LAVORI PUBBBLICI - I CONSORZI STABILI DEVONO ATTESTARE I REQUISITI DI AFFIDABILITA’ MORALE DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE CONSORZIATE

(Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 aprile 2010, n. 1964)

 

Afferma, in conclusione, il Collegio che i Consorzi stabili per partecipare a gare d’appalto per l’aggiudicazione di contratti della pubblica Amministrazione sono tenuti a dimostrare, nei termini stabiliti dal bando, l’affidabilità morale degli organi di vertice delle imprese consorziate.

 

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L’appellante sostiene poi l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui afferma l’illegittima ammissione alla gara del Consorzio suddetto per non avere dimostrato l’affidabilità morale degli amministratori delle imprese consorziate.

Sostiene l’appellante che l’adempimento non era, nella specie, necessario in quanto il Consorzio ha partecipato alla gara in nome proprio, non per affidare l’esecuzione del contratto ad una consorziata, per cui è tenuto a dimostrare esclusivamente la sua affidabilità.

La tesi non è condivisa dal Collegio.

Occorre osservare che già l’art. 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, disponeva che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettere b ) e c ), devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate, in tal modo dimostrando “a contrariis”, che i requisiti di affidabilità morale devono essere dimostrati anche dalle imprese consorziate (in termini C. di S., VI, 15 maggio 2003, n. 2646).

L’art. 35 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ancora più restrittivo, stabilisce che anche i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei consorzi di cui al primo comma, lett. b) e c), del precedente art. 34 devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

La “ratio” delle disposizioni appena richiamate è ben evidente in quanto consentendo ad imprese diverse di confondere i rispettivi requisiti di affidabilità morale nell’ambito del consorzio questo costituirebbe uno strumento disposizione degli imprenditori meno affidabili, tra i quali si possono trovare imprese collegate alla criminalità organizzata, le quali potrebbero indirettamente partecipare a gare d’appalto, condizionandole.

Afferma, in conclusione, il Collegio che i Consorzi stabili per partecipare a gare d’appalto per l’aggiudicazione di contratti della pubblica Amministrazione sono tenuti a dimostrare, nei termini stabiliti dal bando, l’affidabilità morale degli organi di vertice delle imprese consorziate.

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