LAVORI
PUBBBLICI - I CONSORZI STABILI DEVONO ATTESTARE I REQUISITI DI
AFFIDABILITA’ MORALE DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DI
TUTTE LE CONSORZIATE
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
7 aprile 2010, n. 1964)
Afferma, in conclusione, il Collegio che i Consorzi
stabili per partecipare a gare d’appalto per l’aggiudicazione di contratti
della pubblica Amministrazione sono tenuti a dimostrare, nei termini stabiliti
dal bando, l’affidabilità morale degli organi di vertice delle imprese
consorziate.
. . . omissis . . .
L’appellante sostiene poi l’erroneità della sentenza
appellata nella parte in cui afferma l’illegittima ammissione alla gara del
Consorzio suddetto per non avere dimostrato l’affidabilità morale degli
amministratori delle imprese consorziate.
Sostiene l’appellante che l’adempimento non era, nella
specie, necessario in quanto il Consorzio ha partecipato alla gara in nome
proprio, non per affidare l’esecuzione del contratto ad una consorziata, per
cui è tenuto a dimostrare esclusivamente la sua affidabilità.
La tesi non è condivisa dal Collegio.
Occorre osservare che già l’art. 11 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, disponeva che i requisiti di idoneità tecnica e
finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai
soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettere b ) e c ), devono essere riferiti
ai consorzi e non alle singole imprese consorziate, in tal modo dimostrando “a contrariis”, che i requisiti di affidabilità morale devono
essere dimostrati anche dalle imprese consorziate (in termini C. di S., VI, 15 maggio 2003, n. 2646).
L’art. 35 del D. Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, ancora più restrittivo, stabilisce che anche i requisiti
di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici dei consorzi di cui al primo comma, lett. b)
e c), del precedente art. 34 devono essere posseduti e comprovati dagli stessi,
salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi
d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in
capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
La “ratio” delle
disposizioni appena richiamate è ben evidente in quanto consentendo ad imprese
diverse di confondere i rispettivi requisiti di affidabilità morale nell’ambito
del consorzio questo costituirebbe uno strumento disposizione degli
imprenditori meno affidabili, tra i quali si possono trovare imprese collegate
alla criminalità organizzata, le quali potrebbero indirettamente partecipare a
gare d’appalto, condizionandole.
Afferma, in conclusione, il Collegio che i Consorzi
stabili per partecipare a gare d’appalto per l’aggiudicazione di contratti
della pubblica Amministrazione sono tenuti a dimostrare, nei termini stabiliti
dal bando, l’affidabilità morale degli organi di vertice delle imprese
consorziate.
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. . omissis . . .