LAVORI PUBBBLICI - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICATI AMMESsE ANCHE SE IL BANDO NON LO PREVEDE
(Consiglio di Stato, sez,V, sentenza 13/10/2010 n.
7459)
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 74
del D. Leg.vo 163/2006, dell’art. 18 della L.
241/1990 e degli artt. 43, 46 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 le clausole dei
bandi di gara che richiedano certificati ai fini della partecipazione a gare ad
evidenza pubblica devono considerarsi rispettate qualora venga prodotta
un’appropriata dichiarazione sostitutiva, che l’Amministrazione appaltante ha
la potestà (ovvero il potere-dovere) di verificare ai fini dell’eventuale esclusione.
Dal principio sopra
espresso discende che è illegittima l’esclusione da una gara di appalto
disposta perché l’impresa non ha inserito nella busta contenente la
documentazione, così come prescritto dal disciplinare di gara, i certificati
del casellario giudiziario e dei carichi pendenti in data non anteriore a sei
mesi, qualora l’impresa stessa abbia comunque prodotto, in sostituzione dei
suddetti certificati, una dichiarazione sostitutiva appropriata.