SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS.
81/08 - INDICAZIONI SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA STRESS LAVORO-CORRELATO -
MINISTERO DEL LAVORO - NOTA 23692/2010
Come noto, il termine per
la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato, ai sensi dell’art. 28
comma 1-bis del D.Lgs. 81/08 è fissato al 31 dicembre
2010 (cfr. suppl. n. 4 al Not. 7/2010).
Al riguardo la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il
Ministero del lavoro, ha emanato, in data 18 novembre 2010, in attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 6, comma 8, lettera m-quater
e all’art. 28 comma 1-bis del D.Lgs. n. 81/08, la
lettera circolare prot.
15/SEGR/0023692, recante le indicazioni per effettuare la valutazione del
rischio stress lavoro-correlato. Tale nota è reperibile sl
sito del Collegio in calce alla presente.
Il documento ministeriale,
nel ricordare che la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte
integrante della valutazione dei rischi, descrive il percorso metodologico
minimodi attuazione dell’obbligo di tale valutazione in capo ai datori di
lavoro pubblici e privati e riferita a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e
preposti.
La valutazione prende in
esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori(ad esempio per mansioni) che
risultano esposti a rischi dello stesso tipo seconda un’individuazione che il
datore di lavoro può effettuare in ragione dell’organizzazione aziendale.
Al proposito la Commissione
consultiva riporta come esempi i turnisti, i dipendenti di un determinato
settore, chi svolge la medesima mansione, ecc.
Metodologia
La valutazione si svolge in
due fasi:
1. Valutazione preliminare,
obbligatoria;
2. Valutazione
approfondita, da effettuarsi successivamente, qualora la valutazione
preliminare abbia fatto emergere elementi di rischio e le misure di correzione
adottate siano inefficaci.
Fase 1:consiste nella
rilevazione, da effettuare anche mediante liste di controllo, di indicatori
oggettivi e verificabili e, se possibile, apprezzabili numericamente. Tali
indicatori possono essere:
1. Eventi sentinella, quali
ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti
e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti
lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da
valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla
azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in
azienda).
2. Fattori di contenuto del
lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di
lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei
lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
3. Fattori di contesto del
lavoro, quali ad esempio: ruolo nell’ambito dell’organizzazione; autonomia
decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e
sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni
richieste).
In riferimento ai fattori 2
e 3, occorre consultare i lavoratori (nelle aziende molto grandi si può
definire un campione rappresentativo) e/o RLS/RLST.
Se dalla valutazione non
emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere
azioni correttive, il datore di lavoro riporta la valutazione nel documento di
valutazione dei rischi (DVR) e, tra le misure di programma, prevede
l’attivazione di un piano di monitoraggio.
Nel caso contrario il
datore di lavoro pianifica ed adotta interventi correttivi ad esempio di tipo
organizzativo, procedurale, formativo, ecc.
Fase 2: qualora gli
interventi, adottati a seguito della Fase 1, risultino inefficaci, si procede
alla valutazione approfondita.
Tale valutazione, riferita
a gruppi omogenei di lavoratori, prevede la valutazione della percezione
soggettiva dei lavoratori sugli indicatori analizzati in Fase 1, anche
attraverso questionari, focus group, interviste.
Nelle aziende di grandi
dimensioni, l’indagine può essere svolta tramite un campione rappresentativo di
lavoratori.
Nelle imprese molto piccole
(fino a 5 lavoratori) l’indagine può svolgersi mediante riunioni che
coinvolgano direttamente i lavoratori nella ricerca di soluzioni e nella
verifica della loro efficacia.
Disposizioni transitorie
e finali
A partire dal 1° gennaio
2011 i datori di lavoro devono avviare l’attività di valutazione del rischio
stress lavoro-correlato sulla base delle indicazioni metodologiche fornite dal
Ministero.
Pertanto i datori di
lavoro, a partire dal 1° gennaio 2011, devono aggiornare il DVR con la
programmazione delle attività di valutazione e con l’indicazione del termine
finale di espletamento delle stesse.
Di tale decorrenza,
chiaramente indicata nel DVR, terranno conto gli organi di vigilanza ai fini
dell’adozione di provvedimenti sanzionatori.
I datori di lavoro che già
hanno effettuato tale valutazione all’interno del proprio DVR sulla base
dell’accordo europeo del 2004, non devono ripetere l’indagine, ma
esclusivamente aggiornare la propria valutazione nelle ipotesi previste
dall’art. 29 comma 3 del D.Lgs. n. 81/08, sulla base
delle indicazioni della lettera circolare in oggetto.
Il Ministero si è riservato
di verificare l’efficacia della metodologia ed eventualmente di integrare le
indicazioni effettuando un monitoraggio delle attività realizzate ed elaborando
una relazione entro il 18 novembre 2012.
- Ministero
del Lavoro - lettera circolare prot. 15/SEGR/0023692