INAIL - COLLEGATO LAVORO - LEGGE N. 183/2010 - SANZIONI
AMMINISTRATIVE - NOTA N. 7918/10
Con nota n.
7198 del 3 novembre 2010, disponibile sul sito del Collegio in calce alla
presente, l’Inail ha fornito alcune indicazioni in merito alle novità
introdotte dalla Legge n. 183/2010 detta “ Collegato Lavoro” pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010.
L’Istituto ha evidenziato
che, relativamente al lavoro sommerso, le sanzioni amministrative, come di
seguito rappresentate, non trovano applicazione nel caso in cui risulti la
volontà del datore di lavoro di non voler occultare il rapporto di lavoro. In
particolare, la nota, ricorda che, in
assenza di almeno un adempimento contributivo, come ad esempio la denuncia
telematica EMENS, la maxisanzione da
1.500 euro a 12.000 euro, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di
lavoro effettivo, si applica
specificatamente nel caso di impiego di lavoratori subordinati per i
quali i datori di lavoro privati non hanno effettuato la preventiva
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per
l’Impiego.
Il nuovo comma 3 dell’art.
3 della L. n. 73/02, prevede, inoltre, la riduzione della sanzione
amministrativa, tra i 1.000 e gli 8.000 euro, più 30 euro per ciascuna giornata
di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti aver svolto dei
periodi di lavoro in nero, precedentemente alla regolarizzazione del rapporto
di lavoro.
Con riferimento alle
sanzioni civili connesse all’evasione contributiva previdenziale e
assistenziale, in luogo della precedente sanzione, pari ad euro 3.000, per
ciascun lavoratore in nero, si applicheranno le sanzioni civili per evasione,
di cui alla L. n. 388/00, maggiorate del 50%.
Con l’entrata in vigore del
Collegato lavoro è altresì stata estesa la competenza ad irrogare la
maxisanzione a tutti i funzionari di vigilanza che effettuano accertamenti in
materia di lavoro, fisco e previdenza.
Il nuovo art. 13 del D.Lgs. n. 124/04, così come modificato dall’art. 33 della
Legge n. 183/10, impone ai funzionari di vigilanza di consegnare, a conclusione
del primo accertamento ispettivo, al datore di lavoro o alla persona da lui
designata, un verbale di primo accesso che contenga i dati relativi ai
lavoratori presenti sul luogo di lavoro, le eventuali loro dichiarazioni e
tutto ciò che possa essere giudicato utile ai fini dell’istruttoria.
L’art. 33 prevede, inoltre,
in capo agli ispettori del lavoro, l’obbligo di diffidare il trasgressore e
l’eventuale obbligato in solido a regolarizzare le inosservanze, materialmente
sanabili, entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale unico e che, in
caso di ottemperanza alla diffida entro 15 giorni dalla scadenza del termine
fissato per la regolarizzazione, si è ammessi al pagamento della sanzione minima
prevista dalla legge o di un quarto se la sanzione è stabilita in misura fissa.