IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI E DOCUMENTI DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE E PIANI DI SICUREZZA

 

Si pubblica il testo della nota del Ministero delle finanze - Dipartimento delle Entrate, Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario 21 giugno 1999, Prot. 1999/73121, emanata in risposta a uno specifico quesito dell'Ance, in ordine al regime fiscale, agli effetti dell'imposta di bollo, del piano di sicurezza da allegarsi al contratto di appalto di opere pubbliche.

Il Ministero delle finanze sottolinea come il piano di sicurezza non può "essere considerato scrittura privata o dichiarazione a contenuto negoziale implicante costituzione, modificazione, trasferimento, riconoscimento, rinuncia o estinzione degli effetti del contratto".

Pertanto, anche in relazione a quanto precisato nella circolare del Ministero delle finanze 1 luglio 1998 n.171/E "il piano di sicurezza è riconducibile all'art.28 della vigente Tariffa approvata con D.M. 20 agosto 1992, e quindi è soggetto all'imposta di bollo nella misura di L.600 solo in caso d'uso, caso d'uso che si verifica con la presentazione all'ufficio del Registro per la registrazione".

La nota ministeriale, confermando l'orientamento espresso da tempo in materia dall'Ance, intende uniformare il comportamento degli Enti locali appaltanti che tendenzialmente richiedono la bollatura in misura di lire 20.000 per ogni foglio del piano di sicurezza, finendo con l'incrementare i costi delle imprese appaltatrici.

Si ritiene utile pubblicare, altresì,  un prospetto che riepiloga il regime fiscale dell'imposta di bollo degli atti del contratto di appalto di opere pubbliche tenuto conto dei più recenti orientamenti espressi dall'Amministrazione finanziaria.

 

Ministero delle finanze

Dipartimento delle entrate

Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario

 

Roma, li 21 giugno 1999

Oggetto: imposta di bollo - Allegati al contratto di appalto - Piani di sicurezza

 

Con la nota sopradistinta codesta Associazione fa presente che pervengono richieste di chiarimenti in ordine alla disciplina fiscale, agli effetti dell'imposta di bollo, del piano di sicurezza da allegarsi al contratto di appalto di opere pubbliche.

Al riguardo si osserva che il piano di sicurezza, in base al Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n.494, contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Tale piano è costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

Ne consegue che il piano di sicurezza non sembra che possa essere considerato scrittura privata o dichiarazione a contenuto negoziale implicante costituzione, modificazione, trasferimento, riconoscimento, rinuncia o estinzione degli effetti del contratto.

Si ritiene pertanto che, alla luce della circolare n.171/E prot.n.V/10/77216/98 del 1° luglio 1998 di questo Dipartimento delle Entrate, il piano di sicurezza è riconducibile all'art.28 della vigente Tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992, e quindi è soggetto all'imposta di bollo nella misura di L.600 solo in caso d'uso, caso d'uso che si verifica con la presentazione all'Ufficio del Registro per la registrazione (art.2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642).

 

INDICAZIONI ORIENTATIVE PER L'IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI E DOCUMENTI DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

 

Atti soggetti all'imposta di bollo di lire 20.000 fin dall'origine

- richiesta di invito alla gara

- offerta e cauzione provvisoria

- contratto e cauzione definitiva

- elenco prezzi (1)

- atti di sottomissione

- verbale di concordamento di nuovi prezzi

 

(1) Diffusa è la prassi di bollare (lire 20.000) solo una nota sintetica dell'offerta prezzi.

 

Atti soggetti all'imposta di bollo di lire 600 solo nel caso di presentazione all'Ufficio Registro (caso d'uso)

- elaborati progettuali (tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, profili, computo metrico, analisi dei prezzi

- piano di sicurezza

- documenti contabili e amministrativi per l'accertamento dei lavori (manuale del direttore dei lavori, giornale dei lavori, libretti di misura dei lavori e delle provviste, liste settimanali, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori, i certificati per il pagamento delle rate di acconto, il registro dei pagamenti, il conto finale, il verbale di consegna, sospensione o ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori).

- perizie di variante tecnica e supplettive

- certificato di collaudo