LE MODIFICHE APPORTATE DAL NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Il 16 settembre 2010 è entrato in vigore il nuovo
Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio
2010, n. 104), che ha parzialmente modificato il Codice dei contratti pubblici,
nelle parti recentemente modificate dal D.Lgs. n.
53/2010, concernenti il c.d. “rito processuale speciale” previsto per gli
appalti di lavori, servizi e forniture.
In particolare, vengono attratte nel nuovo Codice del
processo amministrativo (e, segnatamente, negli artt. 120 e ss.), le
disposizioni previste dall’art. 244 all’art. 246 del Codice dei contratti, che
vengono riprodotte salvo alcune parziali modifiche, su cui si fa riserva di
eventuale ulteriore commento.
Si vuole qui
brevemente ricordare che le disposizioni “espunte” dal Codice dei contratti
pubblici, con espresso rinvio, nelle materie ivi considerate, al Codice del
processo amministrativo, sono le seguenti:
- l’art. 244,
relativo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di
contratti pubblici;
- l’art. 245, relativo agli strumenti di tutela
processuale (ora contenuto nell’art. 120 del D.Lgs.
n. 104/2010);
- gli artt.
245-bis e 245-ter, che disciplinano rispettivamente l’inefficacia del contratto
in caso di gravi violazioni e
l’inefficacia in tutti gli altri casi (ora disciplinati dagli artt. 121 e 122
del D.Lgs. n. 104/2010);
- l’art. 245-quater, in materia di sanzioni
alternative (ora contenuto nell’art. 123 del D.Lgs.
n. 104/2010);
- l’art.
245-quinquies, sulla tutela in forma specifica e per equivalente, nonchè l’art. 246, sulle norme processuali ulteriori per le
controversie relative ad infrastrutture ed insediamenti produttivi (ora
rispettivamente contenuti negli artt. 124 e 125 del D.Lgs.
n. 104/2010