IRPEF - CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2010
Per le operazioni di conguaglio fiscale relative all’anno 2010, che devono essere effettuate entro il 28
febbraio 2011, si dovrà tenere conto, tra l'altro, di quanto previsto dalla
Legge n. 191/2009 che ha confermato anche per l'anno 2010 un regime di
tassazione agevolata degli incrementi di produttività (tra cui rientra
certamente l'EET per il settore edile). Tale particolare regime, che consiste
nell'applicazione di una imposta sostitutiva del 10%,
trova applicazione, fino al limite di 6.000 euro lordi, per i soli lavoratori
dipendenti del settore privato che nel 2009 hanno conseguito un reddito
imponibile non superiore a 35.000 euro.
Si rammenta, in via generale, che:
a) il sostituito potrà richiedere al sostituto di imposta di tener conto anche di altri redditi di lavoro
dipendente o ad essi assimilati, percepiti da terzi. La richiesta dovrà essere
avanzata dal dipendente entro il 12 gennaio 2010 e dovrà essere supportata
dalla consegna delle certificazioni uniche rilasciate
dagli altri soggetti eroganti. E’ il caso che può verificarsi ove il lavoratore
chieda che nelle operazioni di conguaglio il datore di lavoro tenga conto delle
somme erogate dalla Cassa Edile (p.es. Ape, Premio inizio attività in
edilizia).
b) Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il 28 febbraio 2010. Tali operazioni
dovranno tener conto delle somme e dei valori corrisposti fino al 31 dicembre
2010, ovvero al 12 gennaio 2011. Il risultato delle
predette operazioni, peraltro, inciderà sulle somme erogate nel mese in cui il
conguaglio è effettuato.
c) Le operazioni di conguaglio comportano per il sostituto
la necessità di:
- determinare l’ammontare complessivo per l'anno 2009 delle
somme e dei valori fiscalmente imponibili, secondo le disposizioni di cui
all’art. 51 Tuir, che il sostituto ha corrisposto
nell’anno 2010, comprendendo, previa richiesta del dipendente, gli eventuali
altri redditi come precisato al punto a). A tal fine si rammenta che si dovrà
sottrarre l’ammontare degli oneri deducibili trattenuti direttamente dallo
stesso che non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente ex art. 51, comma 2, lett. h) Tuir
(ad esempio gli assegni periodici corrisposti al coniuge e direttamente
trattenuti dal datore di lavoro);
- applicare all'imponibile fiscale,
come sopra precisato, le aliquote Irpef per scaglioni
di reddito, determinando l'imposta lorda dovuta;
- determinare l'imposta netta dovuta,
sottraendo da quella lorda l'importo delle detrazioni spettanti al sostituito;
- determinare l'addizionale regionale e quella comunale all'Irpef;
- effettuare le operazioni di
conguaglio, raffrontando le ritenute fiscali operate in corso d'anno con la complessiva
ritenuta fiscale annua come sopra calcolata.
d) Le modalità sopra riportate trovano applicazione anche
con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente derivanti
da collaborazione coordinata e lavoro a progetto.
Di seguito si richiamano alcuni aspetti concernenti le
predette operazioni.
1)
DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE FISCALE
A proposito della determinazione dell'imponibile fiscale si
segnala che:
a) I contributi complessivamente versati, sia la quota a
carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore alle forme di
previdenza complementare (ad es. PREVEDI per gli impiegati e gli operai del
settore edile) sono deducibili per un importo complessivamente non superiore ad
euro 5.164,57.
b) E' confermato anche per l'anno 2010 che i contributi
versati al Fasi o ad altri enti e casse aventi
esclusivamente fini assistenziali fino al limite di 3.615,20 euro sono
deducibili.
c)
Non concorrono alla formazione dell'imponibile fiscale su cui applicare le
aliquote Irpef per scaglioni, le somme percepite dal
lavoratore dipendente, a titolo di
incrementi di produttività, innovazione ed efficienza
organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati
all’andamento economico dell’impresa (tra questi, per il settore edile, rientra
l'Elemento Economico Territoriale).
Infatti,
ricorrendone i requisiti, le somme erogate per uno dei titoli sopra
richiamati e fino al limite di 6.000 euro lordi sono sottoposte ad una imposta sostitutiva pari al 10% in luogo della tassazione
Irpef ordinaria e delle addizionali regionali e
comunali. Tale limite di 6.000 euro è da considerarsi al lordo della
stessa imposta sostitutiva del 10%. Se il lavoratore percepisce, sempre per i titoli sopra visti, somme superiori a 6.000 euro lordi, la
quota eccedente tale limite sconterà le imposte secondo il regime ordinario e
non quello del 10%.
L'importo
di 6.000 euro è da intendersi come limite complessivo alla cui determinazione concorrono tutte le voci retributive sopra menzionate.
Inoltre tale limite non può essere superato neanche in
presenza di più rapporti di lavoro.
Tale
beneficio trova applicazione con esclusivo riferimento ai dipendenti del
settore privato titolari di reddito di lavoro
dipendente non superiore, nell'anno
d)
Con messaggio n. 21389 del 17 agosto
Con
la circolare n. 48/2010, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme
restituite ai lavoratori per effetto dell'applicazione dello sgravio
contributivo dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) erogato nell'anno 2009 sono sottoposte, sussistendo
gli altri requisiti, alla tassazione agevolata del 10% sostitutiva del regime Irpef ordinario.
La
precisazione si è resa necessaria in quanto con messaggio n. 21389 del 17
agosto
Con
la circolare n. 48/2010, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme
restituite costituiscono reddito da lavoro dipendente in quanto costituiscono la
quota di contribuzione di competenza del lavoratore che non è stata inserita nell'imponibile fiscale al momento in cui l'E.E.T. è stato erogato.
Ricorrendo
gli altri presupposti, l'Agenzia delle Entrate ha segnalato che tali somme
vanno assoggettate all'imposta sostitutiva dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari
al 10% (cfr. da ultimo Not. n. 4/2010) anche se si
riferiscono a erogazioni in periodi di imposta precedenti.
Si
rammenta che la aliquota agevolata, come sopra
riferito, trova applicazione, con riferimento all'anno 2010, per un importo
massimo di 6.000 euro, al lordo della aliquota del 10%, in favore di titolari
di un reddito da lavoro dipendente che non abbia superato euro 35.000 nell'anno
2009.
L'Agenzia
chiarisce, infine, che qualora tali requisiti non siano verificati (ad esempio
per superamento del limite di reddito di euro 35.000
ovvero per il superamento del tetto massimo di euro 6.000 dell'importo massimo
agevolabile) tali somme, o almeno la parte eccedente il limite di euro 6.000,
vanno sottoposte a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b
del Tuir, e pertanto l'imposta è determinata
applicando alle somme percepite l'aliquota media del biennio 2008-2009.
e)
Con riguardo alle somme e ai valori erogati nel 2010 concorrono alla formazione
del reddito di lavoro dipendente, per l'intero importo:
-
le erogazioni liberali non superiori nel periodo d'imposta a 258,23 euro
concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o
a categorie di dipendenti;
-
i sussidi occasionali concessi in occasione di
rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.
Peraltro,
tali erogazioni liberali se sono erogate in natura (e dunque sotto forma di
beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) non
concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente se di importo
non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro, ai sensi dell’art. 51
comma 3 del Tuir.
L’esclusione
dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad
un solo dipendente, fermo restando che se il valore in questione è superiore a
detto limite, il complessivo valore delle liberalità concorre interamente a
formare il reddito.
Qualora
invece tali liberalità siano erogate in denaro concorrono interamente alla
formazione del reddito di lavoro dipendente (cfr. da ultimo Not. n.
11/2008).
f)
Per l’anno 2010 sono confermate, secondo le risultanze
contabili determinate dalla CAPE, le quote imponibili ai fini Irpef del contributo dovuto alla stessa (cfr. suppl. n. 4 al Not. 11/2000) e cioè:
-
operai 0,35%
-
impiegati iscritti 0,30%
Di
dette quote si dovrà tenere conto, oltre che per le operazioni di conguaglio
fiscale 2010, anche per le retribuzioni che verranno
erogate dal 1° gennaio 2011.
g)
Sono oneri deducibili, cioè elementi posti in
diminuzione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, gli
assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al
mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti
civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria.
Si
ribadisce che è consentita la deducibilità
del solo assegno diretto al mantenimento del coniuge, e non dell’assegno pagato
al coniuge per il mantenimento dei figli. La quota erogata per il mantenimento
dei figli dà, invece, diritto all’ex coniuge erogante alle detrazioni per figli
a carico.
2) SCAGLIONI DI
REDDITO E RELATIVE ALIQUOTE DI IMPOSTA
Anche
per il 2010 le aliquote d’imposta ed i relativi scaglioni di reddito sono
quelli fissati con decorrenza 1° gennaio 2007, come riportato ogni mese nella apposita tabella pubblicata sul Notiziario del
Collegio.
3) DETRAZIONI
Circa
le tipologie e le modalità di calcolo delle detrazioni si rinvia agli schemi
pubblicati su ogni numero del Notiziario del Collegio. Di seguito si
evidenziano alcuni punti di particolare interesse.
a) detrazioni per carichi di famiglia
Ai
sensi della Legge Finanziaria 2008 e come chiarito dall'Agenzia delle Entrate
con circolare n. 15/2008, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per
carichi famigliari è necessario che il lavoratore, ogni anno, presenti al
datore di lavoro una specifica dichiarazione di spettanza delle detrazioni in
parola, indicando anche il codice fiscale dei soggetti per i quali beneficia
delle detrazioni. La dichiarazione presentata per un periodo di
imposta non trova applicazione per il periodo successivo.
Le
detrazioni per carichi di famiglia competono, ricorrendone i requisiti, per:
a)
il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
b)
i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati;
c)
ogni altra persona indicata nell’art. 433 cod. civ., convivente con il contribuente o percipiente
assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Tali
detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese
in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste
(dunque competono per l’intero mese iniziale o finale, anche se la condizione
insorge o cessa nel corso del mese).
Si
rammenta che per la vivenza a carico è necessario che
i familiari possiedano un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, al
lordo degli oneri deducibili di cui all’art. 10 Tuir.
Tale limite di reddito è riferito all’intero periodo d’imposta ed è irrilevante
il momento in cui è prodotto nel corso dell’anno.
- Detrazioni per figli a carico
E’
prevista, come regola generale la ripartizione al 50% della detrazione
spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la
detrazione venga assegnata al genitore che possiede il
reddito complessivo più elevato. Non è ammesso alcun altro tipo di ripartizione.
Se
i genitori sono legalmente ed effettivamente separati, o il matrimonio è stato
annullato, sciolto o ne sono cessati gli effetti civili, la detrazione spetta
interamente, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel
caso di affidamento congiunto o condiviso, la
detrazione deve essere ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50%
tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso
di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari, per limiti di reddito non può usufruire in tutto
o in parte della detrazione, la detrazione stessa è assegnata per intero al
secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo
tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario
un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento
congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.
Ove
uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione per i figli
a carico compete a tale ultimo coniuge (ossia quello che ha a carico l'altro)
per l’intero importo.
Viene
confermata, per il caso di mancanza del coniuge, la regola del subentro del
primo figlio nella detrazione prevista per il coniuge, se più conveniente. Come
in passato si verifica l’ipotesi di mancanza del
coniuge nei seguenti casi:
-
se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il
contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato. A tal fine si rammenta che la
"mancanza del coniuge" si ha solo nel caso di decesso dell’altro
genitore, o qualora l’altro genitore naturale non abbia riconosciuto i figli
(oltre che nel caso di figli adottivi o di affidati o
affiliati del solo contribuente), mentre non c'è "mancanza" nel caso
in cui il genitore manchi perché separato o divorziato;
-
se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi
non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato.
- Ulteriore detrazione per genitori
con almeno quattro figli a carico
A
differenza delle normali detrazioni per carichi di famiglia, l’ulteriore detrazione in commento trova applicazione
nell’intera misura anche se la condizione richiesta dalla norma (esistenza di
almeno quattro figli a carico) sussiste solo per una parte dell’anno.
Tale
detrazione si aggiunge alle detrazioni per figli a
carico ordinariamente spettanti, pertanto è fruibile soltanto se risultano
applicabili le normali detrazioni per familiari a carico.
-
Detrazioni per carichi di famiglia a favore di lavoratori extracomunitari residenti
in Italia
Secondo
quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate la disciplina del riconoscimento delle detrazioni per figli a carico di lavoratori
extracomunitari varia a seconda che:
a)
i figli siano residenti in Italia.
In
tal caso il legame familiare può essere documentato dalla certificazione dello
stato di famiglia rilasciato dagli Uffici comunali dal quale risulti
l’iscrizione dei figli stessi nelle anagrafi della popolazione;
b)
i figli siano residenti all’estero.
In
tal caso la documentazione attestante lo status di familiare a carico deve,
alternativamente, essere costituita da:
-
documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine,
con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del
Prefetto competente per territorio;
-
documentazione con apposizione dell’Apostille, per i
soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto
-
documentazione validamente formulata dal Paese d’origine, ai sensi della
normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme
all’originale dal consolato italiano del Paese d’origine.
L’Agenzia
delle Entrate, con circolare n. 15/2008, ha precisato che:
-
la richiesta di detrazione per gli anni successivi a quello in cui è stata
presentata tale documentazione deve essere
accompagnata da una dichiarazione del lavoratore che confermi il perdurare di
tale situazione. Solo nel caso in cui i dati certificati debbano
essere aggiornati, il lavoratore dovrà produrre una nuova documentazione avente
le caratteristiche sopra rammentate;
-
l'obbligo di comunicazione del codice fiscale dei
familiari a carico non ammette eccezioni ed è condizione cui resta subordinato
il riconoscimento delle detrazioni relative.
Pertanto,
anche i lavoratori extracomunitari residenti in Italia, se intendono chiederne
l'attribuzione per i familiari residenti all'estero, devono comunicare
annualmente al datore di lavoro il relativo codice fiscale.
Il
codice fiscale va richiesto agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, che
provvederanno al rilascio previo esame della documentazione attestante la
parentela.
b) Altre detrazioni (spese di produzione del reddito)
Tali
detrazioni invece sono rapportate al periodo di lavoro nell’anno. Ad esempio
nel caso di rapporto di lavoro di durata di 306 giornate, dal 1° marzo al 31
dicembre, al fine di determinare la detrazione spettante si dovrà rapportare il
risultato finale a 306 :
365.
ADDIZIONALE
REGIONALE ALL’IRPEF
In
occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, o di fine rapporto se
antecedente, il datore di lavoro deve calcolare e versare l’addizionale
regionale all’Irpef dovuta dal dipendente.
Si
ricorda che la base imponibile delle addizionali è quella stessa determinata
per il calcolo dell’Irpef. Si rammenta che, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, le addizionali in parola sono dovute se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta
sul reddito delle persone fisiche.
Circa
le modalità cui i sostituti si devono attenere per effettuare
la trattenuta ed il versamento delle ritenute in oggetto, dovute sui redditi da
lavoro dipendente, si rinvia alle precedenti comunicazioni in materia (cfr. suppl. n. 3 al Not. n. 12/99 e Not. n. 2/2000).
Peraltro
si ricorda che l’importo dell’addizionale determinato all’atto delle operazioni
di conguaglio di fine anno deve essere trattenuto in
un numero massimo di 11 rate nei periodi di paga successivi a quello in cui
incide l’operazione di conguaglio stessa e non oltre il periodo di paga del
mese di novembre 2011, da versare entro il 16 dicembre
L'addizionale
regionale è dovuta alla Regione in cui il lavoratore
ha il domicilio fiscale alla data di compimento delle operazioni di conguaglio,
e quindi, in linea generale, alla data del 31 dicembre dell'anno cui
l'addizionale si riferisce.
La
tabella delle aliquote in vigore per i redditi conseguiti nell'anno 2010 per
Il
versamento dell'addizionale da effettuarsi tramite
mod. F24, dovrà essere contraddistinto dal codice tributo 3802:
"Addizionale regionale all'I.R.PE.F. - Sostituto
d'imposta". Dovrà essere indicato l'anno di riferimento nella forma
"AAAA” nonché il codice della Regione (per
ADDIZIONALE
COMUNALE ALL’IRPEF
Con
la legge 296/2006 è stato previsto un nuovo metodo di versamento
dell’addizionale comunale all’Irpef. Tale nuovo
metodo si basa sul sistema dell’acconto e del saldo (cfr.
suppl. n.1 al Not. n. 2/2007).
Il
saldo dell’addizionale dovuta è determinato in occasione del conguaglio di fine
anno ed è trattenuto e versato in massimo undici rate
a partire dal mese successivo a quello di effettuazione del conguaglio stesso e
comunque non oltre il mese di novembre e dunque con versamento entro il mese di
dicembre
Per
quanto attiene la determinazione della base imponibile, vale quanto sopra
specificato per l’addizionale regionale.
La
ritenuta relativa all’addizionale comunale deve essere
effettuata dal sostituto di imposta relativamente ai dipendenti che hanno
domicilio fiscale nei Comuni che hanno deliberato in materia. Sul sito internet
del Ministero delle Finanze, www.finanze.gov.it selezionando nella sezione
“Aree Tematiche” la voce “Fiscalità locale”
“Addizionale comunale all’Irpef”, è pubblicato
l’elenco dei comuni che hanno adottato tale addizionale. Circa le modalità di
versamento si sottolinea che le stesse sono state
modificate con decreto Ministeriale 5 ottobre 2007. Secondo tali nuove
disposizioni, con decorrenza 1°gennaio 2008, l’addizionale comunale all’Irpef deve essere versata direttamente ai comuni
interessati. Operativamente i sostituti di imposta
dovranno effettuare il versamento dell’addizionale all’Irpef
specificando sul Mod. F24 quanto dovuto a ciascun
Comune. La compilazione del modello in parola andrà eseguita come segue:
-
indicazione del codice tributo:
cod.
3847 per l’acconto;
cod.
3848 per il saldo;
-
indicazione codice catastale del Comune da associare al codice tributo. Il
codice catastale è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.