DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA` 2011 - ANALISI DELLE MISURE FISCALI DI INTERESSE PER IL SETTORE
L’allungamento da 4 a 5
anni del termine entro il quale le abitazioni costruite o ristrutturate dalle
imprese possono essere cedute in regime di imponibilita`
ad IVA e la proroga, fino al 31 dicembre 2011, della detrazione del 55% per gli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti sono le
principali misure fiscali d`interesse per il settore delle costruzioni
contenute nel Disegno di Legge 2464 A/S, recante ``Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di Stabilita` 2011``, gia` approvato
dalla Camera, ed attualmente all`esame del Senato per la definitiva
approvazione.
In particolare, il Disegno
di Legge di Stabilita` prevede:
- l`applicazione dell`IVA
per le cessioni di abitazioni effettuate dalle imprese ``costruttrici`` o ``ristrutturatrici`` entro 5 anni (anziche`
4) dall`ultimazione dei lavori di costruzione o di ristrutturazione (art.1,
comma 86).
Tale disposizione, gia` inserita nel maxiemendamento governativo approvato nel
corso dell`esame alla Camera del Provvedimento, interviene sull`attuale regime
IVA applicabile alle cessioni di immobili residenziali (art.10, comma 1,
n.8-bis, D.P.R. 633/1972), prolungando di un anno il termine che consente alle
imprese di cedere le abitazioni costruite o ristrutturate, assoggettando ad IVA
l`operazione.
Si ribadisce che la misura
costituisce una modifica a regime della disciplina ad oggi in vigore, cosicche` la sua portata e` ben piu`
ampia rispetto ad una deroga transitoria che proroghi per un anno il termine
per il passaggio da operazione imponibile a operazione esente.
La sua entrata in vigore e`
prevista dal 1° gennaio 2011.
Pertanto, le imprese per le
quali sia gia` scaduto il quarto anno
dall`ultimazione dei lavori, ma non il quinto, potranno, dal 1° gennaio 2011,
cedere le abitazioni realizzate in regime IVA, non soggiacendo all`obbligo di
restituzione parziale dell`IVA detratta in sede di costruzione, ne` alle
limitazioni sul diritto alla detrazione dell`IVA sull`attivita`
generale (cd. ``pro-rata``);
- la proroga, fino al 31
dicembre 2011, delle agevolazioni fiscali per le spese relative ad interventi
di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (detrazione del 55% -
art.1, commi 344-347, legge 296/2006 e successive modificazioni).
Per le spese sostenute dal
1° gennaio al 31 dicembre 2011, tuttavia, la ripartizione della detrazione avverra` in 10 quote annuali di pari importo (anziche` in 5 quote, come previsto per le spese sostenute
fino al 31 dicembre 2010 - art.1, comma 48).
La proroga di un anno si
applica per tutti gli interventi attualmente agevolati:
- “riqualificazione
energetica globale” degli edifici;
- interventi sull`involucro
degli edifici, sue parti o unità immobiliari, riguardanti le strutture opache
verticali, orizzontali e le finestre, comprensive degli infissi;
- installazione di pannelli
solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali;
- sostituzione, integrale o
parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione, ovvero con pompe di calore ad alta efficienza od
impianti geotermici, e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
L`art.1, comma 48, del DdL di Stabilita` prevede,
altresì:
- la conferma della
semplificazione degli adempimenti per gli interventi di sostituzione di
finestre, comprensive di infissi (in singole unità immobiliari), installazione
di pannelli solari e per la sostituzione dell`impianto di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
In sostanza, per tali
lavori, non è richiesta l`acquisizione dell`attestato di
certificazione/qualificazione energetica dell`edificio;
- il mantenimento
dell`obbligo di invio della Comunicazione all`Agenzia delle Entrate per i
lavori pluriennali.
Infine, tra le ulteriori
misure di interesse contenute nel DdL 2464, si
segnalano:
- il riordino della
disciplina fiscale relativa ai contratti di leasing immobiliare (art.1, commi
15-16).
In particolare, con
riferimento ai contratti in corso al 1° gennaio 2011, viene previsto il
versamento, in unica soluzione, entro il 31 marzo 2011, di un`imposta
sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale[1], con modalita`
che verranno fissate con Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle
Entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2010.
Inoltre, per i contratti
che verranno stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di
Stabilita` (1° gennaio 2011), si perverra`
ad un`equiparazione tra cessione di immobili strumentali ed acquisizione in
leasing degli stessi, che saranno soggetti entrambi all`applicazione delle
imposte ipotecaria e catastale pari al 4%[2];
- la proroga, fino al 31
dicembre 2011, dell`applicabilita` dell`imposta
sostitutiva del 10% per i “premi di produttività”, nel limite di 6.000 euro
lordi, corrisposti ai lavoratori del settore privato con redditi non superiori,
nel 2010, a 40.000 euro (art.1, comma 47).
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[1] L`imposta sostitutiva
verrà determinata in misura pari all`importo delle imposte ipotecarie e
catastali, che sarebbero versate in caso di riscatto del bene (2%), decurtato
dell`imposta di registro corrisposta sul contratto di locazione (1%), ed
ulteriormente ridotto di una percentuale pari al 4% moltiplicata per gli anni
di durata residua del contratto.
[2] Nel caso di contratti di leasing,
attualmente, le imposte ipotecarie e catastali sono ridotte della metà, rispettivamente,
nella fase di acquisto dell`immobile da parte della società di leasing (2%) e
di riscatto del bene da parte dell`utilizzatore (2%), il quale corrisponde,
altresì, sui canoni di locazione, l`imposta di registro in misura pari all`1%.