SICUREZZA SUL LAVORO - ART. 14 D.LGS.
N. 81/08 - SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE - MINISTERO DEL LAVORO - SENTENZA
CORTE COSTITUZIONALE N. 310/2010
Con la nota
n. 18802 dell’ 8 novembre 2010, reperibile sul sito del Collegio in calce
alla presente nota, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune importanti
indicazioni in merito alla pronuncia della Corte Costituzionale che, con
sentenza n. 310 del 5 novembre scorso, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/08,
nella parte in cui tale articolo prevede che al provvedimento sospensivo
dell’attività imprenditoriale non si applicano le disposizioni di cui alla L.
n. 241/90, comprese, pertanto, quelle relative all’art. 3, comma 1 della
medesima legge.
Tale articolo, si ricorda,
stabilisce che: ‘‘ogni provvedimento amministrativo (..) deve essere motivato
(..). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in
relazione alle risultanze dell’istruttoria”.
Il dispositivo della
sentenza in oggetto evidenzia come l’obbligo di motivare i provvedimenti
amministrativi sia diretto a realizzare la conoscibilità e la trasparenza
dell’azione amministrativa e, allo stesso tempo, sia radicato negli artt. 97 e
113 della Costituzione in quanto costituisce corollario dei principi di buon
andamento e d’imparzialità dell’amministrazione, nonchè
consente al destinatario del provvedimento di far valere la propria tutela
giurisdizionale.
In virtù del suddetto
giudizio di incostituzionalità e al fine di consentire al destinatario del
provvedimento sospensivo il controllo di correttezza, coerenza e logicità dello
stesso, il Ministero del Lavoro evidenzia l’obbligo per il personale ispettivo
di motivare, aggiungendo al verbale di primo accesso il capoverso riportato
nell’allegata nota, l’eventuale adozione del provvedimento di sospensione per
lavoro irregolare, fermi restando i contenuti più esaustivi del verbale
conclusivo di accertamento.