INPS - RATEIZZAZIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI - NUOVE MODALITA’ - CIRCOLARE N. 148/2010

 

Con circolare n. 148 del 24 novembre 2010 l’Inps ha fornito nuove istruzioni in materia di pagamento dilazionato dei crediti contributivi, ulteriori rispetto a quelle già contenute nella precedente circolare n. 106/2010 (cfr. Not. n. 10/2010).

Di seguito si riportano gli aspetti di maggiore rilievo.

 

Decorrenza delle nuove disposizioni

Al punto 7, la circolare n. 106/2010 ha sottolineato che le modifiche alla disciplina delle rateazioni, nella stessa illustrate, si applicano alle domande presentate a partire dal 3 agosto 2010.

Considerato che il nuovo regime introduce modifiche sostanziali alle pregresse disposizioni impartite sulla materia, l’Inps precisa ora che la suddetta data può essere considerata un discrimine fra la vecchia e la nuova gestione.

Di conseguenza, il contribuente che risulti essere già stato ammesso al pagamento rateale anteriormente al 3 agosto 2010, qualora presenti, dopo tale data, una nuova istanza per debiti maturati nel corso della precedente rateazione, potrà – sussistendo il requisito della regolarità nei versamenti rateali già scaduti – ottenere l’accoglimento della nuova rateazione.

Ciò in quanto quest’ultima istanza, essendo stata presentata successivamente al 3 agosto 2010, è da considerarsi come prima richiesta in relazione alle nuove disposizioni.

 

Crediti in fase amministrativa – attivita’ istruttoria e gestione

Crediti in fase amministrativa e crediti iscritti a ruolo. – Ai fini dell’istruttoria della domanda di dilazione amministrativa, l’Inps deve accertare la circostanza che tutti i crediti ancora in fase amministrativa e quelli iscritti a ruolo ma non ancora notificati al contribuente con la cartella di pagamento, siano inseriti nella stessa domanda.

La presenza di eventuali ulteriori crediti iscritti a ruolo e notificati al contribuente dal competente Agente della Riscossione per i quali, in precedenza o contestualmente alla domanda in fase amministrativa, non risulti essere stata richiesta la rateazione presso Equitalia, non impedisce l’accoglimento dell’istanza da parte dell’Istituto.

Fideiussione bancaria. – Al punto 5 della circolare n. 106/2010, l’Inps ha posto in rilievo che qualora il debito di cui si chiede la rateazione sia maturato nel corso di una precedente dilazione, la nuova rateazione potrà essere accolta subordinatamente alla prestazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

In proposito, l’Istituto fa presente che, ai fini dell’accoglimento, è richiesto l’impegno formale da parte della banca o dell’assicurazione alla concessione della fideiussione sull’intero importo del debito.

Si tratta, quindi, di un accoglimento sottoposto a condizione risolutiva qualora la fideiussione non venga prestata.

 

Riproposizione di una successiva domanda di rateazione relativa alle stesse inadempienze.

Nel caso in cui la domanda di dilazione sia stata respinta per mancanza di uno dei requisiti necessari all’accoglimento e, quindi, il piano di ammortamento non sia stato emesso, la seconda domanda di dilazione potrà essere accolta solo se il contribuente sia rientrato in possesso dei requisiti richiesti.

Laddove la reiezione sia intervenuta per mancata sottoscrizione del piano di ammortamento emesso, la seconda domanda di dilazione dovrà, comunque, essere respinta. Tali crediti, tempestivamente affidati ad Equitalia, potranno essere oggetto di rateazione, nel rispetto delle condizioni previste, da parte del competente Agente della Riscossione.

Rateazione delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle  retribuzioni dei lavoratori

La circolare n. 106/2010 ha segnalato che, per l’accoglimento della rateazione amministrativa, non è più necessario il preventivo versamento, al momento della richiesta, delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori.

Ciò, tuttavia, non determina effetti sulla permanenza dell’obbligo, in capo all’Inps, di procedere alla denuncia all’Autorità giudiziaria competente, così come stabilito dall’art. 2 della Legge 11 novembre 1983, n. 638.

Tale circostanza – osserva la circolare in esame – risponde alla necessità, da parte dell’Istituto, di dare attuazione a disposizioni che disciplinano profili diversi: l’uno di tipo civilistico, rappresentato dall’adempimento dell’obbligazione contributiva costituita dal coacervo degli obblighi riconosciuti in capo al datore di lavoro; l’altro di tipo penale, con riferimento ad una fattispecie di responsabilità penale prevista dal legislatore in caso di omesso versamento dei contributi a carico dei lavoratori.

Quanto sopra premesso, l’Inps illustra gli effetti che possono prodursi a seguito delle innovazioni introdotte dalla circolare n. 106/2010 con riguardo all’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria e ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

 

Obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 638/1983

L’Istituto ricorda che l’obbligo della contestazione o della notifica dell’ avvenuto accertamento della violazione viene meno qualora il datore di lavoro abbia provveduto ai versamenti delle ritenute a carico dei lavoratori prima della contestazione medesima, mentre vi è una causa di “non punibilità” se il pagamento delle medesime somme è effettuato entro tre mesi dalla contestazione.

Poiché tali versamenti, per effetto delle novità introdotte in materia, possano avvenire anche nel corso della rateazione, la circolare in esame definisce i comportamenti che le Sedi INPS devono tenere in relazione a quanto disposto dall’art. 2 della Legge n. 638/1983.

In particolare, l’Istituto fa presente che, ai fini della verifica dell’avvenuto versamento delle quote a carico dei lavoratori, concorrono anche gli importi delle rate versate in conto della rateazione.

Qualora, peraltro, nei termini assegnati dal comma 1-bis dell’art. 2 della Legge n. 638/1983, il datore di lavoro non abbia ancora versato complessivamente un importo pari alle contribuzioni a carico dei lavoratori, lo stesso potrà regolarizzare la sua posizione corrispondendo anticipatamente il numero di rate del piano di ammortamento sottoscritto fino alla concorrenza dell’importo necessario per coprire l’intero ammontare delle quote a carico dovute.

Il datore di lavoro potrà sospendere il pagamento delle rate in scadenza dopo il versamento anticipato della “rata multipla” sino alla data di scadenza dell’ultima rata inclusa nel predetto pagamento anticipato.

Considerato che il mancato regolare versamento alle previste scadenze delle rate accordate comporta la decadenza dalla rateazione, i datori di lavoro che intendono avvalersi di questa soluzione dovranno essere autorizzati dalle competenti Sedi dell’Istituto che provvederanno anche a fissare il periodo di sospensione e la scadenza della prima rata che dovrà essere versata al termine del medesimo periodo.

 

Emissione del DURC. – Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia ottenuto l’accoglimento di una domanda di rateazione (amministrativa o su cartella) relativa all’intero ammontare dei contributi dovuti, comprensivi anche delle quote a carico dei lavoratori, la sussistenza delle condizioni che obbligano l’Inps a denunciare all’Autorità giudiziaria la fattispecie di cui all’art. 2 della Legge n. 638/1983, non può essere considerata, ricorrendo le condizioni previste dal Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, causa ostativa al rilascio del DURC, restando l’ipotesi in esame esclusa dalla specifica normativa di riferimento.

 

Attestazione di regolarita’ contributiva in presenza di domanda di dilazione presentata  all’agente della riscossione

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a), del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, la regolarità contributiva deve essere attestata in caso di richiesta “di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia emesso parere favorevole”.

In proposito, l’Inps precisa che, nell’ipotesi di dilazione di crediti iscritti a ruolo, il requisito indicato dalla disposizione sopra richiamata, sussiste solo quando l’Agente della Riscossione competente a ricevere e ad istruire la domanda di dilazione disponga l’accoglimento della stessa.

In relazione a ciò, in presenza di domande di rateazione che possono risultare correlate al rilascio del DURC, il contribuente dovrà fornire all’Agente competente copia del “certificato di attribuzione del codice identificativo della pratica (C.I.P.)”.

In questo modo, l’Agente potrà acquisire la notizia della data di presentazione della richiesta di DURC in corso di istruttoria.

Intervenuto l’accoglimento della rateazione da parte del competente Agente, in attesa che vengano definite diverse modalità di trasferimento dell’informazione, il contribuente dovrà produrre alla Sede INPS, per la successiva conclusione dell’attività istruttoria del DURC, copia del provvedimento di accoglimento della rateazione corredato del piano di ammortamento. L’acquisizione di tale documento, che riporta l’elenco delle cartelle di pagamento oggetto dell’istanza, nonché l’importo della rata mensile da pagare, in assenza di ulteriori cause ostative al rilascio del DURC, consentirà l’emissione dell’attestazione di regolarità.

Laddove in sede di successive richieste di DURC la posizione debitoria del contribuente non subisca variazioni con riferimento ai crediti iscritti a ruolo, ai fini del rilascio del documento, per questo aspetto, sarà sufficiente verificare la regolarità dei versamenti con riferimento alle scadenze fissate nel piano di ammortamento agli atti del fascicolo DURC.

Da ultimo, l’Inps richiama l’attenzione delle Strutture territoriali dell’Istituto sul rispetto del disposto dell’art. 7, comma 3, del menzionato decreto ministeriale che, in mancanza dei requisiti di cui all’art. 5, impone l’obbligo – prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato – di invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.