INPS - RATEIZZAZIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI - NUOVE
MODALITA’ - CIRCOLARE N. 148/2010
Con circolare n. 148 del 24
novembre 2010 l’Inps ha fornito nuove istruzioni in materia di pagamento
dilazionato dei crediti contributivi, ulteriori rispetto a quelle già contenute
nella precedente circolare n. 106/2010 (cfr. Not. n.
10/2010).
Di seguito si riportano gli
aspetti di maggiore rilievo.
Decorrenza delle
nuove disposizioni
Al punto 7, la circolare n.
106/2010 ha sottolineato che le modifiche alla disciplina delle rateazioni,
nella stessa illustrate, si applicano alle domande presentate a partire dal 3
agosto 2010.
Considerato che il nuovo
regime introduce modifiche sostanziali alle pregresse disposizioni impartite
sulla materia, l’Inps precisa ora che la suddetta data può essere considerata
un discrimine fra la vecchia e la nuova gestione.
Di conseguenza, il
contribuente che risulti essere già stato ammesso al pagamento rateale
anteriormente al 3 agosto 2010, qualora presenti, dopo tale data, una nuova
istanza per debiti maturati nel corso della precedente rateazione, potrà –
sussistendo il requisito della regolarità nei versamenti rateali già scaduti –
ottenere l’accoglimento della nuova rateazione.
Ciò in quanto quest’ultima
istanza, essendo stata presentata successivamente al 3 agosto 2010, è da
considerarsi come prima richiesta in relazione alle nuove disposizioni.
Crediti in fase
amministrativa – attivita’ istruttoria e gestione
Crediti in fase
amministrativa e crediti iscritti a ruolo. – Ai fini dell’istruttoria
della domanda di dilazione amministrativa, l’Inps deve accertare la circostanza
che tutti i crediti ancora in fase amministrativa e quelli iscritti a ruolo ma
non ancora notificati al contribuente con la cartella di pagamento, siano
inseriti nella stessa domanda.
La presenza di eventuali
ulteriori crediti iscritti a ruolo e notificati al contribuente dal competente
Agente della Riscossione per i quali, in precedenza o contestualmente alla
domanda in fase amministrativa, non risulti essere stata richiesta la
rateazione presso Equitalia, non impedisce
l’accoglimento dell’istanza da parte dell’Istituto.
Fideiussione bancaria. –
Al
punto 5 della circolare n. 106/2010, l’Inps ha posto in rilievo che qualora il
debito di cui si chiede la rateazione sia maturato nel corso di una precedente
dilazione, la nuova rateazione potrà essere accolta subordinatamente alla
prestazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
In proposito, l’Istituto fa
presente che, ai fini dell’accoglimento, è richiesto l’impegno formale da parte
della banca o dell’assicurazione alla concessione della fideiussione
sull’intero importo del debito.
Si tratta, quindi, di un
accoglimento sottoposto a condizione risolutiva qualora la fideiussione non
venga prestata.
Riproposizione di una
successiva domanda di rateazione relativa alle stesse inadempienze.
Nel caso in cui la domanda
di dilazione sia stata respinta per mancanza di uno dei requisiti necessari
all’accoglimento e, quindi, il piano di ammortamento non sia stato emesso, la
seconda domanda di dilazione potrà essere accolta solo se il contribuente sia
rientrato in possesso dei requisiti richiesti.
Laddove la reiezione sia
intervenuta per mancata sottoscrizione del piano di ammortamento emesso, la
seconda domanda di dilazione dovrà, comunque, essere respinta. Tali crediti,
tempestivamente affidati ad Equitalia, potranno
essere oggetto di rateazione, nel rispetto delle condizioni previste, da parte
del competente Agente della Riscossione.
Rateazione delle
ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
La circolare n. 106/2010 ha
segnalato che, per l’accoglimento della rateazione amministrativa, non è più
necessario il preventivo versamento, al momento della richiesta, delle ritenute
previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori.
Ciò, tuttavia, non
determina effetti sulla permanenza dell’obbligo, in capo all’Inps, di procedere
alla denuncia all’Autorità giudiziaria competente, così come stabilito
dall’art. 2 della Legge 11 novembre 1983, n. 638.
Tale circostanza – osserva
la circolare in esame – risponde alla necessità, da parte dell’Istituto, di
dare attuazione a disposizioni che disciplinano profili diversi: l’uno di tipo
civilistico, rappresentato dall’adempimento dell’obbligazione contributiva
costituita dal coacervo degli obblighi riconosciuti in capo al datore di
lavoro; l’altro di tipo penale, con riferimento ad una fattispecie di
responsabilità penale prevista dal legislatore in caso di omesso versamento dei
contributi a carico dei lavoratori.
Quanto sopra premesso,
l’Inps illustra gli effetti che possono prodursi a seguito delle innovazioni
introdotte dalla circolare n. 106/2010 con riguardo all’obbligo di denuncia
all’Autorità giudiziaria e ai fini del rilascio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC).
Obbligo di denuncia
ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 638/1983
L’Istituto ricorda che l’obbligo
della contestazione o della notifica dell’ avvenuto accertamento della
violazione viene meno qualora il datore di lavoro abbia provveduto ai
versamenti delle ritenute a carico dei lavoratori prima della contestazione
medesima, mentre vi è una causa di “non punibilità” se il pagamento delle
medesime somme è effettuato entro tre mesi dalla contestazione.
Poiché tali versamenti, per
effetto delle novità introdotte in materia, possano avvenire anche nel corso
della rateazione, la circolare in esame definisce i comportamenti che le Sedi
INPS devono tenere in relazione a quanto disposto dall’art. 2 della Legge n.
638/1983.
In particolare, l’Istituto
fa presente che, ai fini della verifica dell’avvenuto versamento delle quote a
carico dei lavoratori, concorrono anche gli importi delle rate versate in conto
della rateazione.
Qualora, peraltro, nei
termini assegnati dal comma 1-bis dell’art. 2 della Legge n. 638/1983, il
datore di lavoro non abbia ancora versato complessivamente un importo pari alle
contribuzioni a carico dei lavoratori, lo stesso potrà regolarizzare la sua
posizione corrispondendo anticipatamente il numero di rate del piano di
ammortamento sottoscritto fino alla concorrenza dell’importo necessario per
coprire l’intero ammontare delle quote a carico dovute.
Il datore di lavoro potrà
sospendere il pagamento delle rate in scadenza dopo il versamento anticipato
della “rata multipla” sino alla data di scadenza dell’ultima rata inclusa nel
predetto pagamento anticipato.
Considerato che il mancato
regolare versamento alle previste scadenze delle rate accordate comporta la
decadenza dalla rateazione, i datori di lavoro che intendono avvalersi di
questa soluzione dovranno essere autorizzati dalle competenti Sedi
dell’Istituto che provvederanno anche a fissare il periodo di sospensione e la
scadenza della prima rata che dovrà essere versata al termine del medesimo
periodo.
Emissione del DURC. – Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro abbia ottenuto l’accoglimento di una domanda di rateazione
(amministrativa o su cartella) relativa all’intero ammontare dei contributi
dovuti, comprensivi anche delle quote a carico dei lavoratori, la sussistenza
delle condizioni che obbligano l’Inps a denunciare all’Autorità giudiziaria la
fattispecie di cui all’art. 2 della Legge n. 638/1983, non può essere
considerata, ricorrendo le condizioni previste dal Decreto Ministeriale 24
ottobre 2007, causa ostativa al rilascio del DURC, restando l’ipotesi in esame
esclusa dalla specifica normativa di riferimento.
Attestazione di regolarita’ contributiva in presenza di domanda di
dilazione presentata all’agente della
riscossione
Ai sensi dell’art. 5, comma
2, lett. a), del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, la regolarità
contributiva deve essere attestata in caso di richiesta “di rateizzazione per
la quale l’Istituto competente abbia emesso parere favorevole”.
In proposito, l’Inps
precisa che, nell’ipotesi di dilazione di crediti iscritti a ruolo, il
requisito indicato dalla disposizione sopra richiamata, sussiste solo quando
l’Agente della Riscossione competente a ricevere e ad istruire la domanda di
dilazione disponga l’accoglimento della stessa.
In relazione a ciò, in
presenza di domande di rateazione che possono risultare correlate al rilascio
del DURC, il contribuente dovrà fornire all’Agente competente copia del
“certificato di attribuzione del codice identificativo della pratica (C.I.P.)”.
In questo modo, l’Agente
potrà acquisire la notizia della data di presentazione della richiesta di DURC
in corso di istruttoria.
Intervenuto l’accoglimento
della rateazione da parte del competente Agente, in attesa che vengano definite
diverse modalità di trasferimento dell’informazione, il contribuente dovrà
produrre alla Sede INPS, per la successiva conclusione dell’attività
istruttoria del DURC, copia del provvedimento di accoglimento della rateazione
corredato del piano di ammortamento. L’acquisizione di tale documento, che
riporta l’elenco delle cartelle di pagamento oggetto dell’istanza, nonché
l’importo della rata mensile da pagare, in assenza di ulteriori cause ostative
al rilascio del DURC, consentirà l’emissione dell’attestazione di regolarità.
Laddove in sede di
successive richieste di DURC la posizione debitoria del contribuente non
subisca variazioni con riferimento ai crediti iscritti a ruolo, ai fini del
rilascio del documento, per questo aspetto, sarà sufficiente verificare la
regolarità dei versamenti con riferimento alle scadenze fissate nel piano di
ammortamento agli atti del fascicolo DURC.
Da ultimo, l’Inps richiama
l’attenzione delle Strutture territoriali dell’Istituto sul rispetto del
disposto dell’art. 7, comma 3, del menzionato decreto ministeriale che, in
mancanza dei requisiti di cui all’art. 5, impone l’obbligo – prima
dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato – di
invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine
non superiore a quindici giorni.