ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI MEDIATORI PER CONTROVERSIE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
Con il DM n. 180 del 18 ottobre 2010 (GU n. 258 del
4/11 2010) il ministero della Giustizia
ha delineato i criteri per l`istituzione del registro degli organismi
abilitati a svolgere l`attività di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4/3/2010.
Il regolamento individua poi le modalità per
l`iscrizione del suddetto registro che sarà istituito presso il Ministero della
Giustizia e i requisiti richiesti per l`esercizio della funzione di mediatore.
Il percorso di riforma della giustizia civile ha,
infatti, introdotto nel nostro ordinamento l`istituto della mediazione quale
strumento alternativo all`ordinario rito civile per la risoluzione delle
controversie sorte in materia civile e commerciale purchè
non vertenti su diritti indisponibili.
Per alcune specifiche fattispecie dove il tasso di
conflittualità è piuttosto elevato (es. condominio, successioni, contratti
bancari e assicurativi ecc.) il tentativo di risoluzione delle controversie
attraverso la mediazione costituirà a partire dal 20 marzo 2011 vera e propria
condizione di procedibilità per l`instaurazione del successivo rito davanti al
giudice ordinario.
L`attività di mediazione secondo le indicazioni del D.
Lgs n. 28/2010 deve essere svolta da organismi
professionali e indipendenti iscritti in un apposito registro suddiviso a sua
volta in distinte sezioni a seconda che si tratti di enti pubblici o privati.
Condizioni particolari sono riservate agli organismi costituiti dalle Camere di
commercio e dai consigli degli ordini professionali.
Tali organismi così accreditati devono avere al loro
interno un numero minimo di “mediatori” ossia di soggetti appositamente formati
ed esperti nella materia oggetto della controversia che saranno nominati, di
volta in volta. dall`organismo di conciliazione al quale le parti private
decidono di rivolgersi.
Ai fini dell`iscrizione all`albo degli organismi di
conciliazione verrà valutata la capacità finanziaria e organizzativa dell`ente richiedente nonchè la compatibilità dell`attività di mediazione con
l`oggetto sociale o lo scopo associativo più i requisiti di onorabilità e il
possesso di apposita polizza assicurativa.
Per garantire la formazione dei mediatori il DM
prevede anche la istituzione di un elenco degli enti che dovranno svolgere corsi
iniziali della durata minima di 50 ore sia teorici che pratici nonchè di distinti percorsi di aggiornamento di durata non
inferiore a 18 ore biennali.
Il DM stabilisce,
infine, anche i criteri per la determinazione dell`indennità spettante al mediatore per lo svolgimento del
suo incarico. Per l`avvio della pratica è prevista in ogni caso una spesa
minima di 40 euro.