

a) detrazioni per carichi di famiglia

Ai sensi della Legge Finanziaria 2008 e come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 15/2008, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi famigliari è necessario che il lavoratore, ogni anno, presenti al datore di lavoro una specifica dichiarazione di spettanza delle detrazioni in parola, indicando anche il codice fiscale dei soggetti per i quali beneficia delle detrazioni. La dichiarazione presentata per un periodo di imposta non trova applicazione per il periodo successivo.

Le detrazioni per carichi di famiglia competono, ricorrendone i requisiti, per:

a) il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;

b) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

c) ogni altra persona indicata nell’art. 433 cod. civ., convivente con il contribuente o percipiente assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Tali detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste (dunque competono per l’intero mese iniziale o finale, anche se la condizione insorge o cessa nel corso del mese).

Si rammenta che per la vivenza a carico è necessario che i familiari possiedano un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili di cui all’art. 10 Tuir. Tale limite di reddito è riferito all’intero periodo d’imposta ed è irrilevante il momento in cui è prodotto nel corso dell’anno.

 

- Detrazioni per figli a carico

E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50% della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. Non è ammesso alcun altro tipo di ripartizione.

Se i genitori sono legalmente ed effettivamente separati, o il matrimonio è stato annullato, sciolto o ne sono cessati gli effetti civili, la detrazione spetta interamente, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione deve essere ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari, per limiti di reddito non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, la detrazione stessa è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.

Ove uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione per i figli a carico compete a tale ultimo coniuge (ossia quello che ha a carico l'altro) per l’intero importo.

Viene confermata, per il caso di mancanza del coniuge, la regola del subentro del primo figlio nella detrazione prevista per il coniuge, se più conveniente. Come in passato si verifica l’ipotesi di mancanza del coniuge nei seguenti casi:

- se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. A tal fine si rammenta che la "mancanza del coniuge" si ha solo nel caso di decesso dell’altro genitore, o qualora l’altro genitore naturale non abbia riconosciuto i figli (oltre che nel caso di figli adottivi o di affidati o affiliati del solo contribuente), mentre non c'è "mancanza" nel caso in cui il genitore manchi perché separato o divorziato;

- se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

 

- Ulteriore detrazione per genitori con almeno quattro figli a carico

A differenza delle normali detrazioni per carichi di famiglia, l’ulteriore detrazione in commento trova applicazione nell’intera misura anche se la condizione richiesta dalla norma (esistenza di almeno quattro figli a carico) sussiste solo per una parte dell’anno.

Tale detrazione si aggiunge alle detrazioni per figli a carico ordinariamente spettanti, pertanto è fruibile soltanto se risultano applicabili le normali detrazioni per familiari a carico.

 

- Detrazioni per carichi di famiglia a favore di lavoratori extracomunitari residenti in Italia

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate la disciplina del riconoscimento delle detrazioni per figli a carico di lavoratori extracomunitari varia a seconda che:

a) i figli siano residenti in Italia.

In tal caso il legame familiare può essere documentato dalla certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli Uffici comunali dal quale risulti l’iscrizione dei figli stessi nelle anagrafi della popolazione;

b) i figli siano residenti all’estero.

In tal caso la documentazione attestante lo status di familiare a carico deve, alternativamente, essere costituita da:

- documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio;

- documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961;

- documentazione validamente formulata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del Paese d’origine.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/2008, ha precisato che:

- la richiesta di detrazione per gli anni successivi a quello in cui è stata presentata tale documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione del lavoratore che confermi il perdurare di tale situazione. Solo nel caso in cui i dati certificati debbano essere aggiornati, il lavoratore dovrà produrre una nuova documentazione avente le caratteristiche sopra rammentate;

- l'obbligo di comunicazione del codice fiscale dei familiari a carico non ammette eccezioni ed è condizione cui resta subordinato il riconoscimento delle detrazioni relative.

Pertanto, anche i lavoratori extracomunitari residenti in Italia, se intendono chiederne l'attribuzione per i familiari residenti all'estero, devono comunicare annualmente al datore di lavoro il relativo codice fiscale.

Il codice fiscale va richiesto agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, che provvederanno al rilascio previo esame della documentazione attestante la parentela.

 

b) Altre detrazioni (spese di produzione del reddito)

Tali detrazioni invece sono rapportate al periodo di lavoro nell’anno. Ad esempio nel caso di rapporto di lavoro di durata di 306 giornate, dal 1° marzo al 31 dicembre, al fine di determinare la detrazione spettante si dovrà rapportare il risultato finale a 306 : 365.

 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF

 

In occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, o di fine rapporto se antecedente, il datore di lavoro deve calcolare e versare l’addizionale regionale all’Irpef dovuta dal dipendente.

Si ricorda che la base imponibile delle addizionali è quella stessa determinata per il calcolo dell’Irpef. Si rammenta che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le addizionali in parola sono dovute se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Circa le modalità cui i sostituti si devono attenere per effettuare la trattenuta ed il versamento delle ritenute in oggetto, dovute sui redditi da lavoro dipendente, si rinvia alle precedenti comunicazioni in materia (cfr. suppl. n. 3 al Not. n. 12/99 e Not. n. 2/2000).

Peraltro si ricorda che l’importo dell’addizionale determinato all’atto delle operazioni di conguaglio di fine anno deve essere trattenuto in un numero massimo di 11 rate nei periodi di paga successivi a quello in cui incide l’operazione di conguaglio stessa e non oltre il periodo di paga del mese di novembre 2011, da versare entro il 16 dicembre 2011. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’importo dell’addizionale deve essere trattenuto in un’unica soluzione.

L'addizionale regionale è dovuta alla Regione in cui il lavoratore ha il domicilio fiscale alla data di compimento delle operazioni di conguaglio, e quindi, in linea generale, alla data del 31 dicembre dell'anno cui l'addizionale si riferisce.

La tabella delle aliquote in vigore per i redditi conseguiti nell'anno 2010 per la Regione Lombardia è pubblicata sul Notiziario mensile.

Il versamento dell'addizionale da effettuarsi tramite mod. F24, dovrà essere contraddistinto dal codice tributo 3802: "Addizionale regionale all'I.R.PE.F. - Sostituto d'imposta". Dovrà essere indicato l'anno di riferimento nella forma "AAAA” nonché il codice della Regione (per la Lombardia codice 10).

 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

 

Con la legge 296/2006 è stato previsto un nuovo metodo di versamento dell’addizionale comunale all’Irpef. Tale nuovo metodo si basa sul sistema dell’acconto e del saldo (cfr. suppl. n.1 al Not. n. 2/2007).

Il saldo dell’addizionale dovuta è determinato in occasione del conguaglio di fine anno ed è trattenuto e versato in massimo undici rate a partire dal mese successivo a quello di effettuazione del conguaglio stesso e comunque non oltre il mese di novembre e dunque con versamento entro il mese di dicembre 2011. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno il saldo va determinato e versato in un’unica soluzione.

Per quanto attiene la determinazione della base imponibile, vale quanto sopra specificato per l’addizionale regionale.

La ritenuta relativa all’addizionale comunale deve essere effettuata dal sostituto di imposta relativamente ai dipendenti che hanno domicilio fiscale nei Comuni che hanno deliberato in materia. Sul sito internet del Ministero delle Finanze, www.finanze.gov.it selezionando nella sezione “Aree Tematiche” la voce “Fiscalità locale” “Addizionale comunale all’Irpef”, è pubblicato l’elenco dei comuni che hanno adottato tale addizionale. Circa le modalità di versamento si sottolinea che le stesse sono state modificate con decreto Ministeriale 5 ottobre 2007. Secondo tali nuove disposizioni, con decorrenza 1°gennaio 2008, l’addizionale comunale all’Irpef deve essere versata direttamente ai comuni interessati. Operativamente i sostituti di imposta dovranno effettuare il versamento dell’addizionale all’Irpef specificando sul Mod. F24 quanto dovuto a ciascun Comune. La compilazione del modello in parola andrà eseguita come segue:

- indicazione del codice tributo:

cod. 3847 per l’acconto;

cod. 3848 per il saldo;

- indicazione codice catastale del Comune da associare al codice tributo. Il codice catastale è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.