LAVORI PUBBLICI - REQUISITI DEL CONSORZIO STABILE E DICHIARAZIONI IN SEDE DI GARA.
(Consiglio di Stato, Sez. V. sentenza del 15/10/2010,
n. 7524)
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, si e’
pronunciato in merito all’individuazione dei requisiti necessari al fine di
attribuire ad un consorzio il carattere di stabilità.
Al riguardo, il Collegio ha chiarito che la norma non
prevede espressamente la formale istituzione di un’autonoma struttura
d’impresa, ne’ che la decisione delle imprese consorziate di operare in modo
congiunto debba essere formalizzata in un atto a tale scopo redatto (cfr. art.
36, comma I, del d.lgs. n. 163/06, il cd. Codice dei contratti pubblici). E’,
al contrario, sufficiente che dallo statuto e dall’atto costitutivo emerga la
presenza di una dimensione organizzativa compatibile con il modello giuridico-formale costituito.
Riguardo ai requisiti di partecipazione, e’ legittimo
il provvedimento di aggiudicazione adottato da una stazione appaltante nei
confronti di un consorzio che, in sede di partecipazione, abbia indicato, quali
sue ausiliarie ai fini dell’esecuzione dei lavori, imprese in possesso di
requisiti non corrispondenti a quelli indicati nel bando.
Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei
requisiti di partecipazione alla gara, unico soggetto interlocutore dell’Amministrazione
appaltante e’ il Consorzio stesso, che assumerà la veste di parte del contratto
e, con essa tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità.
La singola impresa esecutrice dovrà assicurare
unicamente la presenza di quei requisiti di esecuzione che attestino una capacita’ tecnica specifica o idoneità che l’ordinamento
riconosce solo ad alcuni soggetti iscritti in albi, elenchi speciali ovvero che
conseguano particolari abilitazioni (Consiglio Stato, sez. V, 29 novembre 2004,
n. 7765).
In merito alle dichiarazioni da rendere in sede di
gara, e’ sempre causa di esclusione la mancata allegazione, nel termine di
scadenza fissato dal bando, delle dichiarazioni inerenti i soggetti decaduti
dalla carica nel triennio antecedente (cfr. art. 38, I c. del D. Lgs. n. 163 del 2006).
Tale mancanza non può essere sanata ricorrendo
all’istituto della regolarizzazione documentale di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 163 del 2006, atteso che tale rimedio non si
applica al caso in cui l’impresa concorrente abbia integralmente omesso la
dichiarazione.
Neppure esonera dall’obbligo dichiarativo la
circostanza che il soggetto in questione abbia beneficiato dell’eliminazione
delle iscrizioni nel casellario giudiziale al compimento degli ottanta anni o
che non abbia subito alcun procedimento penale di condanna o, ancor meno
rilevante, che nel frattempo sia deceduto.
Il Collegio conclude, infine, ricordando che il
possesso della attestazione SOA in capo ad una impresa non impedisce ne’
sostituisce l’accertamento e la valutazione dei requisiti morali da parte della
stazione