Stesso Durc per partecipazione, aggiudicazione e sottoscrizione del medesimo appalto - validita’ di norma trimestrale

 

In altra parte di questo Notiziario (a pagina 680, nella rubrica Lavoro) viene riportato il testo di una circolare INPS con il relativo commento che ha un interesse diretto per il settore dei lavori pubblici. Rimandando a tale rubrica si vuol qui solo rammentare

come l’Istituto di Previdenza ha previsto che la Stazione Appaltante può utilizzare il Durc non solo per la fase di partecipazione a una gara, ma anche per l’aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto, chiarendo altresì  che restano fermi la durata trimestrale del documento, stabilita dal Ministero del Lavoro, e l’obbligo di utilizzarlo per la singola procedura di selezione.

Quest’ultimo obbligo viene meno nel caso di lavori privati in edilizia. Durante i tre mesi il Durc può infatti essere utilizzato per l’inizio di più lavori.

L’Inps ha ripreso quanto affermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare 35/2010 dello scorso 8 ottobre, che ha stabilito la validità trimestrale per i documenti utili ad ottenere la qualificazione Soa, per il Durc riferito ad ogni Sal, Stato di avanzamento lavori, e per gli appalti di beni, servizi e lavori effettuati in economia.

L’Inps ha ribadito che nell’ambito degli appalti pubblici non può essere utilizzato un Durc richiesto per finalità diverse perché le verifiche effettuate da Istituti e Casse Edili seguono procedure differenziate in base alle finalità.

Per lo stato di avanzamento lavori o quello finale di regolare esecuzione, deve essere richiesto un nuovo Durc in riferimento ad ogni contratto. Ai fini del pagamento, il documento ha validità trimestrale, così come per la liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture.

È confermata anche la validità trimestrale del Durc per le attestazioni SOA e l’iscrizione all’albo dei fornitori. Per la fruizione di benefici normativi e contributivi resta invece la durata mensile.