Stesso Durc per partecipazione, aggiudicazione e sottoscrizione del medesimo appalto - validita’ di norma trimestrale
In altra parte di questo Notiziario (a pagina 680,
nella rubrica Lavoro) viene riportato il testo di una circolare INPS con il
relativo commento che ha un interesse diretto per il settore dei lavori
pubblici. Rimandando a tale rubrica si vuol qui solo rammentare
come l’Istituto di Previdenza ha previsto che la
Stazione Appaltante può utilizzare il Durc non solo
per la fase di partecipazione a una gara, ma anche per l’aggiudicazione e la
sottoscrizione del contratto, chiarendo altresì
che restano fermi la durata trimestrale del documento, stabilita dal
Ministero del Lavoro, e l’obbligo di utilizzarlo per la singola procedura di
selezione.
Quest’ultimo obbligo viene meno nel caso di lavori
privati in edilizia. Durante i tre mesi il Durc può
infatti essere utilizzato per l’inizio di più lavori.
L’Inps ha ripreso quanto affermato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare 35/2010 dello scorso 8
ottobre, che ha stabilito la validità trimestrale per i documenti utili ad
ottenere la qualificazione Soa, per il Durc riferito ad ogni Sal, Stato
di avanzamento lavori, e per gli appalti di beni, servizi e lavori effettuati
in economia.
L’Inps ha ribadito che nell’ambito degli appalti
pubblici non può essere utilizzato un Durc richiesto
per finalità diverse perché le verifiche effettuate da Istituti e Casse Edili
seguono procedure differenziate in base alle finalità.
Per lo stato di avanzamento lavori o quello finale di
regolare esecuzione, deve essere richiesto un nuovo Durc
in riferimento ad ogni contratto. Ai fini del pagamento, il documento ha
validità trimestrale, così come per la liquidazione di fatture relative a
contratti pubblici per servizi e forniture.
È confermata anche la validità trimestrale del Durc per le attestazioni SOA e l’iscrizione all’albo dei fornitori.
Per la fruizione di benefici normativi e contributivi resta invece la durata
mensile.