IVA - NOTE DI CREDITO - PARERE
DELLA FONDAZIONE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
La Fondazione studi dei
Consulenti del lavoro, con il parere n. 27 del 23 novembre 2010, effettua una
puntuale disamina delle diverse fattispecie che consentono ad un operatore
economico l’emissione di una nota di credito nei confronti dei propri clienti
che, in tutto o in parte, non hanno saldato fatture di acquisto di merce o di
servizi.
Come è noto, l’articolo 26,
secondo e terzo comma, del DPR n. 633/1972 prevede che, se dopo l’emissione e
la registrazione di una fattura, l’ammontare imponibile di un’operazione e la
relativa l’IVA si riducono, in tutto o in parte, il cedente/prestatore, in
linea generale, può effettuare le opportune rettifiche (cd. “variazioni in
diminuzione”) emettendo un’apposita nota di credito.
La “variazione in
diminuzione” non è, tuttavia, obbligatoria, ma costituisce un mero diritto
dell’operatore economico che può essere esercitato solo in presenza di
determinate condizioni e/o di specifici limiti temporali.
La Fondazione evidenzia che
la procedura di rettifica dell’Iva può essere utilizzata senza limiti di tempo,
a seguito di:
- dichiarazione di nullità,
annullamento, revoca, risoluzione (a seguito di inadempimento o impossibilità
sopravvenuta) rescissione e simili del contratto;
- procedure concorsuali o
procedure esecutive rimaste infruttuose;
- applicazione di abbuoni o
sconti previsti contrattualmente.
Invece, sono previsti
specifici limiti temporali nelle seguenti ipotesi:
- sopravvenuto accordo tra
le parti: si tratta per lo più di abbuoni o sconti concessi (anche in forma
orale) successivamente alla conclusione del contratto. In questo caso la
variazione può essere operata soltanto entro il termine di un anno
dall’effettuazione dell’operazione originaria;
- modifiche normative che
rettificano l’aliquota d’imposta: la procedura di variazione IVA deve operarsi
entro il termine di decadenza previsto dall’articolo 19, comma 1, del D.P.R. n.
633/72 e cioè, al più tardi, entro il termine di presentazione della
dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è
verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione;
- errori di fatturazione:
la rettifica in diminuzione con riferimento ad originarie inesattezze di
fatturazione (errori materiali o di calcolo) che hanno comportato un incasso da
parte dell’Erario di un ammontare superiore a quello dovuto (es. applicazione
in fattura dell’imposta con una aliquota maggiore di quella prevista) va
effettuata entro il termine di un anno.