IVA - NOTE DI CREDITO - PARERE DELLA FONDAZIONE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

 

La Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, con il parere n. 27 del 23 novembre 2010, effettua una puntuale disamina delle diverse fattispecie che consentono ad un operatore economico l’emissione di una nota di credito nei confronti dei propri clienti che, in tutto o in parte, non hanno saldato fatture di acquisto di merce o di servizi.

Come è noto, l’articolo 26, secondo e terzo comma, del DPR n. 633/1972 prevede che, se dopo l’emissione e la registrazione di una fattura, l’ammontare imponibile di un’operazione e la relativa l’IVA si riducono, in tutto o in parte, il cedente/prestatore, in linea generale, può effettuare le opportune rettifiche (cd. “variazioni in diminuzione”) emettendo un’apposita nota di credito.

La “variazione in diminuzione” non è, tuttavia, obbligatoria, ma costituisce un mero diritto dell’operatore economico che può essere esercitato solo in presenza di determinate condizioni e/o di specifici limiti temporali.

La Fondazione evidenzia che la procedura di rettifica dell’Iva può essere utilizzata senza limiti di tempo, a seguito di:

- dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione (a seguito di inadempimento o impossibilità sopravvenuta) rescissione e simili del contratto;

- procedure concorsuali o procedure esecutive rimaste infruttuose;

- applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

Invece, sono previsti specifici limiti temporali nelle seguenti ipotesi:

- sopravvenuto accordo tra le parti: si tratta per lo più di abbuoni o sconti concessi (anche in forma orale) successivamente alla conclusione del contratto. In questo caso la variazione può essere operata soltanto entro il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione originaria;

- modifiche normative che rettificano l’aliquota d’imposta: la procedura di variazione IVA deve operarsi entro il termine di decadenza previsto dall’articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/72 e cioè, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione;

- errori di fatturazione: la rettifica in diminuzione con riferimento ad originarie inesattezze di fatturazione (errori materiali o di calcolo) che hanno comportato un incasso da parte dell’Erario di un ammontare superiore a quello dovuto (es. applicazione in fattura dell’imposta con una aliquota maggiore di quella prevista) va effettuata entro il termine di un anno.